TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 dicembre 2016, n. 3004

Giurisdizione giudice amministrativo in sede di ottemperanza-Lavoro alle dipendenze delle p.a.

Data Documento: 2016-12-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva senza possibilità di integrare la sentenza civile, né quella di effettuare accertamenti di merito, tipici del giudizio di cognizione, dovendosi limitare all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo od elusivo e all’attuazione del disposto della pronuncia del giudice civile, trovando in esso un limite invalicabile. In particolare, il giudice amministrativo, qualora gli si riconoscesse la possibilità di modificare ed integrare la sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro alle dipendenze delle p.a., recupererebbe attraverso il giudizio di ottemperanza il ceduto sindacato sul rapporto di pubblico impiego.

Eccede la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza l’accertamento dei fatti e l’annullamento del provvedimento prospettati quale possibile causa di un demansionamento lamentato per la prima volta in tale sede dal ricorrente, quando oggetto della sentenza originaria adottata dal giudice del lavoro – già correttamente eseguita – era esclusivamente il trasferimento a nuova sede del docente, presso la quale tale demansionamento si sarebbe poi verificato.

Contenuto sentenza

N. 03004/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02727/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2727 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Pinto, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (C.F.: GLSLRD40D04G272G) e [#OMISSIS#] Ciardiello (C.F.: CRDNDR72M29H501Q), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Palermo, via Giovanni [#OMISSIS#], n. 67;
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore (Conservatorio di Musica di Stato “[#OMISSIS#] Scontrino di Trapani” e Conservatorio di Musica di Stato “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” di Roma), rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato ex lege;
nei confronti di
Verrecchia [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
alla sentenza del Tribunale civile di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, 1/3/2013, n. 113/2013;
nonché per l’annullamento e/o la disapplicazione della delibera del Conservatorio di Roma n. 1 del 12/6/2014;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 il Cons., dott.ssa [#OMISSIS#] Cabrini;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Con atto, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata la quale, “previa disapplicazione del diniego di trasferimento del ricorrente e della determinazione assunta con cui è stato disposto il trasferimento a Roma di [#OMISSIS#] Verrecchia, dispone il trasferimento di [#OMISSIS#] Pinto dal Conservatorio A Scontrino di Trapani al Conservatorio S. [#OMISSIS#] di Roma”.
Si espone che il trasferimento è avvenuto solo in data 16/4/2013 e si lamenta che inizialmente al prof. Pinto non sarebbe stata attribuita nessuna classe e mansione e che il prof. Verrecchia sarebbe rimasto nell’organico della scuola con illegittima attribuzione di vari alunni per l’insegnamento di oboe; si assume che tutti gli alunni di oboe dovrebbero essere assegnati al prof. Pinto.
Si chiede al giudice adito di dare esecuzione alla sentenza disponendo la disapplicazione della determinazione amministrativa con la quale è stato disposto il trasferimento del prof. Verrecchia a Roma e attribuendo l’insegnamento di oboe solo al prof. Pinto, con assegnazione a lui di tutti gli alunni già assegnati al prof. Verrecchia; si chiede inoltre la nomina di un commissario ad acta, la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e) c.p.a. e la vittoria delle spese.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
In data 6/6/2016 il ricorrente ha depositato in giudizio la documentazione da cui risulta che anche per l’a.s. 2015/2016 il prof. Verrecchia è nell’organico del Conservatorio di Roma come insegnante di oboe.
Il ricorrente ha quindi notificato motivi aggiunti chiedendo l’annullamento e/o la disapplicazione della delibera del Conservatorio di Roma n. 1/2014 che ha assorbito in soprannumero il prof. Verrecchia.
Alla camera di consiglio del 7/12/2016, il Collegio ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e quindi, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione.
Invero, il ricorso originariamente proposto dal prof. Pinto al giudice del lavoro era volto ad ottenere il trasferimento alla sede di Roma ai sensi della l. n. 104/1992 (in quanto la madre è disabile grave, necessitante di assistenza continua e non ricoverata presso istituti specializzati).
Risulta dalla documentazione in atti che a seguito della pronuncia del giudice, resa in data 1/3/2013, il ricorrente è stato trasferito a Roma con provvedimento prot. n. 686 del 16/4/2013.
E’ evidente quindi che il bene della vita al quale il ricorrente aspirava (trasferimento a Roma al fine di assistere la madre) è stato ottenuto.
Il ricorrente lamenta ora in sostanza un demansionamento assumendo che gli alunni di oboe sarebbero illegittimamente attribuiti al prof. Verrecchia, il cui trasferimento a Roma, per effetto del giudicato doveva essere disapplicato.
Orbene, ritiene il Collegio che il trasferimento a Roma del prof. Verrecchia è stato disapplicato al fine di consentire al ricorrente di essere trasferito, ma il controinteressato è rimasto al Conservatorio di Roma in base ad altro titolo (quale docente soprannumerario). Invero, con il citato provvedimento prot. n. 686 del 16/4/2013 il MIUR ha decretato anche “che non può essere revocato il trasferimento del prof. [#OMISSIS#] Verrecchia, controinteressato nel giudizio, per indisponibilità della sede di precedente titolarità nonché per il tempo trascorso che ne ha consolidato la posizione”.
E’ quindi la citata previsione contenuta nel decreto del MIUR n. 686/2013 (peraltro non impugnato e rispetto al quale la delibera del Conservatorio n. 1/2014, impugnata con motivi aggiunti, si pone come mero atto applicativo) ad essere lesiva della posizione dedotta in giudizio dal ricorrente ed è in virtù della citata disposizione (e non per effetto della mancata disapplicazione del provvedimento di trasferimento del prof. Verrecchia) che si è e verificata la concomitante presenza presso il Conservatorio di Roma del ricorrente e del prof. Verrecchia, quale docente soprannumerario.
Tale concomitante presenza avrebbe determinato, secondo la prospettazione del ricorrente, una lesione della sua professionalità per essere gli alunni di oboe assegnati al controinteressato.
Ritiene il Collegio che la questione prospettata relativa al potenziale demansionamento del ricorrente esuli dalla giurisdizione dell’adito giudice amministrativo atteso che “il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, in funzione di giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva senza possibilità di integrare la sentenza civile, né quella di effettuare accertamenti di merito, tipici del giudizio di cognizione, dovendosi limitare all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo od elusivo e all’attuazione del disposto della pronuncia del giudice civile passata in giudicato e trovando in esso un limite invalicabile. Nel giudizio di ottemperanza a sentenze di un giudice appartenente ad altro ordine giurisdizionale, il giudice dell’esecuzione deve, difatti, limitarsi ad usare poteri sostitutivi di « stretta esecuzione », in quanto l’esercizio dei poteri di attuazione che modificassero il giudicato verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all’ambito della sua giurisdizione. In particolare, il giudice amministrativo, qualora gli si riconoscesse una cognitio piena, con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro alle dipendenze delle P.A., recupererebbe attraverso il giudizio di ottemperanza il ceduto sindacato sul rapporto di pubblico impiego, ove difetta di giurisdizione.” (v. T.a.r. Campania – Napoli, sez. IV 10/4/2014, n. 2041).
E’ evidente che nel caso di specie l’eventuale accoglimento della domanda del ricorrente presuppone non solo l’annullamento del provvedimento amministrativo del Ministero con il quale è stato disposto che il prof. Verrecchia resti al Conservatorio di Roma quale soprannumerario, ma anche l’accertamento dei fatti prospettati quale possibile causa di un demansionamento del prof. Pinto, il tutto essendo sottratto alla giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, per essere devoluto a quella del giudice ordinario.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Tenuto conto dell’esito del giudizio e del fatto che l’Avvocatura erariale non ha svolto difese scritte, le spese possono eccezionalmente compensarsi tra le parti costituite, nulla dovendo statuirsi nei confronti del controinteressato non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti di [#OMISSIS#] Verrecchia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Cabrini, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 16/12/2016