La commissione giudicatrice non può limitarsi a definire la griglia di valutazione, indicando i punteggi per il tipo d’incarico (attinente al ruolo richiesto e/o all’ambito professionale), senza puntualizzare, anche per garantire una parità di trattamento con altri concorrenti in posizione analoghe, il perché gli incarichi e servizi speciali espletati attengono all’ambito professionale e non al ruolo richiesto. Tale valutazione, eminentemente tecnico – professionale, è propria dell’organismo valutativo e rappresenta un presupposto essenziale ai fini di una corretta e trasparente selezione concorsuale.
TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 12 giugno 2014, n. 273 [Duplicato]
Concorso pubblico per la copertura posto di categoria EP per le esigenze di coordinamento dell'area dei Servizi Informatici-Attribuzione punteggio-Titoli posseduti-Valutazione Commissione giudicatrice
N. 00273/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Verzulli, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pescara, via G. D’Annunzio 142;
contro
Università degli Studi di Chieti G.D’Annunzio, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Dell’Aversana, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Volpe, [#OMISSIS#] Caso, con domicilio eletto presso Studio Legale Volpe in Pescara, piazza Troilo n.18;
per l’annullamento
del decreto n. 167 del 07 ottobre 2013 con il quale il Direttore Generale dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara ha approvato gli atti della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria EP per le esigenze di coordinamento dell’area dei Servizi Informatici; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra cui i verbali della Commissione Esaminatrice e la nota prot. n. 17886 del 15.07.2013 recante comunicazione della valutazione dei titoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Chieti G.D’Annunzio e di [#OMISSIS#] Dell’Aversana;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori gli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], per la parte ricorrente, l’avv. distrettuale dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’Università resistente, l’avv. [#OMISSIS#] Volpe per la parte controinteressata;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorso ha ad oggetto la selezione pubblica per la copertura di un posto di categoria EP – area tecnica scientifica elaborazione dati – per il coordinamento dei servizi informatici dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara.
L’istante ha partecipato alla stessa in quanto ha dichiarato di svolgere “attività specifica attinente al ruolo richiesto a partire dal 01.01.2006”, quale referente contrattuale per il servizio di Outsourcing (approvvigionamento esterno), da parte del Cineca, quale fruito dall’Università, classificandosi secondo.
In sede di valutazione di tale titolo, lo stesso è stato considerato come “incarico attinente all’ambito professionale (p.0.75 per anno) e non quale “incarico al ruolo richiesto” (p. 1,5 per anno), con attribuzione al Verzulli di punti complessivi =5,50= per un complessivo di “7anni e mesi4”.
Il ricorrente sostiene che i suoi incarichi, come dichiarati nella domanda, è “attività specifica attinente al ruolo richiesto” ed il punteggio spettante sarebbe di “11,00”, con diritto al primo posto in graduatoria.
Il contro interessato contesta l’assunto del ricorrente che avrebbe svolto solo mera attività di supporto, come documentazione richiamata, di cui chiede l’esibizione in giudizio, che evidenzierebbe come il coordinatore del servizio e responsabile della struttura informatica sarebbe l’ing. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#]. Si osserva, infine, che il Verzulli non sarebbe un dipendente del Cineca, ma un esterno cui ha affidato compiti inerenti al citato contratto, tenuto a rispondere al Cineca e non all’Università.
L’Ateneo ha inviato proprie relazioni anche a chiarimento di alcuni aspetti sollevati nell’ordinanza n. 12/23.1.2014.
Alla pubblica udienza la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
La questione posta dal gravame è relativa al punteggio attribuito a [#OMISSIS#] Verzulli, in relazione agli incarichi dal medesimo svolti.
La commissione giudicante ha distino, in base all’art. 2, lett. a) del bando concorsuale, una doppia tipologia di attività: a) qualificazione professionale specifica al ruolo richiesto, resa sia quale dipendente, sia come libera professione, ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno annuale; b) qualificazione derivante da esperienza lavorativa attinente all’ambito professionale della selezione di durata almeno pari ad un quinquennio.
È palese come la specificità professionale per il ruolo richiesto ha una rilevanza preminente (p.1,50 annuale), per la quale è sufficiente un solo anno lavorativo, rispetto alla generica esperienza lavorativa (p.0.75 annuale), né un tale distinzione può essere ritenuta illogica.
Valutando la prima fattispecie, relativa allo “incarico svolto nel ruolo richiesto”, si deve dedurre che trattandosi di una selezione ad un posto di categoria EP per le esigenze di coordinamento dell’area dei servizi informatici, il requisito minimale è rappresentato dall’appartenenza al ramo informatico, nel cui ambito sono stati svolti compiti di coordinamento di addetti ai vari servizi ricompresi ed indicati dal bando (art. 1) con una puntuale precisazione per la categoria EP che, in base al Ccnl, ha un grado di autonomia per la soluzione di complessi problemi organizzativi e responsabilità per i risultati ottenuti, sia sul piano qualitativo, sia per la gestione economica.
Si richiede, pertanto, una particolare abilitazione professionale, sostituibile con una “qualificazione professionale specifica”, almeno annuale, nel suddetto ruolo categoriale, ovvero, in sostituzione e con minor rigorismo, una “esperienza lavorativa”, almeno quinquennale, in tale “ambito professionale” anche senza la qualifica di EP, rappresentando l’ambito professionale uno spazio operativo generico, che viene a ricomprendere il personale, non rientrante nella categoria suddetta, che esige mansioni dell’area tecnica di collaborazione e/o supporto alla figura professionale EP.
Vi è, quindi, una precisa distinzione tra esperienza lavorativa annuale nel ruolo EP e quella resa, per un minimo di 5anni, nell’ambito di tale area dei servizi informatici, senza appartenere alla categoria EP, da cui discende la differenza dei punteggi previsti e la loro attribuzione mista, a seconda dei periodi di ruolo o meno.
Quanto puntualizzato in punto di formazione della graduatoria, in base alla netta distinzione posta tra “ruolo” ed “ambito”, impone una analitica e doverosa valutazione dei “titoli valutabili” (art.5, lett.d), rappresentati da “incarichi e servizi speciali attinenti alle materie oggetto della presente selezione e congrui con il profilo professionale da coprire mediante la presente selezione”; la commissione esaminatrice ha, invero, ha attribuito sia a [#OMISSIS#] Dell’Aversana (14anni ed 1mese), sia a [#OMISSIS#] Vezulli (anni7 e mesi4), il punteggio 0,75 annuale, quale esperienza professionale per gli incarichi e servizi speciali svolti, “attinenti all’ambito professionale”.
Il ricorrente, invero, aspira ad ottenere il punteggio “1,50” ed era onere dell’Università esaminare l’avvenuto svolgimento di compiti specifici propri degli appartenenti al ruolo EP (art. 55 Ccnl Università del 9.8.2000), anche in relazione alle altre categorie professionali (C,B,D), secondo il diverso grado di autonomia e responsabilità svolto nella struttura, ovvero verificare l’esistenza o meno di “elevate specifiche tipologie professionale”, quale presupposto titolo di accesso, in relazione alla sua dichiarata e documentata di coordinatore del Servizio di Supporto per la Rete d’Ateneo, ovvero con riferimento alla figura di referente contrattuale per il Servizio di Outsourcing offerto dalla Cineca alla stessa Università.
Tale attività istruttoria e di motivazione, relativa all’aspetto organizzativo e direzionale, risulta del tutto carente.
La commissione giudicatrice, invero, si è limitata a definire la griglia di valutazione, ammettendo il Verzulli, indicando i punteggi per il tipo d’incarico (attinente al ruolo richiesto e/o all’ambito professionale), senza puntualizzare, anche per garantire una parità di trattamento con altri concorrenti in posizione analoghe, il perché gli incarichi e servizi speciali espletati attengono all’ambito professionale e non al ruolo richiesto; ciò proprio in ragione della esplicita dichiarazione del concorrente.
Tale valutazione, eminentemente tecnico – professionale, è propria dell’organismo valutativo e rappresenta un presupposto essenziale ai fini di una corretta e trasparente selezione concorsuale.
Il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione, riservando all’Amministrazione ogni ulteriore provvedimento conclusivo.
La natura della controversia, per i suoi peculiari aspetti, giustifica la compensazione della spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto lo annulla nei termini precisati in motivazione, con obbligo dell’Amministrazione di riprovvedere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] Tramaglini, Consigliere
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)