TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 luglio 2016, n. 8298

Immissione in servizio tramite scorrimento delle graduatorie e indizione nuovo concorso-Ricercatore presso Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Giurisdizione

Data Documento: 2016-07-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Allorché la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso già espletato sia conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

L’istituto del cosiddetto “scorrimento della graduatoria” presuppone necessariamente una decisione dell’amministrazione di coprire il posto; quindi l’obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all’amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all’assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l’amministrazione stessa non intenda coprire, restando inoltre escluso che la volontà dell’amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine.

Ferma restando, la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso. Nel motivare l’opzione preferita, l’amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

Contenuto sentenza

N. 08298/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03225/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3225 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] De Ritis, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo [#OMISSIS#] C.F. TGNMSM72D13A345E, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via [#OMISSIS#], 58;
contro
L’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della delibera del C.d.A. dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia n. 151/2014 del 24 novembre 2014, recante “piano di assunzioni ex D.L. n. 104/2013 convertito in L. n. 128/2013 – quadro complessivo” con il quale è stato disposto lo scorrimento solo parziale della graduatoria concorsuale attiva di interesse di parte ricorrente, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ed ove occorra degli atti richiamati dalla suddetta delibera n. 151/2014 e della delibera n. 156/2014 del 18 dicembre 2014 recante “Piano di assunzioni ex d.l. n. 104/2013 convertito in L. n. 128/2013”, e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’assunzione a tempo indeterminato, previo ulteriore scorrimento della graduatoria di interesse;
sui motivi aggiunti depositati il 19 giugno 2015 per l’annullamento delle delibere del C.d.A. dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia n. 162/2015, recante “Piano di assunzioni ex D.L. n. 104/2013 criteri per la formulazione dei bandi dei concorsi pubblici per il personale di III livello, n. 164/2015” recante “Piano di assunzioni ex D.L. n. 104/2013 – Criteri per la formulazione dei bandi di concorsi riservati per il Personale dei vari profili, n. 173/2015 recante “Piano di assunzioni ex D.L. n. 104/2013 criteri per la formulazione dei bandi dei concorsi riservati per il personale dei vari profili, “modifica della Delibera n. 164 del 19 febbraio 2015”;
con gli ulteriori motivi aggiunti depositati il 7.11.2015 per l’annullamento delle delibere nn. 271, 272, 291 292 del 2015 la cui pubblicazione in Gazzetta ufficiale è stata annunciata per estratto in data 17.7.2015, recanti indizione di concorsi pubblici per vari posti di Ricercatore;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e di tutti gli altri atti nel ricorso principale indicati, nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’assunzione a tempo indeterminato, previo ulteriore scorrimento della graduatoria di interesse;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente espone nell’atto di ricorso, in punto di fatto, di essere risultato idoneo all’assunzione a tempo indeterminato e di essere pertanto collocato nell’apposita graduatoria a seguito del concorso per Ricercatore III livello retributivo, presso l’INGV, per l’area scientifica “Geomagnetismo e Aeronomia” (D.P. n. 8 del 7/1/2010) e di prestare attualmente servizio come ricercatore di III livello presso l’Istituto in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare, rappresenta di essere specializzato in elaborazione e interpretazione di dati aeromagnetici, gravimetrici e geoelettrici, in applicazione dei metodi geofisici per lo studio e il monitoraggio di ambienti geodinamici attivi e a forte rischio ambientale, in ricerche inerenti la vulcanologia, geotermia, tettonica e geodinamica, in progettazione e realizzazione di campagne di misura geofisiche, rilievi geologico-strutturali e geomorfologici, in modellazione diretta ed inversa e 3D dei dati geofisici, in creazione di geodatabase e analisi geostatica in ambiente GIS, in Geomodeling 3D; di svolgere attività istituzionali quale membro di EMEGEO WORKING GROUP, gruppo dell’INGV attivo in caso di terremoto per il rapido rilievo degli effetti cosismici nelle aree epicentrali.
2. Dal 2012 è responsabile scientifico fino al 2017 del Protocollo di Intesa tra la Provincia di Roma e l’INGV di Roma per lo studio geofisico, geologico, tecnico di siti interessati da Sink Holes e da eventi franosi nel territorio della Provincia di Roma.
3. Ha partecipato a vari progetti di Protezione Civile e all’esecuzione di rilievi aeromagnetici nelle isole Eolie nell’ambito dell’Accordo di cooperazione tra l’INGV e il Geofisische Bundesanstalt Servizio Geologico austriaco. Ha svolto una serie di campagne di misure aeromagnetiche e ha frequentato vari corsi di formazione professionale.
4. Con la delibera n. 151 del 24 novembre 2014 (sostitutiva della precedente delibera n. 147/2014 del 5 agosto 2014), il Consiglio di Amministrazione del resistente Istituto dava seguito al Piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 128/2013 (già D.L. 104/2013) e al decreto M.I.U.R. n. 300 del 5 maggio 2014.
Il ricorrente contesta la delibera n. 151/2014 ritenendola lesiva della sua posizione nella misura in cui l’Istituto, a mezzo della stessa, ha determinato di far scorrere solo parzialmente la graduatoria di suo interesse, il quale è rimasto escluso dalle assunzioni.
Con la stessa delibera, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha determinato di procedere all’indizione di appositi bandi di concorso secondo il piano dettagliato nella stessa delibera, il che risulterebbe ulteriormente lesivo della posizione del ricorrente.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 del d.l. n. 104 del 2013 e 4 del d.l. n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013. Difetto di istruttoria e di motivazione.
In sostanza, il provvedimento impugnato manifesta la sua illegittimità nel fatto che l’Istituto ha deciso di non attingere più dalle graduatorie in corso di validità a fronte delle ordinarie modalità di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
In particolare, l’art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha aggiunto il comma 5 ter all’art. 35 del d.lgs. 165/2001, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione citata è particolarmente ampio, applicandosi indistintamente “a tutte” le pubbliche amministrazioni.
Il presupposto fondamentale a cui è ancorata l’applicazione dell’istituto dello scorrimento è costituito dalla presenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007, relative a professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
Inoltre, devono essere stati immessi in servizio, nella stessa amministrazione, tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.
Sarebbe quindi evidente il favor ordinamentale per lo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi pubblici rispetto alla indizione di nuovi concorsi per i medesimi profili e qualifiche professionali.
Nel caso di specie, l’Istituto avrebbe attestato che lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità ha esaurito le necessità dell’Istituto per i profili professionali corrispondenti affermando, al contempo, che le ulteriori professionalità necessarie al fabbisogno dell’Ente “non sono equivalenti a quelle richieste dai bandi delle graduatorie attive”.
La delibera impugnata, letta in connessione con la precedente del 24 novembre 2014 (soggetta all’approvazione del Dipartimento per la Funzione Pubblica della P.C.M., intervenuta solo nel dicembre 2014 e quindi priva di portata lesiva ex se), sarebbe apodittica, insufficiente ed inidonea nella sua motivazione.
Il difetto di motivazione, inoltre, sottende un grave difetto di istruttoria. Se l’amministrazione avesse confrontato le competenze richieste dal bando della graduatoria di interesse del ricorrente (nonché le competenze risultanti dal curriculum e l’esperienza maturata presso l’Istituto) con le competenze richieste dal Piano di reclutamento non avrebbe potuto non prendere atto che le prime comprendono e contengono le seconde e sussiste pertanto la condizione in presenza della quale la legge esclude la possibilità di bandire concorsi e impone invece lo scorrimento delle graduatorie.
II. -Violazione e falsa applicazione, per ulteriore profilo, degli artt. 24 d.l. n. 104 del 2013, nonché 3, 4, 51 e 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e disparità di trattamento.
Il ricorrente possiede un patrimonio di competenze e un percorso formativo che garantiscono appieno l’efficiente dispiegarsi delle funzioni connesse alle esigenze di protezione civile alla base del piano straordinario di reclutamento. L’amministrazione, disponendo l’esclusione del ricorrente dallo scorrimento, ha adottato la soluzione più gravosa e incerta, anche per le proprie esigenze.
5. L’Istituto si è costituito in giudizio il 18 marzo 2015 chiedendo il respingimento del ricorso.
6. In data 19 giugno 2015 sono stati depositati motivi aggiunti con i quali il ricorrente ha impugnato gli atti successivi rispetto a quelli impugnati con il ricorso principale meglio specificati in epigrafe per illegittimità derivata e per i medesimi profili per i quali è stata impugnata la delibera oggetto di ricorso principale nonché per l’erronea applicazione della disposizione riguardante la valutazione dei titoli (violazione e falsa applicazione dell’articolo 8, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487).
7. Alla camera di consiglio del 31 luglio 2015 (ord. n. 10570/2015) il Collegio ha ordinato all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di chiarire quali siano i profili professionali per i quali l’Ente ha esaurito la necessità di scorrimento e se tra essi rientri anche quella del ricercatore di III livello dell’area scientifica “Geomagnetismo e Aeronomia” – Profilo di Tecnologo e ha respinto l’istanza cautelare.
8. Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 7.11.2015 il ricorrente impugnava le delibere di indizione dei concorsi nn. 271, 272, 291, 292 del 2015, pubblicate sul sito del web dell’INGV in data 20.07.2015 presentando contestuale domanda di sospensiva.
9. L’INGV inviava le relazioni redatte dai direttori di struttura Ambiente, Terremoti – Vulcani in data 25/09/2015 prot. n. 16953.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2015 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare “in relazione al profilo del danno grave irreparabile che si realizzerebbe nel caso in cui l’Istituto convenuto procedesse con l’espletamento del concorso bandito ed impugnato con i motivi aggiunti”.
10. In vista della pubblica udienza, l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria a difesa delle argomentazioni già spiegate con i precedenti scritti difensivi.
11. Alla pubblica udienza del 5 maggio 2016 parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione della causa per connessione con i ricorsi 2888 del 2015 e 12995 del 2015, con rinuncia ai termini.
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2016 la causa è stata spedita in decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.
12. Preliminarmente, in punto di giurisdizione, si richiama l’orientamento della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato sulla giurisdizione del Giudice amministrativo in subiecta materia: allorché la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso già espletato sia conseguenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di una nuova procedura concorsuale, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 (v. Cass., SS.UU., 18 giugno 2008, n. 16527; 16 novembre 2009 n. 24185; 13 giugno 2011, n. 12895; 7 luglio 2011, n. 14955). Inoltre, è stato anche precisato che l’istituto del cosiddetto “scorrimento della graduatoria” presuppone necessariamente una decisione dell’amministrazione di coprire il posto; quindi l’obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all’amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all’assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l’amministrazione stessa non intenda coprire, restando inoltre escluso che la volontà dell’amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine” (v. Cass., SS.UU., 12 novembre 2012, n. 19595).
In definitiva, allorquando la controversia ha per oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità della scelta discrezionale operata dell’amministrazione, la situazione giuridica dedotta in giudizio appartiene alla categoria degli interessi legittimi, la cui tutela è demandata al giudice cui spetta il controllo del potere amministrativo ai sensi dell’art. 103 Cost., poiché in tale ipotesi, la controversia non riguarda il “diritto all’assunzione”.
13. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti.
Deve, in primo luogo, essere esaminato il profilo della “equivalenza dei profili professionali” per i quali sono banditi i concorsi in contestazione, profilo che appare centrale nella vicenda in questione.
L’impianto normativo costituito dal D.L. 31.8.2013 n. 101 ha, infatti, stabilito che “per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
– dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
– dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza”.
La norma citata deve evidentemente essere interpretata nel senso reso palese dal suo tenore testuale nonché alla luce della ratio sottesa che, nella fattispecie, è indubbiamente quella di favorire, ove possibile, lo scorrimento delle graduatorie con il solo limite, quanto agli idonei, del rispetto del criterio di equivalenza delle professionalità necessarie per l’ente e presenti nelle graduatorie ancora valide.
Da ciò consegue che l’amministrazione ai fini della legittimità della scelta di indire nuovi concorsi pubblici è tenuta a fornire un’adeguata motivazione sul punto, che deve riguardare l’effettiva carenza in concreto di professionalità equivalenti nell’ambito delle graduatorie concorsuali ancora valide; ai fini dell’applicazione del criterio dell’equivalenza non può fondatamente farsi ricorso al criterio dell’identità perfetta e assoluta tra le due professionalità in comparazione tra di loro, come opinato da parte ricorrente.
14. Sul punto peraltro si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 14/2011, la quale, nel proprio iter motivazionale, ha sancito i seguenti punti: “Va superata la tesi tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A maggiore ragione, è da respingersi la tesi “estrema”, secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile dal giudice amministrativo. b) Simmetricamente, però, non è condivisibile l’idea opposta, in forza della quale, la disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. c) Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso. d) Nel motivare l’opzione preferita, l’amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.”
15. Tanto premesso, deve essere verificato se effettivamente l’Istituto resistente abbia bandito i concorsi contestati per acquisire professionalità equivalenti a quelle del ricorrente.
Si premette, al riguardo, che l’autorizzazione all’istituto dell’assunzione, nel quinquennio 2014/2018, di complessive n. 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca e di cui al comma 1 dell’art. 24 del D.L. n. 104 del 2013, è stata disposta testualmente “Per far fronte agli interventi urgenti connessi all’attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio…”. Tale indicazione è particolarmente rilevante in quanto individua la sorveglianza sia sismica che vulcanica e l’attività riguardante le reti strumentali di monitoraggio.
Il bando del concorso al quale ha partecipato il ricorrente concerneva l’assunzione di Ricercatori (III livello retributivo) presso l’INGV – Area scientifica: “Geomagnetismo e aeronomia” e invero il ricorrente svolge i compiti istituzionali presso l’INGV, oltre a tutta una serie di attività scientifiche e di monitoraggio come richiamate nella parte in fatto del ricorso, non oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione.
E’ dunque evidente l’equivalenza non solo del profilo professionale per il quale è stato bandito il concorso del 2010, nella cui graduatoria il ricorrente si è classificato come idoneo, ma anche la sostanziale equivalenza delle mansioni a cui il medesimo è in concreto adibito con il rapporto di lavoro a tempo determinato. Con il che già si dimostra l’illegittimità della scelta dell’amministrazione nell’emanare bandi di concorso per le medesime professionalità per le quali avrebbe dovuto attingere dalle graduatorie ancora vigenti e peraltro già utilizzate a mezzo di instaurazione di rapporti di lavoro a termine.
16. Il Collegio ritiene, in secondo luogo, di esaminare anche l’ulteriore profilo di censura relativo al difetto di motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria di cui trattasi, pacificamente ancora valida e efficace al momento temporale di riferimento e relativa al precedente concorso per “Ricercatore (III livello retributivo) presso l’INGV – Area scientifica: “Geomagnetismo e aeronomia” di cui al D.P. n. 8/2010 pubblicato in G.U. n. 6 – IV s.s. del 22/1/2010.
17. Come rilevato in punto di fatto, dapprima, con la deliberazione n. 151 del 24.11.2014 è stata sostituita la precedente deliberazione n. 147 del 5.8.2014, di scorrimento delle graduatorie valide, proprio al fine di inserirne i relativi contenuti in un “quadro organicamente strutturato e motivato” e, quindi, con la successiva delibera n. 156 del 18.12.2014, alla luce delle esigenze funzionali e del fabbisogno organico rappresentati nella Relazione del direttore generale e dei direttori delle strutture di ricerca e dei direttori di sezione del 19.11.2014, è stato dato atto che lo scorrimento delle graduatorie di cui alla delibera n. 151/2014 ha esaurito le necessità dell’Istituto per i profili professionali corrispondenti e che le ulteriori professionalità necessarie, di cui alla predetta delibera e richieste nei concorsi che lo stesso è in procinto di bandire, non sono equivalenti a quelle che erano richieste dai bandi delle graduatorie attive avuto riguardo al piano straordinario di assunzioni, il quale è stato predisposto proprio per corrispondere alle specifiche esigenze connesse alle attività di Protezione civile di cui al decreto legge n. 104/2014 e al D.M. n. 300/2014.
La deliberazione n. 151 è stata adottata proprio per l’accertata carenza motivazionale della precedente deliberazione n. 147 con riferimento agli scorrimenti delle graduatorie ancora vigenti nonché per la mancata acquisizione dei pareri da parte degli organi vigilanti, in accoglimento delle osservazioni formulate al riguardo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al verbale n. 20 del 9.9.2014 e del successivo verbale n. 21 del 13.10.2014; la seconda deliberazione n. 156, qui impugnata, è stata adottata per dare riscontro alla nota della P.C.M. del 4.12.2014, con la quale si chiedevano precisazioni proprio in ordine a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 4 del D.L. n. 101 del 2013 relativamente allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, ed è significativo che ancora con la nota del 22.12.2014 il Dipartimento per la Funzione Pubblica affermi che “questo Ufficio, per quanto già esposto nella precedente nota del 4 dicembre u.s., non è posto nelle condizioni di verificare quanto asserito dall’ente in merito all’avvio di nuove procedure di reclutamento”, pur dando il proprio avviso favorevole all’assunzione mediante scorrimento di graduatorie vigenti di 52 unità di personale di cui n. 40 per l’anno 2014 e le restanti per l’anno 2015.
18. Da quanto esposto, emerge che l’operato dell’Istituto in subiecta materia è stato ampiamente ritenuto, sia pure in una prima fase interlocutoria, non satisfattivo da parte degli organi di controllo interno (Collegio dei Revisori) o esterni (Dipartimento per la Funzione pubblica) proprio dal punto di vista dell’adeguatezza della motivazione in ordine alla scelta del non utilizzare le graduatorie ancora valide, tant’è che il Dipartimento per la Funzione Pubblica esprime perplessità ancora con la nota del dicembre 2014 sopra menzionata.
Nè può ritenersi soddisfatto l’obbligo di adeguata motivazione (pure prescindendosi dalla impossibilità di integrare la motivazione nel corso del giudizio), con quanto riportato, in modo piuttosto apodittico, nella nota a firma del direttore della Struttura Terremoti del 23.9.2015 prot. n. 2067, in cui si afferma che “i nuovi profili (ma non si comprende quali siano) “non presenti nei concorsi di cui si hanno graduatorie disponibili, sono collegati al Piano Triennale della Struttura Terremoti e alle linee di Attività: “Tettonica attiva e ciclo sismico (T2)” “Sorveglianza sismica e Operatività post terremoto (T5), e “Sismicità indotta (T6)” il concorso per il quale il ricorrente risulta essere in lista di idoneità non è in alcun modo sovrapponibile.
Pertanto, al di là del nomen attribuito dai nuovi atti amministrativi e dalle relazioni interne alla asserita “nuova aera scientifica, è evidente che non vi è una differenziazione tale da giustificare l’espletamento di un nuovo concorso a fronte di personale già impiegato con contratti a tempo determinato nei compiti di monitoraggio e sorveglianza sismica.
L’Istituto dunque non è riuscito a motivare adeguatamente la scelta di bandire il nuovo concorso proprio perché, in punto di “equivalenza” dei profili professionali, la scelta è sostanzialmente non motivabile a causa della loro tendenzialmente prevalente sovrapponibilità.
19. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti sono da accogliere con assorbimento di eventuali ulteriori profili dedotti e il consequenziale annullamento dei provvedimenti impugnati.
20. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla le deliberazioni impugnate nei sensi di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)