Sulla composizione e la valutazione della commissione per l’ammissione al dottorato

03 Maggio 2025

Con sentenza n. 318 del 3 maggio 2025, il TAR Marche si è pronunciato sulla legittimità degli atti di una procedura concorsuale per l’ammissione a un dottorato di ricerca.

I profili sottoposti al vaglio del Tribunale erano duplici. Anzitutto, la parte ricorrente lamentava il fatto che la commissione esaminatrice non fosse composta da soggetti esperti delle materie sulle quali vertevano le prove di concorso; sotto un secondo aspetto, rilevava la non conformità del giudizio espresso per mancata adozione di una griglia di valutazione.

Secondo il TAR entrambe le censure non meritano accoglimento.

Per quanto riguarda la composizione della commissione di concorso, infatti, i giudici hanno rilevato come il bando fosse conforme al Regolamento che non prevedeva affatto che i componenti della singola commissione giudicatrice appartenessero ai settori scientifico-disciplinari dei corsi di dottorato, essendo sufficiente l’affluenza a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi dei corsi.

Relativamente, invece, alla seconda censura, il TAR ha ritenuto che la mancanza di una griglia di valutazione permettesse comunque di comprendere il giudizio espresso dalla commissione. Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, i giudici hanno affermato che il ricorso alla scala valutativa tipica dei giudizi scolastici, la quale solitamente va da “scarso/mediocre” a “ottimo”, passando per i giudizi intermedi “sufficiente”, “discreto”, “buono”, “distinto”, renderebbe la motivazione conforme al parametro stabilito dall’art. 3 della L. 241/1990.

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