DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 14 luglio 2015, n. 486
Aggiornamento Indicatori ISEE-ISPE e Importo minimo Borse di Studio a.a. 2015-2016.
Il MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390” e, in particolare, l’art. 5, commi 9 e 11;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa a “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6 e, in particolare, gli articoli 7, 8 e 24, comma 1 lettera a) con cui è abrogata la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell’art.21;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riguardante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’ Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e in particolare l’articolo 8 e l’articolo 14, comma 5, in cui si prevede che “Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano l’erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 14 luglio 2014, n. 553, con il quale, ai sensi della richiamata normativa, sono stati aggiornati per l’anno accademico 2014/2015 i limiti massimi degli Indicatori relativi alla situazione economica equivalente e alla situazione patrimoniale equivalente, nonché gli importi minimi delle borse di studio;
CONSIDERATO che non sono ancora stati emanati i provvedimenti attuativi di cui all’articolo 14, comma 5, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e 7 e 8 del citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
RAVVISATA la necessità, nelle more dell’attuazione degli articoli 7 e 8 del suddetto decreto legislativo n. 68/2012, di aggiornare per l’anno 2015 gli importi minimi delle borse di studio in relazione alle intervenute variazioni del costo della vita, di cui all’ Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l’anno 2015;
VISTA la nota trasmessa dall’Istituto Nazionale di Statistica in data 23 marzo 2015, prot. n. 2946;
CONSIDERATA la necessità di consentire tempestivamente alle amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari per l’a.a. 2015/2016;
DECRETA:
Art. 1
1. Per l’anno accademico 2015/2016 i limiti massimi dell’ Indicatore della situazione economica equivalente, stabiliti per l’anno accademico 2014/2015 tra i 15.717,35 ed i 20.956,46 euro, sono aggiornati per effetto della variazione dell’Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, corrispondente al valore del + 0,2 per cento, e pertanto sono stabiliti tra i 15.748,78 ed i 20.998,37 euro.
2. Per l’anno accademico 2015/2016 i limiti massimi dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, stabiliti per l’anno accademico 2014/2015 tra 27.505,38 ed i 35.364,05 euro, sono aggiornati con riferimento alla variazione dell’Indice generale ISTAT, di cui al comma 1, tra i 27.560,39 ed i 35.434,78.
3. Per l’anno accademico 2015/2016 gli importi minimi delle borse di studio, stabiliti per l’anno accademico 2014/2015 secondo la tipologia degli studenti in euro 5.108,14, in euro 2.816,04 e in euro 1.925,37 sono aggiornati per effetto della variazione dell’Indice generale ISTAT di cui al comma 1 e, pertanto, sono così definiti:
a) studenti fuori sede: euro 5.118,36
b) studenti pendolari: euro 2.821,67
c) studenti in sede: euro 1.929,22
Roma, 14 luglio 2015
IL MINISTRO
Prof.ssa [#OMISSIS#] Giannini