Nelle procedure selettive, di massima ed in assenza di norme contrarie, i giudizi e le valutazioni resi dai singoli commissari sono formulati ciascuno per proprio conto, ma sono altresì destinati ad esser assorbiti nella decisione collegiale finale, momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3245
Procedura concorsuale posto Professore ordinario-commissione esaminatrice-Giudizi
N. 03245/2018REG.PROV.COLL.
N. 02793/2013 REG.RIC.
N. 03120/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti
A) – NRG 2793/2013, proposto dall’Università degli studi del Molise a Campobasso ed il Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca – MIUR, in persona dei rispettivi legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
contro
il prof. [#OMISSIS#] Agostinelli, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Roma, via Adige n. 43 e
nei confronti
– del prof. Mariorosario Masullo, non costituito in giudizio e
– del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Chiara [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Roma, via C. Vecchi n. 11, presso l’avv. [#OMISSIS#] Cocozza;
B) – NRG 3120/2013, proposto dal prof. Mariorosario Masullo, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spasiano, con domicilio eletto in Roma, p.za [#OMISSIS#] n. 20, presso l’avv. [#OMISSIS#],
contro
il prof. [#OMISSIS#] Agostinelli, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato e
nei confronti
dell’Università degli studi del Molise a Campobasso e del MIUR, come sopra rappresentati, difesi e per legge domiciliati,
per la riforma
della sentenza del TAR Molise n. 806/2012, resa tra le parti e concernente gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo (I fascia), Settore scientifico disciplinare BI0/10 (Biochimica);
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei soli proff. Agostinelli e [#OMISSIS#] e delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 29 marzo 2018 il Cons. Silvestro [#OMISSIS#] Russo e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e Spasiano e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#];
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con decreto n. 927 del 18 giugno 2008, il Rettore dell’Università degli studi del Molise a Campobasso indisse una procedura di valutazione comparativa per la copertura di complessivi 12 posti di professore universitario di ruolo (I fascia), tra cui un posto Settore scientifico disciplinare BIO/10 (Biochimica).
A tal procedura, con riguardo a tal ultimo posto, intese partecipare, tra gli altri, pure il prof. [#OMISSIS#] Agostinelli, associato di Biochimica presso l’Università degli studi La Sapienza di Roma. In esito a detta procedura, l’8 febbraio 2011 il prof. Agostinelli fu informato dall’Università del Molise della emanazione del decreto rettorale n. 1334 del precedente 26 novembre 2010, in virtù del quale, per il medesimo Settore scientifico BIO/10, erano stati dichiarati idonei i proff. Mariorosario Masullo e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Avverso tal provvedimento e gli atti connessi (in particolare, i lavori della Commissione ed i relativi verbali) insorse il prof. Agostinelli avanti al TAR Molise, col ricorso NRG 95/2011 (articolato in un gravame introduttivo e nei motivi aggiunti depositati il 13 gennaio 2012), deducendo, dopo aver descritto in sintesi i lavori della Commissione, due articolati gruppi di censure per violazione del DPR 23 marzo 2000 n. 117 e della l. 7 agosto 1990 n. 241 e per eccesso di potere sotto molteplici profili, con riguardo a tutti gli aspetti della disamina dei suoi documenti e titoli di cultura e didattici.
L’adito TAR, anzitutto e con l’ordinanza n. 11/2012, dispose verificazione sulle vicende di causa, delegando ad una commissione ad hoc d’accertare, secondo gli standard valutativi accreditati e riconosciuti nella comunità scientifica del settore disciplinare BIO/10: I) – la coerenza coi criteri di valutazione previamente individuati e, in generale, l’attendibilità dei giudizi resi dalla Commissione sui titoli, previsti dal bando, del ricorrente e dei candidati risultati idonei, alla luce delle specifiche contestazioni articolate con i motivi di ricorso; II) – la coerenza del criterio di valutazione riferito allo svolgimento delle “attività in campo clinico.
Con sentenza n. 806 del 28 dicembre 2012, il TAR accolse la pretesa così azionata perché: a) fu sottovalutata la rilevante, variegata e copiosa letteratura scientifica attorea, viepiù significativa in relazione al posto messo a concorso ed alla natura stessa della disciplina; b) non rilevò al riguardo che il bando avesse limitato solo a venti le pubblicazioni da esibire e far valutare, in quanto, per un verso, tal numero fu solo il minimo curriculare e non servì certo a limitare al basso le capacità dei singoli candidati e, per altro verso e se tal numero fosse stato un limite massimo, avrebbe esentato di fatto la Commissione dall’accertare ogni dato curriculare scientifico ulteriore, specie per il prof. Agostinelli, munito d’una robusta produzione scientifica, ben maggiore di quella degli altri suoi competitori; c) fu sottovalutata pure l’attività didattica del ricorrente, con riguardo a tutta quella svolta prima della sua nomina a ricercatore (1996) e fin dal 1982 (non valendone la qualificazione come servizio pre-ruolo), nonché a tutta quella parte di attività svolta all’estero, che sarebbe dovuta andare invece a suo merito in base all’art. 4, c. 4, lett. h) del DPR 117/2000; d) fu illegittimo il riferimento, da parte della Commissione, all’attività dei candidati in campo clinico, quando poi sul punto esiste una distinta disciplina ad hoc (BIO/12 – Biochimica clinica); e) fu illegittima pure la valutazione, da parte di ciascun singolo commissario al di fuori della collegialità in Commissione, di tutti i candidati.
2. – Hanno appellato anzitutto l’Università del Molise ed il MIUR, col ricorso NRG 2793/2013 in epigrafe. Essi deducono l’erroneità della sentenza per: A) – non aver tenuto conto della clausola del bando (non impugnata) sul numero massimo di pubblicazioni da esibire e far valutare che, quindi, non indicò affatto un riferimento minimale o un prerequisito di valutazione e, anzi, la Commissione non solo non sottovalutò, ma ritenne matura e buona la produzione scientifica dell’appellato; B) – l’insussistenza d’ogni sottovalutazione pure dell’attività didattica di questi, anche pre-ruolo che, come quella di tutti gli altri candidati professori associati (31 su 32 candidati nel complesso), è stata correttamente giudicata per tutti quanti a partire dalla data d’inizio della loro attività d’istituto; C) – aver fatto la Commissione riferimento solo alle eventuali attività in campo clinico dei candidati (stante l’affinità della Biochimica con la Biochimica clinica), visto che esse riguardano pure il Settore BIO/10; D) – non aver colto che lo svolgimento di taluni compiti fuori dalla sede della Commissione riguardò solo la parte propedeutica dei relativi lavori, ossia la fase in cui i singoli commissari devono formare il loro personale e singolare giudizio su ciascun candidato, giudizio il quale non fu poi influenzato dalla Commissione nel suo complesso, la valutazione della quale fu autonoma e distinta da quelle individuali.
Resiste in giudizio il prof. [#OMISSIS#], che conclude per l’accoglimento dell’appello, a causa dei plurimi errori del TAR e degli sconfinamenti della sentenza nel merito tecnico d’un giudizio spettante alla sola Commissione. S’è costituito nel presente giudizio pure il prof. Agostinelli, che fa riemergere tutti i motivi assorbiti dal TAR (anche per dimostrare l’esatta corrispondenza in sentenza tra chiesto e pronunciato e l’assenza d’ogni giudizio di merito nella sentenza), oltre a confutare funditus i vari motivi d’appello.
3. – Ha appellato pure il prof. Masullo, col ricorso NRG 3120/2013, qui ribadendo l’eccezione di tardività del ricorso al TAR.
Egli deduce poi: A) – la natura di giudizio nel merito tecnico, laddove il TAR ha asserito il rilevante spessore qualitativo e l’abbondanza della produzione scientifica del prof. Agostinelli, giudizio in sé disatteso dalla commissione di verificazione nominata dal TAR e basato sulla possibilità della Commissione giudicatrice di valutare tal produzione oltre il limite delle pubblicazioni ammissibili (20), posto dal bando per una più seria ed approfondita valutazione delle pubblicazioni; B) – l’erroneo convincimento del TAR nell’ inferire dalla sola dimensione del curriculum dell’appellato (ben esaminato dalla Commissione) la necessaria collocazione di questi in una posizione migliore di quella ottenuta; C) – l’assenza d’ogni sottovalutazione dell’attività sia didattica che di coordinamento svolta dall’appellato, ché, anzi, il giudizio favorevole espresso su di lui testimonia, sia pur nella sinteticità della motivazione, l’attendibilità dell’operato della Commissione; D) – non aver compreso come il riferimento all’eventuale attività in campo clinico riguardò il solo campo della Biochimica clinica (materia affine a quella per cui è causa), senza che ciò implicasse l’attribuzione d’un maggior punteggio; E) – l’assenza di dirimenti irregolarità nel modus procedendi della Commissione, che invece rispettò la scansione del giudizio valutativo nelle due fasi della valutazione individuale reso su tutti i candidati dai singoli commissari e di quella collegiale in Commissione e che culminò nel giudizio complessivo finale.
Anche in questo caso resiste il prof. Agostinelli, che conclude funditus per il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 19 marzo, su conforme richiesta delle parti, i due ricorsi in epigrafe sono assunti in decisione dal Collegio.
4. – I due ricorsi in epigrafe, in quanto entrambi rivolti contro un’unica sentenza (del TAR Molise, n. 806/2012), vanno riuniti e contestualmente decisi.
Non è proprio vero che il TAR non esaminò i tempi di notifica del ricorso di primo grado. Lo fece solo nella parte in fatto.
A pag. 3 dell’impugnata sentenza, dopo aver detto che il prof. Agostinelli aveva notificato il suo ricorso il 24 febbraio 2011, il TAR precisa che «… il giorno 8 febbraio 2011 gli perveniva (al prof. Agostinelli – NDE) una raccomandata, contenente Decreto Rettorale n. 1334 del 26.11.2010 con il quale erano stati dichiarati idonei il prof. Masullo… e il prof. [#OMISSIS#]…». In base a tali dati, il TAR null’altro avrebbe dovuto dire sulla tempestività del ricorso stesso, sebbene il prof. Masullo avesse proposto un’eccezione preliminare di tardività, tenendo conto di quanto detto dallo stesso appellato nel suo ricorso introduttivo (pag. 3), circa un’e-mail da lui ricevuta il 22 dicembre 2010. Tuttavia e in disparte l’obbligo, sancito dallo stesso decreto n. 1334/2010, della comunicazione personale di esso a tutti i candidati, al più una piena conoscenza anteriore alla predetta raccomandata si rinviene nel rilascio (24 gennaio 2011) al prof. Agostinelli di copia dei lavori della Commissione, nonché dei verbali ufficiali. Ma pure in tal caso non v’è la tardività di quel ricorso, pur se il TAR in effetti nulla ha ulteriormente precisato sul punto e, anche a voler accedere alla tesi della piena conoscenza della lesività fin dal 22 dicembre 2010, detto ricorso fu spedito per la notifica fin dal 18 febbraio 2011 ai proff. Masullo e [#OMISSIS#] ed all’Ateneo intimato, di talché sul punto nulla quaestio.
5. – Nel merito, una precisazione preliminare è d’obbligo
Come s’è visto nelle premesse in fatto, una gran parte delle censure di parte appellante contesta in sostanza che il TAR abbia esorbitato dai poteri di valutazione, in sede di giurisdizione di legittimità ex art. 7, c. 1, c.p.a., sui giudizi tecnici della Commissione. Tali censure son state svolte, tuttavia, a fronte della puntuale citazione in sentenza d’un arresto della Corte regolatrice (Cass., sez. un., 22 maggio 2012 n. 8071), che fissò le linee-guida per evitare proprio il temuto sconfinamento di questo Giudice nel merito amministrativo (specie appunto nei concorsi universitari). Con ogni evidenza, il TAR adoperò tal arresto per giungere alla qualificazione giuridica dei fatti di causa (in sé desunti dai verbali e, quindi, non controversi), valutandoli negativamente, sia pur con qualche correzione da apportare, come si vedrà appresso.
In sostanza, la Corte regolatrice ribadì, da un lato, una regola ermeneutica tanto ovvia quanto misconosciuta nella prassi difensiva (donde la necessità di ribadirla), ossia che, quando s’impugna per cassazione una sentenza di questo Giudice, essa va esaminata nell’intero contesto del suo iter argomentativo. Non è lecito (in senso logico – argomentativo e, quindi, è erroneo) estrapolarne singole espressioni, quand’anche appaiano di per se stesse (nel loro senso letterale) esprimere una qualche ingerenza nel merito amministrativo o nella valutazione tecnica. Infatti, esse devono esser comunque lette nel contesto complessivo della decisione stessa, affinché la verifica dell’osservanza, da parte di questo Giudice, dei limiti esterni nella valutazione in ordine a congruità e logicità della motivazione dell’atto amministrativo e della non ingerenza della scelta tra le diverse opzioni non si incentri su singole espressioni o, addirittura, su singole parole. Dall’altro lato, la Corte escluse che la valutazione di questo Giudice travalicasse i confini della sua giurisdizione, nel contenzioso su una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia, giacché le singole espressioni utilizzate da questo Consiglio, intese nel loro complesso e lette alla luce dell’impianto generale della sentenza impugnata, erano inserite nel quadro della verifica su congruità e logicità di come era stato motivato il giudizio nei riguardi dei candidati e, quindi, la sentenza aveva giudicato senza sostituirsi alla Commissione o alla P.A. nella scelta delle diverse opzioni di merito tecnico compiute.
La Corte, ancora da ultimo (arg. ex Cass., sez. un., 2 febbraio 2018 n. 2582; id., 5 febbraio 2018 n. 2720), ha precisato che l’eccesso di potere giurisdizionale si sostanzia nello sconfinamento nella sfera del merito amministrativo. Esso si configura solo quando l’indagine svolta da questo Giudice non si limiti al riscontro di legittimità dell’atto impugnato (foss’anche per travisamento dei fatti o per incongruenza logica, se non manifesta irrazionalità, tra il dato fattuale e la valutazione tecnica effettuata), ma sia strumentale alla diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza di tale atto. Esso si ha pure quando la sentenza, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima per contro la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella della P.A., sì da regolare direttamente il caso col contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa dell’atto sostituito, senza salvezza dell’ulteriore attività di riesame.
6. – Calando tali parametri nella vicenda in esame, il Collegio parte dall’appello delle soccombenti Amministrazioni.
Esse affermano l’evidenza dell’intromissione del TAR nella sfera riservata al giudizio tecnico della Commissione, esorbitando così dai suoi poteri giurisdizionali. Ciò perché, a loro dire ed una volta disposta la verificazione, il TAR divenne una sorta di Commissione di seconda istanza, assumendo poteri di “valutazione” che non gli spettavano.
Ora, è ovvio (tanto da esimere il Collegio da ogni pedissequa citazione sul punto) che la natura impugnatoria della giurisdizione generale di legittimità non consente a questo Giudice, più che una indagine diretta sulla materia controversa (e, dunque, sui fatti accaduti), di statuire direttamente, in base ai fatti accertati o non controversi, dei modi d’attribuzione del bene della vita in contestazione, che è oggetto dell’azione amministrativa. Nondimeno, la necessità di nominare un verificatore ex art. 66 c.p.a., o il consulente tecnico di cui al successivo art. 67, è in sé neutra, essendo funzionale al solo scrutinio sulla legittimità dell’atto impugnato e non anche alla ricerca dell’esatta soluzione tecnica della questione di merito (arg. ex Cass., sez. un., 12 maggio 2017 n. 11804). Anzi, poiché gli atti amministrativi espressivi di valutazioni tecniche son suscettibili di sindacato giurisdizionale solo se compiano scelte in contrasto coi principi di ragionevolezza tecnica e di congruenza logica, questo Giudice non può sostituire, nel rispetto del principio di separazione dei poteri, suoi giudizi tecnici a quelli svolti in sede propria dalla P.A., onde, nell’effettuare tal sindacato, occorre rimettersi al giudizio di un tecnico nella forma della consulenza tecnica o della verificazione (cfr. così Cons. St., VI, 4 settembre 2014 n. 4505).
Per il sol fatto della disposta verificazione non sequitur il temuto sconfinamento, neanche se, come nella specie, si chiese al verificatore (ossia i tre esperti clinici) di riscontrare la congruenza, o meno, dell’esercizio di un’attività clinica per candidati che concorrevano per un settore scientifico sì affine alla, però distinto dalla, Biologia clinica.
Non sfugge al Collegio il dato normativo, in base al quale, nel 2012, i due settori citati son stati fatti confluire nell’unico settore concorsuale denominato 05/E (Biochimica e Biologia molecolare sperimentali e cliniche). Non si avvede, però, parte appellante che siffatta modifica sostanziale è intervenuta un anno dopo l’avvenuta conclusione della procedure selettiva in questione, onde vale la ben nota regola tempus regit actum, che, quale antico retaggio della giustizia amministrativa, esime il Collegio da ogni spiegazione (bastando le definizioni, per tutti ed in ogni materia devoluta alla cognizione di questo Giudice di Cons. St., VI, 30 aprile 2018 n. 2603); id., 7 maggio 2018 n. 2697; id., V, 9 maggio 2018 n. 2790; id., III, 11 maggio 2018 n. 2823).
Tal unificazione non è oggetto del contendere, ma preme, però, al Collegio rammentare la notoria definizione di biochimica clinica, la quale comporta l’impiego di tecniche diagnostiche per valutare la presenza di alterazioni a livello metabolico, rilevanti ai fini clinico-diagnostici. Essa s’appalesa connessa, non identica, né tampoco fungibile col settore della biochimica sperimentale e con quello della biologia. I tre settori scientifici, oggidì unificati, sono tre aspetti o tre approcci culturali a tre diverse vicende, studiando la biochimica le sostanze chimiche ed i processi chimici degli organismi viventi e la biologia i processi fisici e chimici alla base dei fenomeni che caratterizzano i sistemi viventi e gli organismi. Dal che l’evidente razionalità della scelta normativa, al momento in cui fu bandita ed espletata la procedura selettiva in questione, di tener distinte la parte sperimentale da quella clinica della biochimica.
Parte appellante afferma, anche sulla scorta della verificazione in primo grado, che in fondo non fu attribuito ai proff. Masullo e [#OMISSIS#] un maggior punteggio per il sol fatto dell’aver svolto un’attività clinica e che, al più, si diede atto del possesso, in capo a loro, del requisito ex art. 7, c. 7, lett. f) del bando. Sennonché la verificazione non pare che avallasse l’interpretazione benevola degli appellanti sulla valutazione dell’attività clinica, tant’è che il TAR (pag. 11 della sentenza) ne ha rammentato il passaggio cruciale, ossia la non assimilabilità della biochimica delle malattie o delle alterazioni in organismi viventi all’attività clinico-assistenziale.
In secondo luogo, detta presa in esame, da parte della Commissione e seppur per definire il profilo generale dei candidati, non è fine a se stessa, giacché è divenuta argomento se non dirimente, certo significativo al fine di “compensare” con detti titoli quelli in cui i proff. Masullo e [#OMISSIS#] erano meno provvisti. La tecnica della compensazione non è estranea alle procedure selettive per titoli, specie quando vi sono coinvolti candidati tutti dotati di altissime qualità professionali e di carriera, tali per cui solo talune sfumature possono descrivere le differenze tra l’uno e l’altro. In questi casi, però, occorre che il candidato, nei cui riguardi la mancanza di un titolo può trovare compensazione nella valutazione d’insieme grazie ad altri titoli, postula una necessaria intelligibilità degli elementi desumibili dal suo curriculum personale, in virtù dei quali quelli che compensano siano nel complesso già tali da manifestare una sicura tendenza predominante e da rendere quello compensato assorbibile nella valutazione globale. In sede di riemanazione, dunque, la Commissione potrà anche dar rilievo, nel giudizio complessivo, a certi titoli, ma secondo gli ovvi criteri di ragionevolezza e proporzionalità e sempreché sia sicura la prevalenza di quelli posseduti dai candidati, rispetto a quelli assenti.
7. – Ancor meno fondata è la censura sul giudizio espresso dal TAR, che definì erroneo quello della Commissione sulla produzione scientifica del prof. Agostinelli, inerente ad «… edizioni di rilevante spessore qualitativo, e quantitativamente copiose…». Tale frase della sentenza va letta nel contesto d’un complesso periodo, articolato in più proposizioni e chiaro per confutare la tesi degli appellanti. Esso suona così: «… si segnala, tra le circostanze obiettive di perplessità –che non risulta né potrebbe essere smentita… – quella relativa alla produzione scientifica del ricorrente, quale candidato al posto di professore ordinario. Si tratta… di edizioni di rilevante spessore qualitativo, e quantitativamente copiose. Il dato si evidenzia, atteso che essa risulta di gran lunga superiore alla produzione esibita dagli altri due… controinteressati risultati… idonei diversamente dall’ Agostinelli all’esito della procedura …».
È evidente, quindi, il duplice errore in cui incorre parte appellante, anzitutto perché estrapola la frase singola da un contesto, che è invece constatazione d’un dato di fatto reale e non certo giudizio di valore, tanto da incappare proprio in quella fallacia argomentativa, posta dalla Corte regolatrice e che esclude l’esistenza del travalicamento di questo Giudice nel merito tecnico.
Inoltre, il giudizio di valore del TAR c’è sì, però consiste non tanto nel mero dato numerico della produzione, quanto nella circostanza, invero singolare, che i candidati idonei, pur producendo di meno, son risultati in posizione poziore rispetto al prof. Agostinelli. Non è un dato creato ex nihilo dal TAR, quasi che questo si sia voluto sostituire alla Commissione, bensì l’evidenziazione di una seria ed evidente criticità argomentativa di tal giudizio, se non d’una sua manifesta irrazionalità di quel giudizio, come esso si evince già dalla serena lettura di com’è riportato nel verbale n. 3. Le Amministrazioni appellanti anzi lo trascrivono a pag. 4 del loro atto [«… il candidato presenta 20 pubblicazioni (1984-2007) caratterizzate da buona originalità, buona innovatività e alto rigore metodologico… L ‘apporto del candidato, la continuità tematica e quella temporale sono molto buoni. Buona la rilevanza editoriale delle riviste…»]. Grazie alle quattro aggettivazioni di “buono” testé citate, la Commissione sorvola sulla giustificazione di come una tal messe di dati, peraltro studiati da tutti e da ciascun commissario singolarmente prima della valutazione collegiale, sia solo buona e per qual ragione scientifica evidente. Ma essa soprattutto “compensa” così, pure qui senza darne adeguata contezza (o, almeno, senza che sia stata trascritta nei verbali), la minor produzione scientifica dei controinteressati con aggettivazioni o più lusinghiere o di pari livello di quelle dell’appellato, sebbene la quantità e le continuità tematica e temporale per quest’ultimo siano state più ampie e variegate.
Da ciò discende, e vale la pena dirlo subito ancorché la deduzione sia nella memoria conclusiva del prof. Massullo, l’irrilevanza del richiamo di questi ad altro arresto del medesimo TAR sulla stessa procedura selettiva (TAR Molise 25 settembre 2015 n. 370). Il caso in esame e quello di cui alla testé citata sentenza hanno in comune soltanto lo svolgimento di detta procedura ed il principio di diritto enunciato, cioè che questo Giudice conosce di tutti i vizi logici riscontrabili nelle valutazioni tecniche della Commissione. La differenza sta nel fatto che, nel caso in esame il TAR ha appurato la sussistenza di molti di tali vizi e, nell’altro, no, di talché dal rigetto di quest’ultima vicenda non si può automaticamente inferire alcunché d’utile ai presenti fini.
È ben consapevole il Collegio che: a) il bando indicò in 20 il numero massimo di pubblicazioni da produrre e far esaminare dalla Commissione; b) tal prescrizione, rimessa dall’art. 2, c. 6 del DPR 117/2000 alla discrezionalità del bando, non è revocabile in dubbio, giacché non fu mai contestata dal prof. Agostinelli; c) si tratta in effetti d’un numero massimo, stabilito in modo forfetario, ma non arbitrario dal bando, servendo a permettere un serio, compiuto e tempestivo giudizio da parte della Commissione.
Tal numero massimo non esaurisce, tuttavia, il giudizio complessivo che la Commissione deve compiere, poiché è lo stesso art. 2, c. 6 del DPR 117/2000, al III per., a prevedere che «… La limitazione non deve comunque impedire l’adeguata valutazione dei candidati…». La Commissione non può prescindere, anzi deve giudicare l’ampiezza e l’originalità della produzione dei candidati, anche oltre detto numero massimo, dovendo tener conto di essa in modo adeguato. Né ciò sembri un adempimento eccessivo o che abbisogni della puntigliosa lettura di tutta la produzione scientifica di tutti e di ciascun candidati. Infatti, i commissari sono in grado di cogliere gli aspetti forti, innovativi e salienti di tal produzione, proprio perché parimenti, se non più edotti dei candidati e ben esperti e conoscitori della letteratura più significativa nel settore scientifico oggetto del reclutamento.
Detto questo e, anzi, proprio per questo, il Collegio condivide il giudizio del TAR e reputa del tutto infondato l’appello, perché in effetti la valutazione della Commissione fu incongruente coi dati di partenza ed allo stesso tempo immotivata rispetto alla delicatezza ed alla rilevanza del reclutamento. Le mere aggettivazioni, allora, s’appalesano inappaganti per chiarire il significato del giudizio reso dalla Commissione ed impongono una più approfondita, precisa e chiara disamina dei tre candidati coinvolti.
Non si può condividere la perplessità, che parte appellante vuol cogliere tanto nella “forzatura” del TAR sul limite massimo di pubblicazioni valutabili, quanto per le 138 comunicazioni a congressi e simposi (a detta degli appellanti non giudicabili perché non reperibili in banche dati internazionali).
In entrambi i casi, parte appellante non si avvede e, come disse l’appellato nelle sue difese in primo grado, la Commissione non s’accorse, ictu oculi già dalle sole 20 pubblicazioni prodotte e ammesse, della posizione di rilievo che questi aveva rivestito nell’ordine dei coautori (in prima o ultima posizione) per ben 17 di esse, cosa non riscontrabile allo stesso modo nella situazione dei due candidati idonei. Né s’avvide che l’ampiezza numerica d’entrambi i predetti dati, quantunque di per sé sola non dirimente per far prevaler l’un candidato rispetto ad un altro, è però sicuro indice della [#OMISSIS#] continuità dell’impegno alla ricerca e all’innovazione, di cui il giudizio e la relativa motivazione non possono prescindere, in generale e con riguardo alla peculiare qualità della procedura selettiva per cui è causa. Da ciò discende che il TAR, ben lungi dall’intromettersi nel lavoro della Commissione, fa notare quanto non può dirsi ben esercitata quella discrezionalità che non tien conto del numero e, soprattutto, dell’equilibrata e [#OMISSIS#] distribuzione dei titoli scientifici del prof. Agostinelli lungo tutto l’arco della sua carriera accademica.
8. – Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire per l’attività didattica e di coordinamento di gruppi di ricerca, anche all’estero.
Sul punto, parte appellante ribadisce quanto il Collegio ha notato nelle premesse in fatto, ossia la presenza di ben 31 candidati già professori associati su 32. In linea di mero principio, non dura fatica a concedere all’Ateneo intimato che, più o meno e in varia guisa, i candidati, prima della loro nomina a professori, abbiano svolto attività didattiche integrative, ossia seminari, lezioni per corsi opzionali ed esercitazioni pratiche per gli studenti. Quel che l’appellato intese far constare ed il TAR ha accolto è che la dovizia e l’ampia gamma degli studi compiuti, nonché delle ricerche svolte in Italia ed all’estero (in Atenei ed in Enti di ricerca) costituiscono dati quantitativi rilevanti. Sicché essi andavano fin dall’inizio e dovranno esser sottoposti in sede di riemanazione alla serrata analisi da parte della Commissione, analisi che o non emerge con evidenza o abbisogna d’un più preciso approfondimento.
Lo stesso va detto con riferimento al servizio del prof. Agostinelli all’estero. La Commissione s’è limitata a definirne l’esperienza nella sola frase «… ha svolto attività di ricerca all’estero…», che è materialmente vera, ma generica. Appunto per questo, il giudizio è incongruente ictu oculi col tipo, la qualità e la rilevanza dell’impegno profuso da tal candidato e manifesta quella sottovalutazione che il TAR ha più volte dovuto rimarcare nel giudizio della Commissione.
È suggestiva, ma erronea la critica che gli appellanti muovono al dato della sottovalutazione di tutti i titoli del prof. Agostinelli. Essi, affermando che, in fondo, l’attività scientifica e didattica pertiene a tutti i candidati, non comprendono quale particolare enfasi valutativa la Commissione avrebbe dovuto riconoscere al prof. Agostinelli. Ma gli appellanti spostano così l’oggetto del contendere dall’incompleto ed irrazionale uso della discrezionalità valutativa (il quale invece si va dipanando in tutti i dati del curriculum vitae dell’appellato finora sottoposti all’esame del Collegio), ad un dato di equivalenza tra i candidati (che prima facie è insussistente), se non a una mera questione semantica (qual enfasi mettere, o no, nella valutazione).
In realtà, lo si vede nell’assunto per cui tutti i candidati di un concorso universitario di I fascia hanno coordinato i propri gruppi di ricerca, tal asserzione (ma ciò vale anche per gli altri titoli esaminati), se vuol descrivere come la Commissione abbia svolto il suo lavoro, allora ne enfatizza la manifesta erroneità, poiché la questione è non già se tutti abbiano, o no coordinato, ma quale sia il candidato che ha raggiunto i migliori risultati di tale coordinamento. Se, invece, è posto come motivo di gravame, allora integra in sede difensiva (e, dunque, in modo inammissibile) la motivazione che la Commissione avrebbe, e solo essa, esporre per ben spiegare i giudizi resi.
Quanto poi alle questioni procedurali dell’attività della Commissione, è noto che, nelle procedure selettive, di massima ed in assenza di norme contrarie i giudizi e le valutazioni resi dai singoli commissari sono formulati ciascuno per proprio conto, ma sono altresì destinati ad esser assorbiti nella decisione collegiale finale, momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali.
Ora, nel caso in esame, ciascun commissario valutò individualmente le pubblicazioni di ognuno e di tutti i candidati i separata sede ed espresse poi, nella seduta collegiale del 21 ottobre 2010, il proprio autonomo giudizio, che sarebbe poi servito per determinare quello complessivo finale.
Ebbene, questo sarebbe dovuto essere l’unico e virtuoso modus operandi della Commissione, posto che solo così vi sarebbe potuta essere la netta separazione tra il libero convincimento individuale di ciascun commissario e successivo giudizio collegiale. È irrilevante a questo punto discettare se ciò fosse stato il vero intento della Commissione, poiché il Collegio condivide la corretta affermazione del TAR, pe