La composizione di una commissione di concorso deve rispettare il principio cogente di parità di genere

16 Luglio 2024

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha annullato il decreto rettoriale di nomina della Commissione per la selezione di un posto da ricercatore per non aver garantito un’equa rappresentanza di genere.

Affermano i giudici che l’atto di nomina viola il principio di parità di genere sancito all’art. 51 della Costituzione, in cui si afferma che “la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”, principio poi ripreso per le commissioni di concorso dall’art. 57, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 165/2001 e dal D.P.R. n. 82/2023, che modifica l’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994,  recante disposizioni sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, oltre che, come nel caso di specie, dal Regolamento di Ateneo.

Secondo il Tribunale, tale principio assume natura cogente e deve pertanto essere inteso come vincolo per l’azione dei pubblici poteri e come direttiva in ordine al risultato da perseguire di promozione delle pari opportunità tra i generi, in funzione della parità sostanziale e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Per queste ragioni, viola tale principio l’amministrazione che non garantisce la presenza di una commissaria – limitandosi a individuare nella rosa dei nomi una sola professoressa, poi non sorteggiata – e che non dà prova di aver effettivamente avviato un’attività di ricerca di possibili docenti di genere femminile disponibili a entrare nella rosa dei nominativi da selezionare per la commissione di concorso. Da qui, l’illegittimità della composizione della Commissione da cui deriva la rinnovazione “ab imis” di tutti gli atti del procedimento.

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