N. 00596/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01223/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Curandai, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Giannuzzi, [#OMISSIS#] Montini, con domicilio eletto presso il secondo in Firenze, Via dei Rondinelli, 2;
contro
Universita’ degli Studi di Siena in Persona del Rettore Pro Tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Savelli, [#OMISSIS#] Mugnaini, n.c.;
per l’annullamento
del decreto D.D.A. rep. 540/2014 prot.n.18685-VII/1 del 28.5.2014 e, quindi del decreto D.D.A. n.485/2014 (prot.n.17284-VII-1) del 14.5.2014, entrambi a firma del direttore amministrativo dell’Università degli Studi di Siena, mediante i quali sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del “concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica c1, area amministrativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato-tempo pieno relativo ai soggetti disabili di cui all’art.1 della legge n.68/12.3.1999 per lo svolgimento di attività inerenti funzioni di carattere amministrativo-contabile, presso gli uffici ed i servizi contabili dell’ateneo, sia centralizzati che periferici” e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali ed in particolare:- il bando della proceddura concorsuale, ivi compresa la D.D.A. rep.n. 81/2014, prot.n.2785 del 24.1.2014, di indizione del concorso;- i verbali (nessuno escluso) della commissione esaminatrice;- il provvedimento di incogniti estremi con cui è stata respinta l’istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 17.6.2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Siena in Persona del Rettore Pro Tempore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il Pres. [#OMISSIS#] Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di aver preso parte al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dall’Università degli Studi di Siena con bando del 24.1.2014, per la copertura di due posti di ruolo di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, riservato ai soggetti disabili di cui alla legge n.68 del 1999.
2. Il bando prevedeva all’art.4 (“titoli e servizi valutabili”), che sarebbero stati assegnati (fino ad un massimo complessivo di 45 punti):
– “titoli di servizio” fino ad un massimo di 15 punti, per “attività di lavoro subordinato presso le amministrazioni pubbliche…ecc.”;
– “titoli di studio” fino ad un massimo di 10 punti;
– “altri titoli” fino ad un massimo di 20 punti per “altri titoli eventualmente presentati e non ricompresi nelle precedenti categorie e ritenuti pertinenti…”.
3. Nella domanda il ricorrente ha dichiarato di aver lavorato presso le Università di Siena, nonché presso il Polo Universitario di Grosseto e il Polo Universitario Aretino, indicando i periodi e le tipologie di lavoro prestato.
4. Nella prima seduta del 12.3.2014 la commissione, in attuazione di quanto stabilito dallo stesso art. 4 del bando, ha proceduto ad articolare i “sottocriteri” per i “titoli di servizio” e per gli “altri titoli”; in questi ultimi sono stati inclusi i periodi svolti a “co.co.co. o a lavoro interinale” o di lavoro subordinato (con privati), con ulteriore sottoarticolazione (ad esempio, tenendo conto del grado di “pertinenza” alta, media o bassa e prevedendo per ciascun grado un coefficiente via via decrescente.
5. Al ricorrente è stato assegnato, per i titoli, il punteggio complessivo di punti 7,61, di cui punti 3,36 per “altri titoli”, nei quali sono stati inclusi i periodi svolti a co.co.co. o a lavoro interinale, che la commissione esaminatrice ha valutato di bassa pertinenza (0,01 punti per ogni mese consecutivo) e per lo più con soggetti privati (pari a 166 mesi per punti 1,66).
6. La graduatoria finale ha visto collocato il ricorrente al terzo posto (con il punteggio complessivo di 83,61), dopo la sig.ra Savelli [#OMISSIS#] (seconda con punti 84,66) e il sig. Mugnaini [#OMISSIS#] (primo con punti 91,54). Per i “titoli” la Savelli ha avuto complessivamente punti 9,66 (di cui, specificatamente per “altri titoli” punti 5,66) contro i 7,61 del ricorrente.
7 – Tutto ciò premesso, l’interessato deduce quattro distinti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
7.1 – Con il primo motivo si contesta la legittimità del punteggio di 9,66 assegnato alla sig.ra Savelli, seconda classificata, per titoli di “studio”, di “servizio” e “altri titoli” (questi ultimi, in particolare, valutati con punti 5,66).
Tale punteggio, in particolare, dovrebbe essere decurtato di punti 1,64 assegnati per il periodo svolto dalla controinteressata quale titolare della ditta individuale “Le Crete e i Viaggi di Savelli [#OMISSIS#]”, svolgente attività di agenzia di viaggi. Infatti, alla luce di quanto espressamente previsto sia dall’art. 4 del bando che dai criteri della commissione esaminatrice, l’attività di lavoratore autonomo non rientrava tra i titoli valutabili.
La controinteressata dovrebbe quindi collocarsi al terzo posto con un totale di punti 83,02 dietro il sig. Curandai, con punti 83,61.
Il punteggio della sig.ra Savelli andrebbe inoltre ulteriormente decurtato0, essendo stato valutato di media pertinenza con i posti messi a concorso il lavoro prestato dalla medesima controinteressata alle dipendenze della ditta ”Chihuahua” srl., società di modestissime dimensioni, oltretutto operante in un campo del tutto in conferente, come quello dell’abbigliamento.
7.2 – Con il secondo motivo è dedotta la non legittimità del punteggio attribuito al sig. Curandai per il servizio svolto come co.co.co. alle dipendenze della Università di Siena e del Polo Universitario Grossetano e come lavoratore subordinato alle dipendenze del Polo Universitario Aretino, da considerare come non di bassa pertinenza, stante la piena corrispondenza con le mansioni oggetto del concorso.
Il ricorrente, quindi, doveva essere collocato fra i vincitori in base al seguente punteggio:
a) per 93 mesi di lavoro subordinato svolto alle dipendenze del “Polo Universitario Aretino” punti 8,37 (pertinenza alta = 0,10 93-0,93 già valutati) ovvero in ipotesi di punti 0,93 (pertinenza media = 0,02 93);
b) per i 34 mesi di co.co.co. alle dipendenze dell’Università di Siena punti 1,7 (pertinenza media = 0,10 x 34 – 1,70 già riconosciuto);
c) infine, per i 25 mesi di co.co.co. presso il Polo Universitario Grossetano punti 2,25 (pertinenza alta = 0,10 x 25 – 0,25) ovvero, in ipotesi di punti 0,25 (pertinenza media = 0,02 25-0,25).
7.3 – Con il terzo motivo è stato contestato il punteggio attribuito al ricorrente a causa dell’errata qualifica come soggetti privati del Polo Universitario Aretino e il Polo Universitario Grossetano.
Infatti, pur trattandosi di società consortili, sia il Polo Aretino che quello Grossetano dovevano essere considerati alla stregua di veri e propri enti pubblici (o ad essi assimilabili), come risulta comprovato dalla documentazione depositata in data 9-10 febbraio 2016, potendo senz’altro ascriversi al novero delle “amministrazioni universitarie” ai fini della valutazione del servizio prestato.
7.4 – Con il quarto motivo l’interessato lamenta la mancata valutazione del periodo prestato presso l’Università di Siena, formalmente come lavoratore autonomo, ma sostanzialmente di lavoro dipendente.
8 – La sola amministrazione si è costituita in giudizio semplicemente per depositare documentazione ma senza contestare con memoria la fondatezza del ricorso, che è stato trattenuto in decisione all’udienza del 23-3-2016.
La contro interessata non si è costituita.
9 – Vanno esaminate con priorità le censure formulate con il primo motivo di ricorso, relativo all’incongruo (evidentemente per eccesso) punteggio attribuito per la voce “altri titoli” alla contro interessata sig.ra Savelli.
Quest’ultima, come già sopra esposto, ha ricevuto, nell’ambito di tale elemento di valutazione, punti 4,02 a titolo di attività lavorativa soggettivamente ed oggettivamente di carattere privato, ritenuta dall’amministrazione di pertinenza “Media”. Il suddetto punteggio di 4,02 è il risultato del prodotto tra il coefficiente 0,02 per ogni mese consecutivo per un totale di 201 mesi. Per un altro periodo (sempre nel medesimo ambito e sempre per prestazioni di carattere privato/privatistico) di 164 mesi e per un coefficiente di pertinenza “Bassa” di 0,01 la stessa candidata ha ricevuto ulteriori 1,64 punti.
10 – Ancor più specificatamente, i due periodi di lavoro descritti dall’interessata nell’atto di autodichiarazione allegato alla sua domanda di partecipazione sono:
a) dal “1/10/1981 al 31/3/1998 presso la ditta di abbigliamento e commercio “Chihuahua” con tipo di impiego “Ragioniere contabile” e con principali mansioni di “Contabilità generale, prima nota,..” ecc..
b) da “Luglio 1998 al 31 dicembre 2011” presso l’agenzia di Viaggi “Le crete” con tipo di impiego quale “Titolare e banconista”, con mansioni di “Titolare”.
11 – Il ricorrente, con il primo ordine di censure esposte sopra sub 7.1, assume che l’esperienza lavorativa della candidata seconda graduata, come innanzi indicata, non potesse essere in alcun modo presa in considerazione per due concorrenti motivi: anzitutto per la natura delle attività svolte, quale imprenditore individuale; in secondo luogo per la nessuna pertinenza con il posto bandito.
11 – Entrambe le censure sono da accogliere, con assorbimento delle altre.
Come già ricordato il bando prevedeva, per il criterio “altri titoli”, che essi fossero pertinenti al posto da ricoprire.
A sua volta, la Commissione nella sua prima riunione aveva stabilito, tra i vari criteri integrativi di quelli del bando, che fossero valutati i rapporti di lavoro presso datori privati unicamente nelle tre forme, tutte sostanzialmente subordinate, di “co,co,co/Lavoro interinale/Lavoro subordinato” .
12- Alla luce delle chiare e tassative previsioni delle norme concorsuali interne non si riesce davvero a comprendere come la Commissione, smentendo se stessa, abbia attribuito rilevanza all’attività di “Titolare” dell’impresa di viaggi, non essendo evidentemente la qualifica di imprenditore assimilabile, confondibile o sovrapponibile a quella di lavoratore subordinato, stabile o precario che sia.
13 – Per rendersi conto della infungibilità delle figure di imprenditore e lavoratore subordinato basti leggere l’art. 2086 cod. civ..
D’altra parte, nell’esperienza giurisprudenziale si discute da sempre – soprattutto a fini tributari e contributivi – sulle nozioni civilistiche di “imprenditore” e di “lavoratore autonomo”, affermandosene la non inconciliabilità. Quella di “imprenditore” – si dice – è una categoria soggettiva, mentre “lavoratore autonomo” è una “qualifica contrattuale”, senza che tra l’una e l’altra possa darsi incompatibilità; ben potendo il “lavoratore autonomo” essere un “imprenditore”.
14 – Diversa, invece, sembra essere la situazione se si fa riferimento alla “nozione tributaria” di “imprenditore” e di “lavoratore autonomo”, come emergente nell’ordinamento tributario (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 26/05/2009, n. 12108 ).
Certo è, però, che analoga tematica non si è posta per le due figure di imprenditore e di lavoratore subordinato concentrate nella stessa persona e per le quali non si pone alcuna possibilità di sovrapponibilità e confusione. E’ pur vero che l’imprenditore può cumulare in sé anche la qualifica di “lavoratore alla dipendenze di se stesso”, come è stato detto in dottrina, ma tale ipotesi è assorbita dall’unico profilo imprenditoriale: art. 2083 cod. civ..
14.1 – A ciò si aggiunga, poi, che l’attività di organizzare viaggi nulla ha a che vedere con le caratteristiche mansionali del posto messo a concorso, come subito dopo si dirà.
15 – Del pari illegittimo è il punteggio conferito per l’altra attività di dipendente della piccola ditta di articoli di abbigliamento intitolata “Chihuahua Sport s.r..l.”. Si tratta infatti di attività che sia sotto il profilo soggettivo datoriale, sia sotto quello oggettivo mansionale non ha attinenza con il posto messo a concorso, le cui specifiche caratteristiche ed i cui principali contenuti lavorativi sono individuati nell’art. 1 del bando (“espletamento con autonomia operativa delle procedure inerenti gli emolumenti del personale……..per le quali siano richieste conoscenze teorico-pratiche in materia di ragioneria e contabilità..ecc.). Attività e competenze – quelle descritte e prescritte nel bando – che scarsissima (per non dire nessuna) correlazione hanno con l’attività prestata in favore di una piccola società a r.l. avente come oggetto sociale la “produzione di articoli di vestiario confezionati” (v. Visura camerale versata in atti da parte ricorrente).
16 – Tanto basta per dichiarare l’illegittimità del punteggio attribuito alla controinteressata Savelli e, conseguentemente, della graduatoria che vede quest’ultima collocata al secondo posto prima del ricorrente.
17 – Alla soccombenza segue la condanna alle spese dell’amministrazione resistente, mentre le stesse ben possono compensarsi nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla in parte qua la graduatoria del procedimento (e gli atti ad essa presupposti), relativamente e limitatamernte alle posizioni del ricorrente e della controinteressata.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.000 (quattromila). Spese compensate nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
TAR Toscana, Sez. I, 11 aprile 2016, n. 596
Concorso pubblico per titoli ed esami copertura di due posti di ruolo di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa
Data Documento: 2016-04-11
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza