DECRETO DIRETTORIALE 27 giugno 2012, n. 181
Procedura per la formazione delle Commissioni Nazionali per il conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia
Il Direttore generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.”;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244″, e, in particolare, l’articolo 1, istitutivo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 29 luglio 2011, prot. n. 336, recante la “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2012, prot. n. 159, recante la “Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 29 luglio 2001”, che modifica il predetto DM 29 luglio 2011;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 maggio 2001, prot. n. 236, concernente “Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, recante “Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e, in particolare, gli articoli 4, 6, 7 e 9;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 gennaio 2012, n. 159, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Compenso da corrispondere ai componenti, in servizio all’estero, della commissione nazionale prevista per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia – art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, concernente “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222”;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 giugno 2012, con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 giugno 2012, prot. n. 158, con il quale è stato costituito il Comitato tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale;
VISTO l’esito delle riunioni del 21 e del 26 giugno 2012 del predetto Comitato tecnico, nelle quali è stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche;
VISTAla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTA la delibera del 13 giugno 2012, n. 49, dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con la quale l’Agenzia ha segnalato l’opportunità che il termine congruo per la presentazione della candidature da parte degli aspiranti commissari sia di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto;
VISTA la delibera del 21 giugno 2012, n. 50, dell’ANVUR, con la quale è stabilita la modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale;
D E C R E T A
ART. 1
(Oggetto della procedura)
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del DPR n. 222 del 2011, è avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui all’allegato A del DM 12 giugno 2012, prot. n. 159. Le commissioni hanno durata biennale e sono composte da cinque commissari.
2. Quattro dei membri di ciascuna commissione sono sorteggiati all’interno di una lista di professori ordinari delle università italiane predisposta ai sensi dell’articolo 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del DPR n. 222 del 2011.
3. Il quinto commissario è individuato mediante sorteggio all’interno di un’apposita lista di studiosi od esperti in servizio presso università di un Paese aderente all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall’Italia, predisposta dall’ANVUR, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del DPR n. 222 del 2011, secondo le modalità di cui all’articolo 7 del presente decreto.
ART. 2
(Partecipazione dei professori ordinari delle università italiane alla procedura di formazione delle commissioni)
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di formazione delle liste di cui all’articolo 1, comma 2, i professori ordinari delle università italiane in possesso di una qualificazione scientifica nel settore concorsuale di appartenenza coerente con quella richiesta ai candidati all’abilitazione scientifica per professore di prima fascia nel medesimo settore concorsuale secondo quanto previsto dal DM n. 76 del 2012.
ART. 3
(Domanda di partecipazione)
1. La domanda di partecipazione di cui all’articolo 2, a pena di esclusione, è presentata entro e non oltre le ore 17.00 (ora italiana) del 28 agosto 2012, utilizzando le informazioni presenti nel “sito docente” ( https://loginmiur.cineca.it/ ), mediante la procedura telematica validata dal comitato tecnico di cui all’articolo 7, comma 6, del DPR n. 222 del 2011, accessibile dal sito del Ministero – sezione “Università” (http://www.istruzione.it/web/universita/home) – o direttamente all’indirizzo http://abilitazione.miur.it , e contiene:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di residenza da utilizzare ai fini delle comunicazioni previste dal presente decreto.
2. La domanda deve altresì contenere le seguenti dichiarazioni:
a) essere in servizio quale professore ordinario;
b) l’università, il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare di appartenenza;
c) eventuale indisponibilità a far parte di commissioni di settori concorsuali diversi da quello di appartenenza, ricompresi nel medesimo macrosettore.
3. A pena di esclusione, la domanda deve essere corredata:
a) delle informazioni richieste dalla procedura telematica attestanti la complessiva attività scientifica ai fini della valutazione della candidatura ai sensi dell’articolo 8 del DM n. 76 del 2012, le quali saranno altresì utilizzate per la produzione del curriculum vitae secondo il modello allegato al presente decreto ai fini degli oneri di pubblicità, di cui all’articolo 6, comma 5, del DPR n. 222 del 2011 e all’articolo 8, commi 1 e 4, lettera b), del DM n. 76 del 2012, sul sito del Ministero;
b) dell’impegno a non richiedere il passaggio di settore concorsuale, ai sensi del DM 29 luglio 2011, prot. n. 336, come modificato dal DM 12 giugno 2012, prot. n. 159, per tutto il periodo di vigenza delle commissioni di cui all’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, pena la decadenza dalle stesse;
c) della dichiarazione di non essere in situazioni che determinino la sospensione dall’esercizio di pubbliche funzioni o dal servizio;
d) della dichiarazione di non essere in una delle situazioni di incompatibilità con la partecipazione alle commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivanti dal collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del DPR n. 382 del 1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
e) del consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del curriculum vitae secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del DLgs n. 196 del 2003.
4. La presentazione della domanda di ammissione deve essere perfezionata attraverso l’invio della scheda di sintesi della stessa, generata in formato “.pdf” dal sistema telematico, secondo una delle seguenti modalità:
a) mediante firma digitale dell’aspirante commissario, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalità; in questo caso la predetta scheda di sintesi dovrà essere firmata e poi caricata per l’invio elettronico in formato “.p7m” tramite l’apposita sezione della procedura telematica;
b) mediante posta elettronica certificata (PEC) personale dell’aspirante commissario al seguente indirizzo: commissioni.abilitazione.miur@pec.it , riportando nell’oggetto della e-mail il proprio “codice fiscale” seguito dalla dicitura ” :commissioni abilitazione scientifica nazionale”;
c) mediante sottoscrizione della scheda di sintesi della domanda da parte dell’aspirante commissario, cui deve essere allegata copia in formato “.pdf” del proprio documento di identità; entrambi i documenti devono essere caricati e inviati tramite l’apposita sezione della procedura telematica.
5. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte degli aspiranti commissari sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
ART. 4
(Adempimenti preliminari della Direzione generale)
1. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore generale della Direzione per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario:
a) accerta che gli aspiranti commissari appartengono al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
b) accerta la pubblicazione del curriculum vitae sul sito del MIUR prodotto mediante la procedura telematica di cui all’articolo 3, comma 1;
c) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) e b) e la trasmette all’ANVUR per l’accertamento della qualificazione scientifica di cui all’articolo 8 del DM n. 76 del 2012.
ART. 5
(Accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari e formazione delle liste per i sorteggi)
1. Ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, del DPR n. 222 del 2011 nonché dell’articolo 8, commi 1, 2, e 3, e degli allegati A e B del DM n. 76 del 2012, l’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari è effettuata dall’ANVUR, per ciascuna area disciplinare, in base ai seguenti criteri:
a) continuità della produzione scientifica, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
b) possesso di una qualificazione scientifica coerente con quella richiesta per il conseguimento dell’abilitazione per la prima fascia dei professori nel settore concorsuale di appartenenza; a tal fine, l’ANVUR procede si sensi dell’articolo 8, comma 3, e degli allegati A e B del DM n. 76 del 2012.
2. Ai fini e per gli effetti di cui al numero 5 dell’allegato A e al numero 6 dell’allegato B del DM n. 76 del 2012, i dieci anni sono riferiti al periodo antecedente alla data di pubblicazione del presente decreto secondo quanto stabilito dall’ANVUR ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del DM 76 del 2012.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della lista di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, l’ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1.
4. Se l’ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, ne informa il Direttore generale, il quale entro dieci giorni comunica all’indirizzo di posta elettronica dell’interessato o, in subordine, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza dello stesso, i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
5. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, l’interessato può presentare al Direttore generale per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti e memorie, utilizzando le procedure telematiche disponibili all’indirizzo http://abilitazione.miur.it secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4. In tal caso, su richiesta del Direttore generale, l’ANVUR decide entro dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione all’interessato con apposito provvedimento del Direttore generale notificato all’indirizzo di posta elettronica dell’interessato o, in subordine, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza dello stesso.
6. Entro dieci giorni dal completamento dei predetti accertamenti, il Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall’articolo 6, comma 2, del DPR n. 222 del 2011, secondo le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo.
7. I professori ordinari che non si sono candidati e che eventualmente risultino necessari per il completamento delle liste secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, del DPR n. 222 del 2011 sono tenuti a presentare alla Direzione generale, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la domanda di cui all’articolo 3 con la documentazione e secondo le modalità ivi previste. Entro cinque giorni la Direzione generale provvede nei loro confronti agli adempimenti preliminari di cui all’articolo 4 ed entro i successivi quindici giorni l’ANVUR provvede agli accertamenti di cui al comma 1 secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 con la riduzione alla metà degli ulteriori termini ivi previsti. Se il professore appartiene ad un settore concorsuale diverso da quello per il quale si sta procedendo alla formazione della lista, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza.
ART. 6
(Operazioni di sorteggio)
1. Le operazioni di sorteggio avvengono tramite procedure informatizzate, validate dal comitato tecnico di cui all’articolo 7, comma 6, del DPR n. 222 del 2011.
2. Formata la lista ai sensi dell’articolo 5 si procede:
a) alla collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della lista;
b) all’attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d’ordine e, in caso di omonimia, l’ordine di priorità è definito mediante apposito sorteggio.
3. Il sorteggio nell’ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna commissione, di almeno un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare di cui all’allegato A del DM 12 giugno 2012, prot. n. 159, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari. A tal fine, si procede al sorteggio di un aspirante commissario per ciascuno dei predetti settori scientifico-disciplinari. Nell’ipotesi in cui il numero di tali settori scientifico disciplinari è inferiore a quattro, si procede all’integrazione del numero occorrente mediante sorteggio degli altri commissari nell’ambito dei restanti componenti della lista. Nell’ipotesi in cui il numero di tali settori scientifico-disciplinari è superiore a quattro, si procede al sorteggio di un componente per ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio dei quattro commissari mediante un ulteriore sorteggio tra i componenti sorteggiati. Nell’ipotesi in cui non sia disponibile la lista prevista dall’articolo 7, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, del DPR n. 222 del 2011.
4. Al fine di assicurare il rispetto di cui all’articolo 6, comma 8, primo periodo, del DPR n. 222 del 2011, nel caso di sorteggio di due o più professori ordinari in servizio presso la stessa università prevale il primo sorteggiato. Nel caso in cui sono sorteggiati quali componenti di due o più commissioni, i professori ordinari devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dei risultati del sorteggio all’indirizzo di posta elettronica dell’interessato o, in subordine, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza dello stesso. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nel termine di cui al secondo periodo, la commissione di appartenenza è individuata tramite sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell’altra o nelle altre commissioni mediante apposito sorteggio.
ART. 7
(Individuazione del commissario in servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE)
1. Il commissario di cui all’articolo 1, comma 3, è individuato mediante sorteggio all’interno di un’apposita lista, predisposta dall’ANVUR ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del DPR n. 222 del 2011, composta da almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli aspiranti commissari, in servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE, diverso dall’Italia.
2. Nella redazione della lista l’ANVUR assicura il rispetto delle tabelle di corrispondenza di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010 e la coerenza del curriculum degli aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all’articolo 8 del DM n. 76 del 2012, nonché rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
3. Le operazioni di sorteggio avvengono tramite procedure informatizzate, validate dal comitato tecnico di cui all’articolo 7, comma 6, del DPR n. 222 del 2011, seguendo le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 4, secondo e terzo periodo, del presente decreto.
ART. 8
(Nomina della Commissione)
1. Le commissioni estratte mediante il sorteggio di cui agli articoli 6 e 7 sono nominate con decreto del Direttore generale, sono pubblicate sul sito del MIUR e restano in carica due anni a decorrere dalla data di nomina.
2. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate e comunicate al Direttore generale. Le stesse hanno effetto a decorrere dall’adozione del decreto di accettazione da parte del Direttore generale.
3. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui agli articoli 6 o 7, a seconda delle liste di appartenenza del commissario. Sono fatti salvi gli atti della commissione compiuti prima della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito.
4. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti o indennità. Ai commissari di cui all’articolo 7 è corrisposto il compenso stabilito con il decreto interministeriale 4 gennaio 2012, n. 159, il cui onere è a carico delle università sedi delle procedure di abilitazione ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del DPR n. 222 del 2011. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 9
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, sono titolari del trattamento dei dati personali forniti dagli aspiranti commissari il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca-Direzione generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario, p.zza Kennedy n. 20, 00144 Roma, e l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca-Direzione generale, p.zza Kennedy n. 20, 00144 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura di formazione delle commissioni, dai titolari del trattamento, secondo le modalità previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del CINECA.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale e per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni saranno diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal DPR n. 222 del 2011 e dal DM n. 76 del 2012.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
Il presente decreto è pubblicato nel sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Roma, 27 giugno 2012
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#])
Bando in versione .pdf
Allegato A