Con sentenza del 2 maggio 2023, n. 7380, il Tar Lazio, Roma, Sez. III bis, ha chiarito, con riferimento a un giudizio di impugnazione del diniego di abilitazione scientifica nazionale, come dev’essere interpretato il criterio di valutazione della produzione scientifica consistente nella ”coerenza [delle pubblicazioni] con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti” (art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. n. 120/2016).
Nel caso di specie, infatti, circostanza dirimente ai fini del mancato ottenimento dell’abilitazione scientifica da parte della candidata-ricorrente era stata la mancata riconducibilità al settore concorsuale di riferimento delle pubblicazioni dalla stessa presentate.
A fronte della proposizione del ricorso, il Collegio ha rilevato che ”il richiamato art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. n. 120/2016, quando si riferisce alla coerenza delle pubblicazioni presentate dai candidati, fa riferimento, così come sopra anticipato, non soltanto allo specifico settore concorsuale di interesse, ma anche a materie interdisciplinari ad esso comunque riconducibili, con ciò significando che alcuni argomenti, dalla intrinseca portata interdisciplinare, ben possano essere ricompresi nell’ambito di più settori concorsuali, proprio in virtù della natura trasversale degli studi che ne derivano”.
”Ciò comporta – prosegue il giudice amministrativo – che la motivazione contenuta nel giudizio finale, ove statuisca in merito alla incoerenza dei lavori presentati rispetto al settore concorsuale di riferimento, deve essere in grado, ancorché in maniera sintetica, di far comprendere quali siano le ragioni per cui, non in astratto ma in concreto, gli argomenti trattati esulino in nuce dal settore concorsuale, non potendo neppure rientrare nell’ambito di materie interdisciplinari ad esso connesse, non essendo ammissibile, per converso, che, così come occorso nel caso di specie, la valutazione si limiti ad affermare sic et simpliciter la mancata coerenza dei lavori scientifici presentati, senza fornire alcuna motivazione tangibile in merito alla decisione di adottare una tale valutazione di segno negativo”.
Da qui, l’illegittimità del provvedimento di diniego e l’accoglimento del ricorso.
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In particolare, il Collegio ha accolto il ricorso della ricorrente, a cui era stata denegata l’abilitazione,