Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2016, n. 4362

Concorso Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.r.s.u.) per attribuzione borse di studio e posti alloggio-Computo crediti formativi

Data Documento: 2016-10-18
Area: Giurisprudenza
Massima

La previsione, secondo la quale, nell’ipotesi di iscrizione al primo anno con rinuncia alla precedente carriera, gli esami eventualmente convalidati non possono essere computati ai fini dei crediti formativi richiesti per il conseguimento delle prestazioni E.r.s.u. (borse di studio e alloggi), trova una sua adeguata ratio giustificatrice nell’esigenza di evitare un trattamento privilegiato dei rinuncianti alla pregressa carriera con relativi esami convalidati, rispetto agli altri studenti con la stessa anzianità d’iscrizione, in quanto, per effetto del correlativo trascinamento dei crediti relativi agli esami convalidati, si troverebbero svantaggiati questi ultimi, iscrittisi, assieme ai rinuncianti, allo stesso primo anno del corso di studi.

Contenuto sentenza

N. 04362/2016REG.PROV.COLL.
N. 10785/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10785 del 2015, proposto da: 
Puddu [#OMISSIS#], Porceddu [#OMISSIS#], Bullita [#OMISSIS#], Sorgia [#OMISSIS#] ed Unione degli Universitari di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Umberto Cantelli e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47; 
contro
Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.r.s.u.) di Cagliari, Università degli studi di Cagliari, Regione Sardegna, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, SEZIONE I, n. 938/2015, resa tra le parti e concernente: bando e graduatoria di assegnazione borse di studio e posti alloggio per l’anno accademico 2014/2015;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016, il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato Cantelli e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#];
PREMESSO che sussistono i presupposti di cui all’art. 74 cod. proc. amm. per la pronuncia di sentenza in forma semplificata;
RITENUTO che il T.a.r. per la Sardegna, con la sentenza in epigrafe, correttamente ha respinto il ricorso n. 978 del 2014, proposto dagli odierni appellanti (unitamente ad altri ricorrenti) avverso l’art. 4 del bando di concorso dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.r.s.u.) di Cagliari per l’attribuzione di borse di studio e di posti alloggio (nonché avverso gli atti presupposti, connessi e consequenziali meglio indicati nell’epigrafe dell’appellata sentenza), nella parte in cui prevede che, nella determinazione dei requisiti di merito, non sono presi in considerazione gli «esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi», in quanto:
– la previsione si riferisce non già all’ipotesi di passaggio di corso in cui lo studente si iscrive al secondo (o ulteriore) anno del nuovo corso di laurea con riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera comuni al nuovo piano di studi, bensì alla diversa ipotesi in cui lo studente ricomincia la carriera iscrivendosi al primo anno del nuovo corso di laurea con rinuncia alla precedente carriera, per la quale ipotesi l’Università degli studi di Cagliari, da qualche anno, ha previsto la possibilità di ottenere la convalida degli esami, sostenuti in precedenza, per il nuovo corso di studi al quale si sia effettuata l’iscrizione per il primo anno [in precedenza, gli studenti avevano la possibilità di optare fra la rinuncia pura e semplice (che consentiva l’iscrizione al primo anno della nuova carriera senza possibilità di convalida di esami) ed il passaggio di corso, ottenendo, in quest’ultimo caso, bensì il riconoscimento degli esami sostenuti nel vecchio corso, comuni al nuovo piano di studi, ma con iscrizione ad anni successivi al primo, con la conseguenza di dover partecipare al bando di concorso E.r.s.u. per l’anno di carriera calcolato a decorrere dall’anno di prima immatricolazione in assoluto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.P.C.M. 9 aprile 2001];
– la previsione, secondo la quale, nell’ipotesi di iscrizione al primo anno con rinuncia alla precedente carriera, gli esami eventualmente convalidati non possono essere computati ai fini dei crediti formativi richiesti per il conseguimento delle prestazioni E.r.s.u., trova una sua adeguata ratiogiustificatrice nell’esigenza di evitare un trattamento privilegiato dei rinuncianti alla pregressa carriera con relativi esami convalidati, rispetto agli altri studenti con la stessa anzianità d’iscrizione, in quanto, per effetto del correlativo trascinamento dei crediti relativi agli esami convalidati, si troverebbero svantaggiati questi ultimi, iscrittisi, assieme ai rinuncianti, allo stesso primo anno del corso di studi, con la precisazione che la posizione di vantaggio ha modo di esplicarsi precipuamente negli anni successivi al primo (per il quale, ai fini del conseguimento dei benefici E.r.s.u., ai sensi dell’art. 3 del bando è previsto, inizialmente, il solo possesso dei requisiti di reddito): così, ad esempio, uno studente che partecipi al concorso per il terzo anno di corso, avrebbe a disposizione due anni accademici per maturare i crediti previsti dal bando di concorso, mentre uno studente che rinunci a una pregressa carriera e possa vantare correlativi esami convalidati, il quale concorra ugualmente per il terzo anno di corso, avrebbe a disposizione anche gli anni della pregressa carriera oggetto di rinuncia;
RITENUTA, pertanto, l’infondatezza dei motivi d’appello, incentrati sulla violazione dei principi di ragionevolezza, parità di trattamento e imparzialità;
RITENUTA, altresì, l’infondatezza sia della censura di violazione del principio dell’affidamento, attesa l’inconfigurabilità di una situazione di ‘diritti quesiti’ quale paventata dagli appellanti, sia della censura di incompetenza, attesa l’inerenza della materia che qui viene in rilievo alle attribuzioni degli enti per il diritto allo studio, ai sensi degli artt. 5 e 3 l. reg. – Sardegna 14 settembre 1987;
CONSIDERATO che, a fronte dell’infondatezza nel merito dell’appello, per ragioni di economia processuale si può prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali di [#OMISSIS#] sollevate dalla difesa erariale;
RITENUTO che, alla luce della natura della controversia, sussistano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 10785 del 2015), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
Pubblicato il 18/10/2016