Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 agosto 2016, n. 3554

Requisiti collocazione degli insegnanti nelle graduatorie nazionali-Contratti di collaborazione coordinata e continuativa-Nozione di anno accademico

Data Documento: 2016-08-09
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 19, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, fissa quale requisito il possesso di “almeno tre anni accademici di insegnamento”. Per anno accademico si intende l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento, ivi incluse quelle relative alla partecipazione ad esami, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro del docente. Pertanto, sono illegittime le contrastanti previsioni contenute nell’art. 2, comma 3, d.m. 30 giugno 2014, n. 526 laddove non prevede tale inclusione per i contratti di co.co.co. o similari.

Contenuto sentenza

N. 03554/2016REG.PROV.COLL.
N. 09322/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9322 del 2015, proposto da: 
Simonacci [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Dei Rossi C.F. DRSDNI55D09H501D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via G.G. Belli, 36; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
Iollo [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Nasca C.F. NSCPQL50S24A669X, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Corvasce in Roma, Via Casilina N.561; 
Camilletti [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 06284/2015, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di [#OMISSIS#] Iollo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2016 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato Reggio D’Aci, per delega orale dell’avvocato Dei Rossi, l’avvocato dello Stato Russo, e l’avvocato Nasca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rigettava il ricorso proposto dal sig. [#OMISSIS#] Simonacci, inteso ad ottenere l’annullamento dell’articolo 2 del d.m. n. 526 del 2014, laddove, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, considerava anno accademico, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e di secondo livello, senza computare le ore per lo svolgimento degli esami.
2. Avverso la prefata sentenza di rigetto il sig. Simonacci ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma, con il conseguente annullamento del ricorso di primo grado.
3. Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata e il controinteressato [#OMISSIS#] Iollo, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
4. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 19 maggio 2016.
5. L’appello merita accoglimento.
6. I motivi di appello possono essere congiuntamente trattati, attenendo tutti alla contestazione della legittimità del decreto ministeriale n. 526/2014.
Essi sono fondati.
7. L’articolo 19, comma 2, del d.l. 12-9-2013, n. 104 dispone che “Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inserito ….in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.
Osserva la Sezione che dalla lettura della disposizione legislativa emerge che in primo luogo che l’inclusione nelle graduatorie è consentita al “personale docente”.
La generica ed ampia dizione utilizzata dalla norma rende, pertanto, legittima la disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, dell’impugnato decreto ministeriale, laddove indica, quale requisito di ammissione, che si tratti di “personale docente…e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’art. 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
Invero, l’indicazione legislativa di “personale docente” consente di esplicitare le diverse categorie contrattuali rilevanti attraverso le quali l’attività di insegnamento è stata prestata.
Rileva, peraltro, il Collegio che, nell’individuare in concreto le categorie di personale docente che possono partecipare alla selezione, il decreto ministeriale non può introdurre, all’interno delle richiamate categorie, differenze che non trovino ragionevole e adeguata giustificazione.
Orbene, va evidenziato che il comma 2 dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 526 del 2014 dispone che “Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione, di cui all’art. 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione , idoneità, licenza e di diploma….”.
Il successivo comma 3, con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si limita, invece, a prevedere che “Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1… si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello”.
Come è ben evidente dalla lettura della disposizione, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa il citato decreto ministeriale non ha incluso tra le ore di insegnamento valutabili la partecipazione agli esami.
8. Ritiene la Sezione che la suddetta limitazione sia illegittima.
Invero, una volta individuate, nell’esercizio della propria discrezionalità, le tipologie contrattuali nelle quali può essere prestata l’attività di insegnamento ai fini della maturazione del requisito, l’autorità ministeriale non può operarne un trattamento differenziato, in relazione ai contenuti dell’attività di insegnamento ritenuta utile, il quale non trovi adeguata e ragionevole giustificazione.
Orbene, risultando l’attività svolta quale docente in ogni caso “attività di insegnamento” indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, risulta evidente che alla stessa debba attribuirsi [#OMISSIS#] e considerazione unitaria.
Giacché sia i docenti con contratto di lavoro subordinato che quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolgono attività di insegnamento e partecipano alle sessioni di esami, una volta riconosciuta ai primi l’utilità, ai fini della maturazione del requisito, della “partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma”, risulta illogico e foriero di disparità di trattamentola mancata previsione di analogo riconoscimento alla seconda categoria di docenti.
D’altra parte, la possibilità di una tale differenziazione (e discriminazione) non si coglie nel dettato della norma primaria di cui all’articolo 19 della legge n. 128 del 2013, il quale si limita ad operare riferimento al “personale docente” ed al requisito della maturazione di “tre anni accademici di insegnamento”.
Né può in senso contrario militare l’argomentazione in base alla quale la norma di legge (articolo 19 cit.) non contiene una espressa indicazione dei co.co.co. e di altre tipologie contrattuali, con la conseguenza che la loro inclusione è stata il frutto di una scelta discrezionale dell’Amministrazione la quale, al fine di ampliare la platea degli aspiranti, ha voluto ammettere alla partecipazione anche i co.co.co. ed altre tipologie contrattuali, escludendo, peraltro, nel computo del periodo utile, quello svolto in attività di esami.
Va, invero, considerato che, quand’anche si fosse trattato di scelta discrezionale, non obbligatoria per legge, la limitazione imposta non troverebbe ragionevole giustificazione, atteso che, una volta ammessa la categoria alla selezione, non può operarsi una riduttiva considerazione, in termini contenutistici, di una attività di insegnamento che comunque è stata prestata presso di essa e ciò operando, altresì, un diverso trattamento rispetto ad altra categoria ammessa.
La norma di legge, invero, come si è più sopra già sottolineato, si riferisce al “personale docente”, opera riferimento alla attività di insegnamento e non contiene una espressa specificazione delle tipologie contrattuali con cui si instaura il rapporto di lavoro.
Ammesse, pertanto, alcune categorie, non può applicarsi alle stesse un trattamento differenziato relativamente ai contenuti dell’attività di insegnamento utile alla maturazione del requisito.
9. Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve, pertanto, ritenersi la fondatezza dei sopra esposti motivi di appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, accoglimento del ricorso introduttivo ed annullamento dell’articolo 2, comma 3 del d.m. n. 526/2014 nella parte in cui, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, non considera, ai fini della maturazione delle 125 ore di insegnamento, la partecipazione agli esami.
10. La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Barra [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Pubblicato il 09/08/2016