DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 4 agosto 2011
Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti.
(Pubbl. in Gazz. Uff., 26 agosto 2011, n. 198)
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita’, di personale accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto in particolare, l’art. 24, comma 5, periodi primo e secondo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), dello stesso articolo, l’universita’ valuta il ricercatore titolare del contratto, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e), della legge n. 240 del 2010, e, in caso di esito positivo della valutazione, il ricercatore, alla scadenza del contratto, e’ inquadrato nel ruolo dei professori associati;
Visto altresi’, il terzo periodo del citato art. 24, comma 5, ai sensi del quale la predetta valutazione si svolge in conformita’ agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vistol’art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Considerato che la valutazione in questione riguarda ricercatori a tempo determinato che hanno gia’ conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore associato;
Ritenuto pertanto che gli atenei possano utilizzare, per la valutazione dell’attivita’ di ricerca, criteri anche piu’ selettivi di quelli previsti per il conseguimento della corrispondente abilitazione scientifica nazionale;
Decreta:
ARTICOLO N.1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri nell’ambito dei quali le universita’, con appositi regolamenti, individuano gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.
ARTICOLO N.2
Oggetto della valutazione
1. La valutazione di cui all’art. 1 riguarda l’attivita’ di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche’ le attivita’ di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010. E’ altresi’ oggetto di valutazione l’attivita’ che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell’art. 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.
2. Nell’ipotesi in cui il ricercatore e’ stato inquadrato, ai sensi dell’art. 29, comma 7, della legge n. 240 del 2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall’Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della suindicata legge.
ARTICOLO N.3
Valutazione dell’attivita’ didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
1. Ai fini della valutazione dell’attivita’ didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le universita’, con i regolamenti di cui all’art. 1, disciplinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuita’ della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantita’ e qualita’ dell’attivita’ di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
ARTICOLO N.4
Valutazione dell’attivita’ di ricerca scientifica
1. Ai fini della valutazione dell’attivita’ di ricerca scientifica, le universita’, con i regolamenti di cui all’art. 1, disciplinano la valutazione avendo riguardo ai seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarita’ di brevetti;
c) partecipazione in qualita’ di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita’ di ricerca.
2. Ai fini di cui al comma 1, le universita’ prevedono la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche’ di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le universita’ valutano la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l’intensita’ e la continuita’ temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attivita’ di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 e’ svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:
a) originalita’, innovativita’, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunita’ scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita’ scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
e) nell’ambito dei settori in cui ne e’ consolidato l’uso a livello internazionale le universita’ si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
1) numero totale delle citazioni;
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) «impact factor» totale;
4) «impact factor» medio per pubblicazione;
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
4. Ai fini di cui al comma 1, le universita’ possono prevedere che sia oggetto di specifica valutazione la congruita’ del profilo scientifico del ricercatore con le esigenze di ricerca dell’ateneo nonche’ la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuita’ della produzione scientifica. Nella valutazione di cui al primo periodo, gli atenei si avvalgono di criteri e parametri coerenti con quelli previsti dal decreto di cui all’art. 16, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, potendo altresi’ prevederne un utilizzo piu’ selettivo.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.