TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 22 febbraio 2016, n. 2321

Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia-Improcedibilità

Data Documento: 2016-02-22
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con effetto di stabilizzazione della posizione giuridica dei ricorrenti che si sono immatricolati e che frequentano regolarmente il corso di laurea in medicina.

Contenuto sentenza

N. 02321/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10505/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10505 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] Petrucci, [#OMISSIS#] Del Proposto, [#OMISSIS#] Di Palma, rappresentate e difese dall’avv. [#OMISSIS#] D’Amato, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] D’Amato in Roma, Via della Farnesina, 5;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Cineca, l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Pranno, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Guerra;
per l’annullamento previa sospensiva
della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 pubblicata in data 22 aprile 2014 di cui al bando approvato dal Rettore dell’Università di Roma La Sapienza con d.r. n. 357 del 7 febbraio 2014 nella parte in cui le ricorrenti non risultano collocate in posizione utile e quindi risulta non sono state ammesse al predetto corso, della graduatoria unica del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 pubblicata in data 12maggio 2014 avente ad oggetto i risultati della prova di accesso al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno 201472015 nella parte in cui le ricorrenti non sono state ammesse al corso di laurea presso l’Università La Sapienza,dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considera l’iscrizione delle ricorrenti, nonché di tutti gli atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati e di tutti quelli connessi, presupposti e consequenzialie per l’accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere ammesse ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 e per il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta oltre che per la condanna in forma specifica ex art. 30 , comma 2 c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme con II.LL e R.M.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Cineca e di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in epigrafe le ricorrenti impugnavano la graduatoria unica del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015;
Rilevato, altresì, che con ordinanza n. 4905/2014 del 09.10.2014 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ed ha ordinato all’amministrazione di disporre l’ammissione con riserva e in soprannumero delle ricorrenti;
Considerato che, con dichiarazione rea a verbale d’udienza le ricorrenti hanno dichiarato che sono regolarmente iscritte al corso di laurea e hanno chiesto il consolidamento della loro posizione di studenti del corso di laurea in questione nell’Università prescelta;
Considerato che, quanto rappresentato dalla parte ricorrente fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015) con il conseguente effetto di stabilizzazione della sua posizione giuridica;
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione in soprannumero di parte ricorrente nel corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)