Deve essere annullo il mancato rinnovo contrattuale da parte dell’università che abbia ritenuto insussistenti le condizioni per procedere alla proroga del contratto della ricercatortrice a tempo determinato qualora non siano esplicitate analiticamente le ragioni per le quali non erano soddisfatte le condizioni poste sul punto dal Consiglio di Amministrazione, e in termini ancora più generali, neppure abbia dato conto dei motivi per i quali la proroga del contratto non potesse gravare su fondi interni, impegnando Punti Organico (nella misura, estremamente ridotta, relativa ai ricercatori junior: l’Università, cioè, avrebbe dovuto dimostrare la completa assenza di risorse interne disponibili per il fabbisogno di personale ovvero le loro ragionevolmente ‘prioritarie’ e ‘prevalenti’, in sede di confronto tra i diversi interessi, destinazioni d’uso).
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 12 luglio 2018, n. 1163
Ricercatori-Mancato rinnovo contratto a tempo determinato
N. 01163/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 747 del 2018, proposto da:
– [#OMISSIS#] Paladini, rappresentata e difesa dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;
contro
– l’Università del Salento, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliata;
per l’annullamento
– della delibera del C.d.A. n. 88/2018 del 28/3/2018, nonché del provvedimento avente ad oggetto “Dott.ssa Paladini [#OMISSIS#], nata a Lecce il 28/11/1981 – cessata dal servizio il 31.3.2018 per fine contratto” prot. n. 48286 Pos. VII/8 del 9.4.2018, emesso dall’Università del Salento – Ripartizione Risorse Umane Area Gestione Carriere, con cui la predetta Università, a seguito della scadenza del contratto a tempo determinato della ricorrente, non riconosceva, nonostante la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge, la proroga biennale e la dichiarava quindi cessata dal servizio, trasmettendo agli uffici competenti il Modello PL1;
– di ogni altra parte degli atti menzionati, di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato e/o comunque connesso, allegato e consequenziale, ancorché non conosciuto;
– nonché, in subordine e nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda su esposta, per la condanna dell’Università del Salento al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del suo colposo comportamento complessivo, anche omissivo, tenuto nella vicenda ‘de qua’.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio dell’11 luglio 2018 il Cons. [#OMISSIS#] Manca e uditi gli Avv.ti [#OMISSIS#] e Colangelo –per l’Università del Salento.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
1.- Premesso che:
– con delibera n. 25/2015 del 29.1.2015, avente ad oggetto “Rigenerazione di tessuti nervosi ed osteocartilaginei mediante innovativi approcci di Tissue Engineering” e annesso progetto di formazione “Activating RINOVATIS – Ingegneri/Innovatori/Imprenditori specializzati in tecnologie e metodologie della Tissue Engineering”, il Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento approvava la proposta di chiamata presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione della Dr.ssa [#OMISSIS#] Paladini, relativamente al settore scientifico disciplinare ING-IND/22, denominato “Scienza e tecnologia dei materiali”, settore concorsuale 09/D1.
– in data 31.3.2015 la ricorrente era quindi assunta dall’Università del Salento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato –della durata di tre anni– di ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge 30.12.2010, n. 240 (<<I contratti [con, appunto, i ricercatori a tempo determinato, ndr] hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse>>);
– all’approssimarsi della scadenza del contratto il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], supervisore della ricorrente nel triennio precedente, proponeva, con nota del 20.7.2017 rivolta al Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, il rinnovo del contratto di ricercatore della Dr.ssa Paladini;
– il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, riunitosi in data 26.10.2017, adottava la delibera n. 188 con cui deliberava all’unanimità di proporre alla ricorrente la proroga biennale del contratto e, conseguentemente, nominava la Commissione giudicatrice per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca dalla medesima svolta.
– il Consiglio di Dipartimento, inoltre, verificava “la disponibilità finanziaria sui fondi di ricerca indicati del docente -prof. [#OMISSIS#]- (vincoli… per un totale di euro 87.107,58 e variazione per anticipo di progetto Nanodisp n. 1366/2017 da cui saranno garantite i restanti euro 10.000,00…)” e garantiva la copertura finanziaria del contratto biennale, pari a euro 97.707, con fondi rivenienti da progetti di ricerca di cui fosse responsabile il predetto prof. [#OMISSIS#].
– con verbale del 5.3.2018 la Commissione di valutazione dell’attività del ricercatore esprimeva quindi il proprio giudizio positivo sulla proroga biennale del contratto dell’interessata.
– con delibera n. 88/2018 del 28.3.2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, vista la richiamata delibera n. 188 del 2017 e visto il verbale del 5.3.2018 con cui la Commissione per la valutazione dell’attività di ricercatore esprimeva il proprio giudizio positivo, deliberava di invitare il Dipartimento a proporre l’eventuale proroga biennale del contratto della Dr.ssa Paladini sulla base di fondi esterni e rendicontabili, non gravanti su fondi liberi di Ateneo e che non comportassero, pertanto, impiego di Punti Organico [dal sito del MIUR: “Facoltà assunzionali. Nel sistema delle Università statali le facoltà assunzionali sono attribuite annualmente, con decreto del Ministro, tenendo conto: – del limite massimo nazionale relativo al turn over stabilito dalla normativa statale (80% nel 2017, 100% a decorrere dal 2018); – dell’assicurazione ad ogni ateneo di poter contare su un budget annuale minimo pari al 50% delle risorse derivanti dalle proprie cessazioni dell’anno precedente; – degli indicatori di bilancio di ogni ateneo. Per rendere la programmazione delle assunzioni flessibile in termini di posizioni da assumere e contestualmente assicurare la sostenibilità dei bilanci degli atenei nel tempo, a ogni ateneo è attribuito annualmente un budget in termini di Punti Organico. Punti Organico. Il Punto Organico (di seguito PO) rappresenta il valore medio a livello di sistema del costo attribuito al Professore di I fascia che funge come parametro di riferimento per graduare il costo delle altre qualifiche. Per il personale docente, i Punti Organico si traducono in: 1 Professore I fascia = 1 PO; 1 Professore II fascia = 0,7 PO; 1 Ricercatore tipo b) = 0,5 PO; 1 Ricercatore tipo a) = 0,4 PO.”].
– in tale sede si rappresentava che la proroga della ricercatrice avrebbe potuto comportare, qualora il posto fosse finanziato con fondi interni, l’impegno di Punti Organico a carico dell’Ateneo, che comunque sarebbero potuti gravare sui PO residui degli anni 2010 e 2011, ancora utilizzabili.
– con decreto n. 216 del 31.3.2018, quindi, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria: a) ribadiva la necessità di dare continuità al ruolo di Responsabile scientifico dell’ing. Paladini; b) confermava che la spesa per il rinnovo del contratto in parola sarebbe gravata sui Fondi esterni rendicontabili.
– mediante relazione prot. n. 78118 del 21.6.2016, tuttavia, il Capo Area Gestione Carriere evidenziava che: “con nota prot. 45471 del 31.3.2018, il Dipartimento trasmetteva il Decreto Direttoriale d’urgenza n. 216, in pari data, con cui si confermava che per la copertura della spesa sarebbero stati utilizzabili fondi rendicontabili Bric-Inail 2016… Al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di assumere le determinazioni, veniva verificata nuovamente la natura dei fondi e sulla base dei dati acquisiti dall’Ufficio Bilancio di Ateneo… si giungeva alla conclusione che, stanti le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione il 28.3.2018, non sussistevano le condizioni per procedere alla proroga”.
– con nota del 23.4.2018, prot. n. 53788, dunque, il Rettore, riscontrando la richiesta del Dipartimento del 31.3.2018, comunicava che “non risultando soddisfatte le condizioni poste dal Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo nella delibera n. 88 del 28.3.2018 la stessa non ha potuto essere accolta” (già con nota del 9.4.2018, prot. n. 48286, peraltro, l’ing Paladini era stata messa a conoscenza della sua cessazione dal servizio a far data dal 31.3.2018 per fine contratto).
2.- Considerato che la dr.ssa Paladini proponeva, dunque, il presente ricorso, per i seguenti motivi: violazione di legge ed eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e diritto in rapporto alle delibere favorevoli ed al parere favorevole al rinnovo del contratto della Dr.ssa Paladini; violazione di legge ed eccesso di potere per errore nella valutazione dei presupposti di fatto e diritto, carenza e/o mancanza di istruttoria e travisamento dei fatti, abnormità e illegittimità del provvedimento, nonché per illogicità manifesta del provvedimento impugnato, vizio di motivazione, violazione del principio dell’affidamento.
3.- Ritenuto che il ricorso è fondato e va accolto nei sensi che seguono: l’Università del Salento, infine determinandosi nel senso di ritenere insussistenti le condizioni per procedere alla proroga del contratto della Dr.ssa Paladini, per un verso non esplicitava analiticamente le ragioni per le quali non erano soddisfatte le condizioni poste sul punto dal Consiglio di Amministrazione nella delibera n. 88 del 28.3.2018, e, per altro verso e in termini ancora più generali, neppure dava conto dei motivi per i quali la proroga del contratto non poteva gravare su fondi interni, impegnando Punti Organico (nella misura, estremamente ridotta, relativa ai ricercatori junior: l’Università, cioè, avrebbe dovuto dimostrare la completa assenza di risorse interne disponibili per il fabbisogno di personale ovvero le loro ragionevolmente ‘prioritarie’ e ‘prevalenti’, in sede di confronto tra i diversi interessi, destinazioni d’uso).
4.- Ritenuto, infine, che le spese di giudizio debbono essere liquidate nella complessiva misura di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato –ove effettivamente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 747 del 2018 indicato in epigrafe, lo accoglie, con annullamento degli atti impugnati.
Condanna l’Università del Salento al pagamento delle spese processuali, liquidate nella complessiva misura di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato –ove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2018, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Santo, Presidente
[#OMISSIS#] Manca, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Vitucci, Referendario
Pubblicato il 12/07/2018