TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 aprile 2016, n. 4446

Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia–Cessazione materia del contendere

Data Documento: 2016-04-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessazione materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. , laddove il ricorrente abbia conseguito l’immatricolazione con riserva, frequentato le lezioni e sostenuto esami, con i conseguenti effetti sul consolidamento della posizione sostanziale.
 
La cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse e conseguendo, quindi, il ricorrente il bene della vita per il quale ha ricorso.

Contenuto sentenza

N. 04446/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12016/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12016 del 2014, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Cicco, [#OMISSIS#] Ferrentino, [#OMISSIS#] Ficile, [#OMISSIS#] Furfaro, [#OMISSIS#] Giardina Segreto, [#OMISSIS#] La Macchia, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Marchetta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Milazzo, [#OMISSIS#] Milazzo, [#OMISSIS#] Pantano, [#OMISSIS#] Pollara, [#OMISSIS#] Pustorino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Rosa Scoglio, [#OMISSIS#] Pia [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zappia, Felice [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] Leone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Via [#OMISSIS#] Stoppani, 1; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università degli Studi di Messina, in persona dei rispettivi LR p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Consorzio Interuniversitario Cineca; 
nei confronti di
Ambra Navetta; 
per l’annullamento
del provvedimento di mancata ammissione alle prove di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia per l’a.a. 2014/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la presente decisione può essere assunta in forma semplificata, ai sensi dell’art.74 cpa, attesi i numerosi precedenti conformi della Sezione;
Rilevato che il presente ricorso verte sulla mancata ammissione di parte ricorrente ai corsi a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Protesi Dentaria per l’a.a. 2014/2015 presso le Università rispettivamente dichiarate agli atti di causa;
Vista la memoria depositata dal difensore di parte ricorrente e rilevato che sulla base di tale memoria si evince che i ricorrenti, a seguito della pronuncia cautelare, sarebbero stati immatricolati con riserva ai corsi e avrebbero potuto frequentare le relative lezioni e sostenere esami;
Ritenuto che, pertanto, con riferimento a detti ricorrenti risulta rimosso da parte delle Università l’ostacolo al conseguimento del bene della vita e, quindi, come da precedenti conformi della Sezione (cfr. ex multis Tar Lazio, sez.III bis.n. 4767/2015 del 30.03.2015) sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., con i rivenienti effetti sulla eventuale riserva apposta alla carriera scolastica dei ricorrenti;
Considerato che, in particolare, la cessazione della materia del contendere costituisce una pronuncia di merito, adottabile qualora parte ricorrente dimostri che l’Amministrazione ha rivisto la propria posizione negativa della pretesa dell’istante, decidendo conformemente al suo interesse, conseguendo, quindi, che detti ricorrenti hanno conseguito il bene della vita per il quale ha ricorso;
Considerato che, quanto ai restanti ricorrenti che eventualmente non abbiano ulteriormente proseguito i corsi, il ricorso risulta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto che data la delicatezza delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– in parte dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
– in parte dichiara il sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)