Il regime a tempo definito del docente universitario non impedisce di candidarsi e di essere eletto Direttore di dipartimento, ma costituisce causa di incompatibilità con l’esercizio della funzione

17 Giugno 2024

Con sentenza n. 5268 del 12 giugno 2024, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’appartenenza del docente al regime di tempo definito non costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 12, della l. n. 240/2010 causa di ineleggibilità o di incandidabilità, trattandosi di semplice incompatibilità tra le funzioni.

Nel caso di specie, un docente impugnava la nomina di Direttore del dipartimento di un collega a tempo definito, affermandone l’incandidabilità ai sensi della legge e la tardività della scelta per il regime a tempo pieno, avvenuta successivamente al termine anticipatorio e perentorio previsto dall’art. 6, comma 6 della l. n. 240/2010.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di rigetto del giudice di primo grado, ha sostenuto che l’art. 6, comma 12, della l. n. 240/2010 afferma chiaramente che la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche.

Pertanto, poco conta che lo Statuto dell’Ateneo preveda che il Direttore del dipartimento sia eletto tra i professori a tempo pieno, poiché non è verosimile che l’appartenenza del docente universitario al regime a tempo definito possa essere al tempo stesso condizione di ineleggibilità (e/o incandidabilità) alla carica di direttore di Dipartimento, ai sensi dello Statuto, e di incompatibilità all’esercizio della carica, ai sensi dell’art. 6, comma 12, della l. n. 240/2010: difatti, se il candidato non fosse eleggibile e neppure candidabile, un problema di incompatibilità, a rigore, non dovrebbe neppure porsi.

I giudici hanno altresì chiarito che all’opzione per il c.d. tempo pieno nell’ipotesi di successo elettorale non si applica l’art. 6, comma 6 della l. 240/2010 che impone di optare per il regime a tempo pieno o per quello a tempo definito entro il termine perentorio di sei mesi dall’inizio dell’anno accademico. Difatti, una diversa interpretazione, che portasse alla necessità di rispettare il termine di sei mesi di cui all’ora visto art. 6, comma 6, rischierebbe di comprimere la possibilità per i professori a tempo definito di partecipare alle elezioni per le diverse cariche accademiche ogni qual volta queste vengano indette a ridosso dell’inizio dell’anno accademico o comunque in una data tale da non consentire un intervallo di tempo di almeno sei mesi per l’esercizio dell’opzione.

Alla luce di quanto detto, il Consiglio di Stato rigettava l’appello e confermava in toto la sentenza di primo grado.

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