Abilitazione scientifica nazionale e competenze linguistiche dei Commissari

27 Ottobre 2023

Con sentenza del 26 ottobre 2023, n. i5925, il TAR Lazio, Roma, Sez. IV, si è pronunciato su un giudizio di impugnazione di diniego di abilitazione scientifica nazionale, chiarendo che la Commissione deve essere in possesso delle competenze linguistiche per poter valutare gli scritti prodotti dai candidati.

Infatti, nel caso di specie, ove il ricorrente a cui era stata denegata l’abilitazione contestava il possesso della conoscenza della lingua tedesca da parte dei Commissari – dal momento che lo stesso aveva prodotto alcuni scritti in tale lingua – il Collegio ha accolto il ricorso in ragione del mancato possesso delle competenze linguistiche da parte dei Commissari.

Il mancato possesso di tali competenze veniva dedotta, in particolare, da un lato, dalla mancata produzione, da parte dell’Amministrazione, di qualsivoglia elemento attestante le competenze linguistiche dei singoli commissari, dall’altra, dalla visione e analisi dei CV dei Commissari pubblicati in rete.

L’art. 2, comma 4, lett. b) del decreto direttoriale MUR n. 553/2021, infatti, nella sua originaria formulazione, prevedeva ”a pena di esclusione” che“il candidato ha l’obbligo per ciascuna delle pubblicazioni indicate in elenco di allegare, mediante caricamento in piattaforma, l’intero prodotto da esaminare in formato elettronico (pdf) e, ove la pubblicazione sia redatta in lingua diversa dall’italiano e/o dall’inglese, la traduzione giurata della pubblicazione in un unico file”. Con il successivo decreto direttoriale n. 589/2021, però, il MUR ha eliminato l’obbligo di traduzione, ritenendo eccessivamente gravoso, per gli aspiranti candidati, la traduzione giurata di pubblicazioni redatte in lingua diversa dall’italiano e/o inglese”.  Dunque, il MUR, con l’art. 1 del predetto decreto 589/2021, ha sostituito l’art. 2, comma 4, lett. b), il quale, nella nuova formulazione, prevede, sempre a pena di esclusione, che il candidato ha l’obbligo per ciascuna delle pubblicazioni indicate in elenco di allegare, mediante caricamento in piattaforma, l’intero prodotto da esaminare in formato elettronico (pdf)”. È evidente che l’eliminazione dell’obbligo della traduzione delle pubblicazioni richiede, quale suo necessario contraltare, a garanzia di una completa valutazione della produzione scientifica del candidato, la necessità che tutti i componenti della commissione giudicatrice abbiano una conoscenza approfondita della lingua in cui sono redatte tutte le pubblicazioni prodotte dai candidati.

Da qui, l’accoglimento del ricorso.

Leggi la sentenza