Il termine per l’impugnazione decorre dalla, conoscenza – effettiva o legale – del contenuto lesivo dell’atto e del suo autore, restando onere del destinatario quello di accedere alla documentazione procedimentale al fine di avere piena contezza della vicenda e poter compiutamente contestare il provvedimento. Pertanto, non può condividersi la tesi secondo cui il dies a quo decorrerebbe solo dalla conoscenza – non già della sola lesività dell’atto, ma anche – dei motivi che lo rendono illegittimo (motivi che, nel caso di specie, sarebbero stati conosciuti più di recente, a seguito di una procedura di autotutela avviata nei confronti del controinteressato, aggiudicatario del contratto, da parte di altro istituto, che aveva disconosciuto la validità dei titoli utilizzati anche nella procedura oggetto del giudizio).
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 9 giugno 2016, n. 503
Impugnazione graduatorie di istituto-Termini per il ricorso
N. 00503/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Zinchiri, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Cagliari, via [#OMISSIS#] n. 8/2;
contro
Conservatorio Statale di Musica [#OMISSIS#] Canepa di Sassari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti di
Elio Rimondi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
– della graduatoria definitiva d’Istituto del Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Canepa” di Sassari per il settore disciplinare “CODI/02 – Chitarra”, pubblicata il 5.11.2012 prot. n. 4788 nella quale il ricorrente è risultato collocato alla posizione n. 12 limitatamente nella parte in cui ha attribuito al controinteressato un punteggio illegittimo, in particolare con riferimento ai titoli di servizio, così da farlo collocare in graduatoria alla posizione n. 11, immediatamente superiore rispetto a quella del ricorrente, nonchè di ogni altro atto, anteriore e conseguente, del procedimento, ed in particolare degli atti, di tenore e contenuto sconosciuti, con il quale il controinteressato è stato incaricato di svolgere l’insegnamento nella materia CODI/02 “Chitarra” per gli anni accademici 2013/14 e 2014/15 presso il Conservatorio “[#OMISSIS#] Canepa” di Sassari, e con contestuale domanda di risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a., causati dagli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Conservatorio Statale di Musica [#OMISSIS#] Canepa di Sassari.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, notificato in data 17 giugno 2015, il prof. [#OMISSIS#] Zinchiri impugna la graduatoria in epigrafe descritta, relativa alla procedura di selezione pubblica indetta nel settembre 2012 dal Conservatorio Statale di Musica [#OMISSIS#] Canepa di Sassari per l’attribuzione del corso di insegnamento in “Chitarra”; la suddetta graduatoria era stata pubblicata il 5 novembre 2012 all’Albo sul sito internet dell’Ente, secondo quanto previsto dall’avviso di selezione.
Il ricorrente, risultato dodicesimo, contesta il punteggio attribuito al prof. Rimondi (collocatosi all’undicesimo posto), cui il Conservatorio ha attribuito l’incarico (poi confermato anche per gli anni successivi) a seguito di rinuncia di tutti gli altri concorrenti; chiede, inoltre, il risarcimento del danno legato al mancato conferimento dell’incarico d’insegnamento.
Si è costituito in giudizio il Conservatorio Statale di Musica [#OMISSIS#] Canepa, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone, altresì, la tardività.
Alla pubblica udienza del 25 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è evidentemente tardivo.
Come noto l’art. 41, comma 2, c.p.a. stabilisce che il termine per proporre ricorso decorre dalla pubblicazione dell’atto lesivo laddove essa sia prevista dalla legge o “in base alla legge”: nel caso di specie la pubblicazione della graduatoria all’Albo e al sito internet del Conservatorio era stata espressamente prevista dall’art. 8 dell’avviso di selezione (doc. 1 della difesa erariale) e dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 9 giugno 2011, n. 3154 (doc. 6 di parte resistente), per cui il termine per proporre ricorso ha cominciato a decorrere già nel 2012, con la conseguente tardività sia della domanda di annullamento (da proporre, a pena di decadenza, entro 60 gg. dalla conoscenza legale dell’atto) che di quella risarcitoria (da proporre entro 120 gg. dalla conoscenza legale dell’atto), posto che il ricorso che le contiene è stato avviato alla notifica nel 2015.
Né può condividersi la tesi del ricorrente secondo cui il dies a quo del termine d’impugnazione decorrerebbe solo dalla conoscenza -non già della sola lesività dell’atto, ma anche- dei motivi che lo rendono illegittimi; motivi che, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe appreso solo di recente, a seguito di una procedura di autotutela avviata nei confronti dell’odierno controinteressato da parte di altro Conservatorio, che aveva disconosciuto la validità degli stessi titoli del prof. Rimondi poi contestati dallo Zinchiri nel presente giudizio.
Difatti il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale, decisamente maggioritario e comunque preferibile in chiave di tutela della certezza e stabilità dei rapporti amministrativi, secondo cui il termine per l’impugnazione decorre dalla, conoscenza -effettiva o legale- del contenuto lesivo dell’atto e del suo autore, restando onere del destinatario quello di accedere alla documentazione procedimentale al fine di avere piena contezza della vicenda e poter compiutamente contestare il provvedimento (si veda, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2008, n. 6578).
Per quanto premesso il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per tardività.
Sussistono comunque giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe proposto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)