Il giudice amministrativo, anche quando dichiari cessata la materia del contendere per l’intervenuta soddisfazione, nel corso del giudizio, dell’interesse azionato dal ricorrente, deve valutare, ove persista contrasto tra le parti in ordine alla sola regolamentazione delle spese giudiziali, quale sarebbe stato l’esito del giudizio, nell’ipotesi in cui tale interesse non fosse stato soddisfatto dall’amministrazione, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 25 gennaio 2016, n. 486
Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia–Cessazione materia del contendere
N. 00486/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11317/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11317 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Di Donato, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Ranaldi, [#OMISSIS#] Formica, con domicilio eletto presso l’Ufficio di Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, n. 189 in assenza di domicilio eletto in Roma;
contro
la Regione Lazio in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Barone dell’Avvocatura regionale presso la cui sede in Roma, Via [#OMISSIS#] Colonna, n. 27 domicilia;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento sull’istanza spedita in data 28 luglio 2015 e ricevuta in data 31 luglio 2015 avente ad oggetto la richiesta di ammissione in soprannumero e senza borsa di studio alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale – triennio 2015/2018 – ex art. 3 della l. 401/2000,
nonché per la declaratoria della fondatezza della pretesa consacrata nell’istanza spedita in data 28 luglio 2015 e ricevuta in data 31 luglio 2015 e
per la condanna ex art. 31, comma 3 cpa e 34, comma 1 lett. c) c.p.a della Regione Lazio all’ammissione del ricorrente alla frequenza del coso di formazione specifica in medicina generale (triennio 2015/2018) in soprannumero e senza borsa di studio ex art. 3 della L. n. 401/2000;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sosetgno delle rispettive difese;
Visti gli articoli 117 e 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato all’Amministrazione in epigrafe indicata in data 1° ottobre 2015 e depositato il successivo 2 ottobre, parte ricorrente rappresenta di essersi immatricolata nell’a.a. 1987/1988 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza”, di essersi laureato in data 28 giugno 2007 e di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale nella sessione di novembre del 2007, nonché di essere iscritto all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri di Frosinone dal 7 luglio 2008.
Espone ancora che con bando approvato il 24 marzo 2015 la Regione bandiva il concorso pubblico per esami ad 85 posti per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale e che egli, in quanto iscritto all’albo dei medici dal 7 luglio 2008, presentava in data 28 luglio 2015 apposita istanza di ammissione senza che tuttavia la Regione desse alcun riscontro.
2. Avverso tale silenzio serbato dall’Amministrazione regionale parte ricorrente deduce: 1) violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 401 del 2000, sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo alla Regione, manifesta fondatezza della pretesa avanzata; 2) , violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 401 del 2000, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 265/1991 del d.lgs. n. 368/1999 e del d.lgs. n. 277/2003: la legge riconosce al ricorrente il diritto di essere ammesso alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina regionale (triennio 2015/2018) in soprannumero e senza borsa di studio; 3) sulla possibilità del giudice di valutare la fondatezza dell’istanza avanzata con la missiva del 31 luglio 2015 ex art. 31 comma 3 c.pa e di condannare la Regione Lazio all’emanazione del provvedimento richiesto ex art. 34 comma 1 c.p.a.; necessità di una pronuncia definitiva che obblighi la Regione Lazio ad ammettere il ricorrente alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale (triennio 2015/2018) in qualità di soprannumerario ex art. 3 della legge n. 405/2000.
Conclude con istanza cautelare ai fini dell’ammissione con riserva al concorso e chiede l’accoglimento del ricorso.
3. L’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio, rappresentando di avere pubblicato il bando ex art. 3 della legge n. 401 del 2000 mediante avviso pubblicato sul BURL n. 86 del 27 ottobre 2015, rassegnando dunque conclusioni opposte a quelle dell’interessato.
Produce pure la nota a prot. n. 691872 del 14 dicembre 2015 di ammissione del ricorrente al corso in questione.
4. In vista della Camera di Consiglio del 1° dicembre 2015 parte ricorrente ha preso atto della costituzione della Regione e della pubblicazione dell’avviso destinato ai soggetti individuati dall’art. 3/L. n. 401 ed ha rappresentato di essersi affrettato a presentare la relativa domanda, insistendo però nella pronuncia di merito sul silenzio serbato dalla Amministrazione e soprattutto nella assegnazione delle spese di giudizio alla stessa, in base alla valutazione della soccombenza virtuale.
5. Alla Camera di Consiglio del 1° dicembre 2015 il ricorso è stato rinviato ad altra data ed infine esso è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 15 dicembre 2015 alla quale il Collegio ha constatato la cessazione della materia del contendere.
Va contestata la rappresentazione effettuata da parte ricorrente in ordine alla circostanza che l’avviso pubblicato in data 27 ottobre 2015 e espressamente destinato ai medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della legge n. 401 del 2000 non realizzi la pretesa dell’interessato in corso di causa, secondo quanto chiaramente disposto dall’art. 34, comma 5 c.p.a.
Il ricorrente, quando ha presentato la domanda di ammissione al concorso bandito con avviso approvato il 24 marzo 2015 auspicava di poter partecipare al concorso, ma nella qualità di soprannumerario categoria alla quale quel bando non faceva minimamente riferimento, come è dato ricavare dalle sue premesse.
Di conseguenza quando invece l’Amministrazione regionale ha bandito l’avviso del 27 ottobre 2015 espressamente riservato ai soggetti individuati dall’art. 3 della legge 401 del 29 dicembre 2000, la sua pretesa, insieme a quella ovviamente degli altri candidati nella stessa condizione, è stata esaudita, che era l’intento della Regione, laddove esplicitamente la motivazione dell’avviso reca il riferimento alla necessità di “dare riscontro alle richieste di ammissione in soprannumero di cui all’art. 3 della legge n. 401/2000 attraverso l’indizione di un Avviso pubblico contenente i requisiti necessari per la presentazione delle relative domande”.
Sul ricorso pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. In ordine alle spese di giudizio, va rilevato che non vi è ragione di addebitarle alla parte soccombente, per come insistito dall’interessato e neppure in base al principio di soccombenza virtuale, dal momento che come è dato leggere dal bando di cui all’avviso del 24 marzo 2015 esso non riguardava i candidati laureati a seguito della loro iscrizione al Corso di laurea in medicina entro il 31 dicembre 1991, come stabilito dall’art. 3 della legge n. 401 del 2000, ma tutti gli altri candidati, con la conseguenza che il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di parte ricorrente non appare illegittimo.
E tanto a maggior ragione se si considera il successivo avviso del 27 ottobre 2015, che invece faceva esplicito riferimento alla posizione dei cd. soprannumerari, oltre che alla circostanza che anche in altre Amministrazioni regionali e provinciali si stava procedendo alle ammissioni in soprannumero al corso di formazione in medicina generale 2015/2018 ai sensi del ridetto art. 3/L. n. 401.
Al riguardo conforme alle superiori valutazioni ed osservazioni in ordine al rapporto tra cessazione della materia del contendere e principio di soccombenza virtuale è la giurisprudenza in materia: cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 27 ottobre 2014, n. 5280, sezione IV, 15 settembre 2014, n. 4695. Quest’ultima in particolare rammenta che: “Il Giudice Amministrativo, anche quando dichiari cessata la materia del contendere per l’intervenuta soddisfazione, nel corso del giudizio, dell’interesse azionato dal ricorrente, deve valutare, ove persista contrasto tra le parti in ordine alla sola regolamentazione delle spese giudiziali, quale sarebbe stato l’esito del giudizio, nell’ipotesi in cui tale interesse non fosse stato soddisfatto dall’Amministrazione, secondo il criterio della soccombenza virtuale.”
E nel caso in esame, proprio per l’opposizione di parte ricorrente alla compensazione delle spese, il Collegio ha quindi proceduto alla valutazione della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione del principio di soccombenza virtuale, non ricorrendo i quali per l’appunto le spese di giudizio vanno pertanto compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Storto, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)