DECRETO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 23 dicembre 2013, n. 1059
Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n. 47
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e in particolare l’art. 2, comma 5, lettera d);
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l’art. 9 il quale prevede che:
– (comma 2, sostituito dall’art. 17, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19) “Con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato Decreto Legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell’accreditamento di uno o più corsi, le Università assicurano la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalità di esercizio della facoltà di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.”;
– (comma 3) “l’attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale”;
VISTO l’art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale “le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro”;
VISTE le linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con relativi decreti attuativi e in particolare quelli connessi all’art. 6 per le convenzioni con atenei ed enti pubblici di ricerca;
VISTO IL D.Lgs., 27 gennaio 2012, n. 19, recante “Valorizzazione dell’efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, (D.M. 25 novembre 2005, DD.MM. 16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10 settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011);
TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico e per la valutazione periodica predisposti dall’ANVUR ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.lgs 19/2012;
TENUTO CONTO dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
VISTO l’art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha, altresì, previsto le modalità con le quali il sistema universitario statale partecipa agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
VISTO l’art. 2 (Misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede che a decorrere dal 2009 una parte delle risorse rese disponibili sul fondo di finanziamento ordinario delle Università statali sia ripartita “al fine di….migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo della risorse” con riferimento anche all’offerta formativa delle stesse;
VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010, n. 50 e in particolare l’elenco n.1 allegato allo stesso;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 “Autovalutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione periodica”;
VISTO il Decreto Ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827 relativo alle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale 2013-2015;
VISTA la nota MIUR del Capo Dipartimento per l’Università, l’AFAM e la Ricerca del 22 novembre 2013, n. 1338 e la delibera ANVUR 3 dicembre 2013, n. 132 aventi ad oggetto “Revisione dei requisiti di accreditamento per i corsi di studio e le sedi definiti dal DM 30 gennaio 2013, n. 47”.
DECRETA
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto modificano, come indicato nei successivi articoli, quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 “Autovalutazione, Accreditamento Iniziale e Periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione Periodica”.
Art. 2
Integrazioni e modifiche al DM 47/2013
1. Il comma 1 dell’articolo 3 del DM 47/13 è sostituito dal seguente: “Le Università istituite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato B”.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 4 del DM 47/13 sono sostituiti dai seguenti:
– Comma 3: I corsi di studio attivi al momento dell’entrata in vigore del presente decreto presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui al comma 2, esclusi i corsi delle Professioni sanitarie, ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a quelli previsti a regime.
– Comma 4: I corsi di studio di nuova attivazione in sedi preesistenti ottengono l’accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all’allegato A, e devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all’allegato C, attraverso la valutazione delle CEV
3. Il comma 12 dell’articolo 4 del DM 47/13 è soppresso.
4. I commi 2 e 4 dell’articolo 6 del DM 47/13 sono soppressi.
5. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) del DM 47/13 si applica fino all’a.a. 14/15 incluso.
6. Gli allegati A, B e C del DM 47/13 sono modificati secondo quanto riportato negli allegati A, B e C del presente decreto.
Roma, 23 dicembre 2013
IL MINISTRO
f.to [#OMISSIS#] Chiara [#OMISSIS#]
ALLEGATI:
Allegato A – Requisiti di accreditamento dei corsi di studio
Allegato B – Requisiti di accreditamento delle sedi
Allegato C – Requisiti di assicurazione della Qualità