TAR Lazio, Latina, Sez. I, 2 febbraio 2016, n. 55

Impugnazione graduatoria conferimento incarichi di dirigente medico a tempo determinato-Giurisdizione

Data Documento: 2016-02-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Le controversie relative al conferimento degli incarichi di dirigente del ruolo sanitario rientrano nella giurisdizione del g.o. ogni qual volta si possa escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale. A tal fine, perciò, occorre indagare se nella disciplina per il conferimento dell’incarico di dirigente medico siano presenti o meno elementi idonei a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica.

Costituiscono indici della presenza di una procedura concorsuale, tra l’altro: 1) la valutazione delle domande di partecipazione in base ai criteri valutativi e ad una griglia di valutazione anteriormente stabiliti; 2) il tradursi di tale attività valutativa nel computo numerico di ogni singolo titolo e nella compilazione di schede riepilogative della valutazione dei curricula, con attribuzione dei punteggi per ciascun candidato secondo i criteri elaborati; 3) l’utilizzo dell’elenco dei nominativi, pur se non tradottosi in una graduatoria, ai fini dell’affidamento dell’incarico, che, perciò, non è disposto sulla base di una scelta del direttore generale dell’Azienda U.S.L. di carattere essenzialmente fiduciario, demandata alla sua responsabilità manageriale, ma in base all’elenco stesso.

Ove il risultato utile che il ricorrente intenda ottenere con l’accoglimento del ricorso sia la sua collocazione in una migliore posizione in graduatoria, tale utilitas basta ad integrare la presenza di una situazione soggettiva legittimante alla proposizione del ricorso, per la sussistenza di entrambe le condizioni soggettive dell’azione, legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere, considerato che l’accoglimento del ricorso aumenterebbe le possibilità di conferimento dell’incarico in caso di scorrimento della graduatoria.

Contenuto sentenza

N. 00055/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2013, proposto dal dott.
Franco Manzi, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo [#OMISSIS#] e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Lana, in Latina, via IV novembre, n. 100 
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) di Frosinone, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Colonnello e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Cirilli in Latina, via dei Piceni, n. 59 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bagaglini, non costituita in giudizio
[#OMISSIS#] Giovannelli, non costituito in giudizio
[#OMISSIS#] Marcoccia, non costituita in giudizio
[#OMISSIS#] Vulpiani, non costituita in giudizio
[#OMISSIS#] Minchella, non costituita in giudizio
[#OMISSIS#] Grazia Moretta, non costituita in giudizio
Grazia Portale, non costituita in giudizio
[#OMISSIS#] Griggi, non costituita in giudizio 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione dell’Azienda U.S.L. di Frosinone n. 001099 del 25 ottobre 2012, recante presa d’atto della graduatoria di merito dell’avviso pubblico per la copertura a tempo determinato di posti di dirigente medico;
– del verbale n. 2 del 23 ottobre 2012 di formulazione della graduatoria di merito;
– di ogni ulteriore atto propedeutico, connesso e/o consequenziale ed in via subordinata:
– della deliberazione n. 00843 del 20 agosto 2012, di indizione dell’avviso pubblico;
– della determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, datata 8 ottobre 2012.
 Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione dell’A.U.S.L. di Frosinone;
Viste l’ordinanza collegiale n. 185/2013 del 21 febbraio 2013, con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, e la documentazione versata in atti dal ricorrente a dimostrazione dell’avvenuta integrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 19 novembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Il ricorrente, dott. Franco Manzi, espone che con deliberazione n. 808/2012 dell’8 agosto 2012, in parte modificata con deliberazione n. 843/2012 del 20 agosto 2012, l’Azienda U.S.L. di Frosinone procedeva all’indizione di avviso pubblico (per soli titoli) per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel profilo di Dirigente Medico – disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
L’esponente presentava domanda di partecipazione a detta selezione, allegando la documentazione richiesta.
Con verbale n. 2 del 23 ottobre 2012 la Commissione esaminatrice, proceduto alla valutazione dei titoli, redigeva la graduatoria finale di merito, assegnando all’esponente il punteggio di 10,35, con attribuzione del nono posto in graduatoria.
Con successivo atto deliberativo n. 001099 del 25 ottobre 2012 l’A.U.S.L. di Frosinone approvava la suddetta graduatoria.
Avverso l’ora visto provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché il citato verbale n. 2 del 23 ottobre 2012 e gli altri atti presupposti e connessi indicati in epigrafe, è insorto il dott. Franco Manzi, impugnandoli con il ricorso parimenti specificato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.
A supporto del gravame, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
– in via principale, violazione ed erronea applicazione dei dd.mm. 30 e 31 gennaio 1998 e del d.P.R. n. 483/1997, nonché disapplicazione della determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, di cui al verbale n. 1 dell’8 ottobre 2012, poiché la Commissione avrebbe omesso di valutare/sottovalutato i seguenti titoli di cui il dott. Manzi è in possesso e che sarebbero stati debitamente documentati: 1) Specializzazione in Chirurgia Generale e Specializzazione in Chirurgia Oncologica, per cui al dott. Manzi spetterebbe il punteggio di 1,500, anziché quello di 0,250 che gli è stato attribuito; 2) attività di medico generico convenzionato (punti 1,84), frequenza come medico chirurgo volontario (punti 0,400), docente di Chirurgia Oncologica (punti 0,100), partecipazione a tre corsi di aggiornamento professionale attinente (punti 0,300), partecipazione al corso manageriale in “Economia e Gestione Sanitaria” (punti 0,100), docenza in materia attinente – Fisiologia Umana (punti 1,100), docenze in materie non attinenti – Anatomia Umana, Igiene e Medicina dello Sport (punti 0,700). Pertanto, per la voce in esame (“Curriculum formativo e professionale”) al ricorrente – che avrebbe un punteggio aggiuntivo di 4,54, oltre a quello riconosciutogli di 0,100, per un totale di 4,64 – sarebbe spettato il punteggio massimo all’uopo previsto, pari a 4 punti. Sommando il punteggio aggiuntivo per le due categorie di titoli ora indicate al punteggio conferito dalla Commissione al ricorrente, a quest’ultimo spetterebbe il punteggio di 15,50, con attribuzione del terzo posto in graduatoria;
– disapplicazione della determina di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli, nella parte in cui prevede 0,50 punti per ogni anno di corso di specializzazione, in quanto – avendo il dott. Manzi conseguito due specializzazioni con durata complessiva di nove anni – gli spetterebbe un punteggio ulteriore di 4,5;
– violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 483/1997 e disapplicazione della determina di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli, poiché, avendo il dott. Manzi ottenuto l’idoneità nazionale allo svolgimento dell’attività professionale di Primario Chirurgo, avrebbe diritto all’attribuzione di un punto ulteriore;
– in via subordinata, illegittimità del concorso per violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 483/1997, in quanto la Commissione esaminatrice sarebbe irregolarmente composta, atteso che di essa farebbero parte due componenti privi della qualifica di Dirigente di II° livello, mentre il Segretario avrebbe la qualifica di Collaboratore Amministrativo e non di Funzionario Amministrativo.
Si è costituita in giudizio l’Azienda U.S.L. di Frosinone, depositando memoria con documentazione allegata ed eccependo: a) in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere in capo al dott. Manzi; b) nel merito, l’integrale infondatezza dello stesso.
Con ordinanza n. 185/2013 del 21 febbraio 2013 il Collegio, preso atto della notifica del ricorso ad un solo controinteressato, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti collocati in graduatoria, che avrebbero potuto subire un pregiudizio (peggioramento della posizione) per effetto dell’accoglimento del gravame.
Il ricorrente ha ottemperato, depositando documentazione comprovante la predetta integrazione del contraddittorio.
Nella Camera di consiglio del 23 maggio 2013 il Collegio, considerata ad un primo esame l’istanza cautelare priva del requisito del periculum in mora, con ordinanza n. 183/2013 ha respinto l’istanza stessa.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2015, dopo sintetica discussione in cui il legale del ricorrente ha asserito tra l’altro il persistere di un interesse alla decisione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Forma oggetto di impugnativa, con gli atti propedeutici, presupposti e connessi elencati in epigrafe, il provvedimento dell’A.U.S.L. di Frosinone di approvazione della graduatoria per il conferimento di incarichi di dirigente medico a tempo determinato, relativamente all’avviso pubblico indetto con atto deliberativo n. 808 dell’8 agosto 2012.
Il Collegio ritiene di dovere preliminarmente affrontare la questione – rilevabile d’ufficio, ex art. 9, comma 1, c.p.a. – della devoluzione o meno della presente controversia alla giurisdizione del G.A., attesa l’idoneità della questione, ove risolta nel senso della devoluzione di tale controversia ad altro giudice (segnatamente: il G.O.), a precludere l’esame del merito della causa.
La questione, peraltro, va risolta, sulla base dei più recenti arresti giurisprudenziali, nel senso della riconducibilità della controversia alla giurisdizione di legittimità del G.A., ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
La controversia concerne, come appena detto, in via principale l’approvazione della graduatoria per il conferimento di incarichi di dirigente medico a tempo determinato.
Orbene, secondo la più recente giurisprudenza espressasi in materia (cfr. C.d.S., Sez. III, 24 marzo 2014, n. 1402, che richiama in proposito le Sezioni Unite della Cassazione), le controversie relative al conferimento degli incarichi di dirigente del ruolo sanitario rientrano nella giurisdizione del G.O. ogni qual volta si possa escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale. A tal fine, perciò, occorre indagare se nella disciplina per il conferimento dell’incarico di dirigente medico siano presenti o meno elementi idonei a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica.
Costituiscono indici della presenza di una procedura concorsuale, tra l’altro: 1) la valutazione delle domande di partecipazione in base ai criteri valutativi e ad una griglia di valutazione anteriormente stabiliti; 2) il tradursi di tale attività valutativa nel computo numerico di ogni singolo titolo e nella compilazione di schede riepilogative della valutazione dei curricula, con attribuzione dei punteggi per ciascun candidato secondo i criteri elaborati; 3) l’utilizzo dell’elenco dei nominativi, pur se non tradottosi in una graduatoria, ai fini dell’affidamento dell’incarico, che, perciò, non è disposto sulla base di una scelta del direttore generale dell’Azienda U.S.L. di carattere essenzialmente fiduciario, demandata alla sua responsabilità manageriale, ma in base all’elenco stesso.
In tal caso, conclude la giurisprudenza ora riportata, ci si trova dinanzi ad un’attività amministrativa di carattere concorsuale, preordinata al conferimento dell’incarico previa attribuzione dei punteggi e formulazione di giudizi comparativi, censurabile in giudizio dinanzi al G.A..
Nella fattispecie all’esame, i suesposti indici, idonei a ricondurre la selezione per cui è causa ad una procedura concorsuale e, dunque, a radicare la controversia dinanzi al G.A., sono indiscutibilmente esistenti.
Da un lato, infatti, l’A.U.S.L., una volta indetta la selezione per titoli, ha predeterminato i criteri di valutazione dei titoli stessi (v. il verbale n. 1 dell’8 ottobre 2012) e sulla base di detti criteri ha, poi, proceduto a valutare le domande dei candidati (non importa, ai fini della questione di giurisdizione, se errando nell’applicare i criteri stessi, come lamenta il ricorrente).
In secondo luogo – una volta esaurita la valutazione, sulla base dei citati criteri, dei titoli presentati dai partecipanti – la Commissione esaminatrice ha proceduto alla formazione di una vera e propria graduatoria finale di merito, contenente l’indicazione del punteggio complessivo attribuito ad ogni candidato. E sebbene il difensore dell’Azienda U.S.L. abbia affermato, in sede di udienza pubblica, che l’avviso non ha ancora avuto attuazione, il conferimento degli incarichi di dirigente medico per cui è causa non potrà che avvenire sulla base di tale graduatoria, e non su base fiduciaria.
Infine, e soprattutto, la selezione ora in esame appare preordinata all’instaurazione di un rapporto di lavoro (dirigenziale) alle dipendenze dell’A.U.S.L., ancorché a tempo determinato, come si desume dall’avviso pubblico di indizione della procedura selettiva (v. l’ultima pagina, in cui si afferma che il trattamento dei dati personali forniti dai candidati potrà essere effettuato, dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità di gestione del rapporto stesso).
In conclusione, pertanto, va affermata la natura concorsuale della procedura di cui si discute, con il corollario della devoluzione della presente controversia alla giurisdizione amministrativa ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.
Sempre in via preliminare, occorre ora brevemente soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, formulata dalla difesa dell’Azienda U.S.L..
Questa eccepisce, infatti, che il dott. Manzi non potrebbe ricavare alcun beneficio dall’accoglimento del ricorso e, con esso, dall’annullamento degli atti impugnati, poiché in forza di tale accoglimento salirebbe dal nono al terzo posto della graduatoria, ma non otterrebbe il primo posto: l’ottenimento della terzo posizione non gli permetterebbe, perciò, di acquisire alcun vantaggio per il suo interesse sostanziale, occorrendo, invece, a tal fine una serie di ulteriori eventi, futuri ed incerti (più in specie, l’eventuale rinuncia all’incarico da parte delle due prime classificate, dottoresse Griggi e Portale, in quanto già ricoprenti posti di lavoro di rilievo e con contratti a tempo indeterminato).
Al riguardo, tuttavia, basta rinviare a quanto già osservato nell’ordinanza collegiale n. 185/2013 del 21 febbraio 2013 a confutazione di tale eccezione e cioè che l’avviso pubblico de quo si riferisce al conferimento di “incarichi” e non di un solo incarico: il che dimostra l’interesse a ricorrere del dott. Manzi, per il quale, con l’avanzamento in graduatoria derivante da un (eventuale) accoglimento del ricorso, aumenterebbero considerevolmente le possibilità di conferimento dell’incarico di dirigente medico (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 8 novembre 2012, n. 2546).
Ha affermato, sul punto, la giurisprudenza che, ove il risultato utile che il ricorrente intenda ottenere con l’accoglimento del ricorso sia la sua collocazione in una migliore posizione in graduatoria, tale utilitas basta ad integrare la presenza di una situazione soggettiva legittimante alla proposizione del ricorso, per la presenza di entrambe le condizioni soggettive dell’azione, legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1° settembre 2008, n. 7973).
Donde l’infondatezza della suesposta eccezione di inammissibilità.
Il ricorso, oltre che ammissibile, appare altresì procedibile, in quanto l’interesse al suo accoglimento deve ritenersi tuttora persistente in capo al ricorrente. Ciò, da un lato, in base alle affermazioni circa la persistenza dell’interesse, rese dal difensore del ricorrente nell’udienza pubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, c.p.a.; dall’altro, per quanto asserito dal difensore dell’A.U.S.L. circa la mancata attuazione, ad oggi, dell’avviso pubblico in parola, la cui graduatoria finale risulta, pertanto, tuttora non utilizzata.
Nel merito, la domanda principale formulata con il ricorso appare fondata, per quanto di seguito si espone, con il corollario che non viene in rilievo la domanda – proposta in subordine dal ricorrente – di annullamento dell’intera procedura concorsuale e, perciò, non occorre verificare la completezza del contraddittorio in ordine a tale domanda subordinata.
In particolare, al dott. Manzi non sono stati riconosciuti titoli che egli ha dimostrato di possedere e che, invece, avrebbero dovuto essere valutati dalla P.A., secondo quanto previsto dalla disciplina di concorso, con conseguente attribuzione allo stesso di un punteggio supplementare.
È di palmare evidenza il caso delle docenze in corsi teorico-pratici in materie non attinenti. Trattasi, infatti, di titolo espressamente previsto dal verbale di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli (n. 1 dell’8 ottobre 2012), che per esso aveva stabilito l’attribuzione di punti 0,050. Tale titolo, di cui il dott. Manzi ha dimostrato il possesso, risulta, inoltre, espressamente elencato nella scheda di valutazione dei titoli del medesimo candidato compilata dalla Commissione esaminatrice (cfr. all. 4 al ricorso, riga 34), che per esso, tuttavia, non ha attribuito, inspiegabilmente, nessun punteggio al ricorrente.
Non convincono le giustificazioni fornite al riguardo dall’Azienda intimata.
In particolare, il ricorrente ha dimostrato di aver ricoperto l’ufficio di assistente per l’insegnamento di Igiene della Scuola e dello Sport presso l’I.S.E.F. di L’Aquila dal 1979/1980 al 1986/1987, e per l’insegnamento di Anatomia Umana Applicata presso lo stesso Istituto dal 1987/1988 al 1989/1990 (cfr. all. 11 al ricorso). La difesa dell’A.U.S.L. ha eccepito che la mancata valutazione di tale titolo dipenderebbe dalla sua non inerenza al posto ed all’incarico da ricoprire (cfr. pag. 7 della memoria difensiva; v. anche la nota dell’A.U.S.L. prot. n. 515 del 15 gennaio 2013, doc. 6 dell’Azienda), ma si tratta di una giustificazione palesemente infondata. Come appena esposto, infatti, il titolo de quo era previsto con tali caratteristiche (la non attinenza all’incarico da ricoprire) già dal riferito verbale n. 1 dell’8 ottobre 2012, che proprio in ragione della sua “non attinenza” aveva stabilito per esso un punteggio inferiore rispetto a quello assegnato alle docenze in materie “attinenti” (0,050, in luogo di 0,100). Il titolo avrebbe dovuto, quindi, essere valutato, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo al dott. Manzi.
Altrettanto palesemente illegittima è, poi, la mancata valutazione della docenza in Fisiologia Umana svolta dal ricorrente presso la Scuola Infermieri Professionali di Cassino-Pontecorvo e debitamente documentata negli atti di causa (v. all. 10 al ricorso). Anche a questo riguardo l’A.U.S.L. si difende eccependo la non inerenza della docenza rispetto al posto ed all’incarico da ricoprire, ma si tratta di giustificazione all’evidenza non condivisibile, perché quand’anche tale docenza fosse stata ritenuta riguardare una materia “non attinente”, avrebbe dovuto essere, comunque, valutata come tale, e non già non valutata per nulla.
In altre parole, la riconducibilità della docenza in Fisiologia Umana alla categoria dei titoli rubricata “docenze in materia non attinente” avrebbe dovuto comportare l’assegnazione al ricorrente di punti 0,050 (invece dei punti 0,100 previsti per le materie “attinenti”), ma non certo l’attribuzione di zero punti, come invece ha fatto la Commissione esaminatrice. Se ne deduce la palese fondatezza, anche per questo verso, delle doglianze del ricorrente.
Dall’analisi della documentazione in atti emergono poi altre illegittimità – meno palesi, ma esistenti – in cui è incorsa la Commissione esaminatrice nel valutare i titoli del dott. Manzi.
Anzitutto, è fondata la doglianza di mancata valutazione del titolo costituito dalla Specializzazione in Chirurgia Generale, conseguita dal ricorrente presso l’Università di Roma “La Sapienza” in data 14 novembre 1986 (v. attestazione dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone, sub all. 15 al ricorso), da qualificare come “Specializzazione nella disciplina oggetto della selezione”, in virtù dell’equipollenza tra “Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza” e “Chirurgia Generale” dettata dal punto 13) della Tabella B – Area medica e delle specialità mediche (valevole per la verifica e valutazione delle specializzazioni), allegata all’art. 1 del d.m. 30 gennaio 1998.
Stante la suesposta equipollenza, perciò, ai sensi del verbale n. 1 dell’8 ottobre 2012 per detto titolo sarebbe spettato al ricorrente un punto ulteriore.
Anche a questo riguardo le giustificazioni rese dall’A.U.S.L. non convincono.
La difesa dell’Azienda ha eccepito che la Specializzazione in Chirurgia Generale – al pari di quella in Chirurgia Oncologica – non sarebbe valutabile, perché non riportata come equipollente e/o affine alla Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza nella tabella relativa alle specializzazioni in discipline affini previste dalla disciplina concorsuale del personale dirigenziale del S.S.N., ai sensi del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dal d.lgs. n. 254/2000.
In contrario, tuttavia, è sufficiente rimandare a ciò che si è poc’anzi detto circa le equipollenze tra le specializzazioni stabilite dal riferito d.m. 30 gennaio 1998 (recante le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N.).
Nella discussione della causa in pubblica udienza la difesa dell’A.U.S.L. ha, poi, invocato il verbale n. 1 dell’8 ottobre 2012, lì dove questo dispone che “non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione (art. 39, comma 6, DP.R. 10.12.97, n. 483)”.
Anche tale argomentazione, tuttavia, non pare suscettibile di positivo apprezzamento.
In primo luogo, depone in contrario lo stesso avviso pubblico, lì dove quest’ultimo, nel disciplinare i requisiti specifici di ammissione alla procedura selettiva, stabilisce che “si prescinde dal requisito della specializzazione nella disciplina specifica per il personale di ruolo che alla data del 1° febbraio 1998 ricopra un posto di pari livello e disciplina”. Orbene, la P.A. ha omesso di verificare se a tale data il dott. Manzi – come si afferma nel ricorso e come parrebbe evincersi dal suo curriculum vitae – ricoprisse un posto di pari livello presso l’A.U.S.L. di Frosinone – Ospedale G. De Bosis e fosse, perciò, esentato dal requisito della specializzazione per la partecipazione alla procedura concorsuale in discorso: peraltro, tale verifica avrebbe potuto farsi semplicemente consultando documentazione interna alla stessa Azienda U.S.L..
In secondo luogo, va rilevato che trattasi di integrazione postuma della motivazione, da considerare inammissibile, giacché effettuata direttamente dal difensore in udienza (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VIII, 6 giugno 2012, n. 2670).
Ancora, in ordine al titolo costituito dal “Master” in Economia e Gestione Sanitaria, tenutosi presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nel 2000 per un totale di duecento ore di frequenza, l’Azienda U.S.L. sostiene di non aver potuto valutare tale titolo, giacché il candidato, nell’elencarlo nel proprio curriculum vitae, non ha precisato se il corso prevedesse un esame finale: unico criterio, questo, che avrebbe consentito alla P.A. di valutare il titolo in questione.
La tesi non può essere condivisa, atteso che, in presenza di documentazione fornita dal candidato e considerata incompleta, sussisteva l’obbligo della P.A. di supplire a detta carenza anche mediante la richiesta di integrazione documentale (T.A.R. Molise, Sez. I, 9 novembre 2012, n. 616; cfr., altresì, T.A.R. Lazio, Sez. III, 4 dicembre 2009, n. 12533, lì dove si richiama il principio dell’affidamento del privato sul un comportamento leale, collaborativo ed imparziale del responsabile dell’istruttoria teso a privilegiare l’accertamento dell’aspetto sostanziale del rapporto sul profilo formale della sua rappresentazione).
Del resto, la questione dell’esistenza o no di un esame a conclusione del “Master” in parola avrebbe potuto essere chiarita d’ufficio dall’A.U.S.L., richiedendo le necessarie informazioni all’Università, perciò senza neppure bisogno di interpellare ulteriormente il candidato.
Identico ragionamento deve farsi anche in relazione alla mancata valutazione dei titoli del ricorrente costituiti dall’attività di Medico Generico convenzionato, dalla frequenza volontaria (come Medico Chirurgo) e dall’attività libero-professionale “attinente”. Ed infatti, anche a tal proposito l’A.U.S.L. giustifica la propria condotta adducendo l’incompletezza delle dichiarazioni fornite dall’interessato nel curriculum vitae per quanto riguarda l’indicazione dei periodi lavorativi e l’impegno orario delle attività indicate: pure per questo verso sussisteva, perciò, in base alla giurisprudenza poc’anzi citata, l’obbligo della P.A. di effettuare i necessari approfondimenti istruttori, anche tramite la richiesta di apposita integrazione documentale, trovandosi in presenza di documentazione incompleta, e non di documentazione mancante.
Alla luce di quanto finora esposto, pertanto, i profili di illegittimità dell’operato della Commissione esaminatrice nel valutare i titoli presentati dal dott. Manzi sono così numerosi e rilevanti da indurre il Collegio a trarne il corollario che detta valutazione sia interamente viziata e, perciò, totalmente da ripetere, nel rispetto dei principi sopra enunciati.
In definitiva, quindi, la domanda principale formulata dal ricorrente risulta fondata e da accogliere, attesa la fondatezza del primo motivo di ricorso e con assorbimento delle ulteriori censure, nonché con assorbimento della domanda avanzata in subordine nel ricorso.
Per conseguenza, va disposto l’annullamento in parte qua degli atti e provvedimenti impugnati (più in specie: della graduatoria finale di merito e della sua approvazione), ai fini, come già detto, della ripetizione della valutazione dei titoli del dott. Manzi e della conseguente modifica della graduatoria concorsuale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura stabilita nel dispositivo a carico dell’Azienda U.S.L. resistente, mentre sono dichiarate irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituitisi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati, secondo quanto precisato in motivazione.
Condanna l’Azienda U.S.L. di Frosinone al pagamento in favore del ricorrente delle spese e degli onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, dichiarando irripetibili le spese nei riguardi dei controinteressati, non costituitisi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Taglienti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bucchi, Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)