È infondata la pretesa di tenere fermi i requisiti che hanno permesso a uno studente l’accesso al beneficio della borsa di studio qualora, in seguito all’entrata in vigore dei nuovi parametri fissati dal d.p.c.m 5 dicembre 2013, n. 159, egli non soddisfi detti parametri.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 27 maggio 2016, n. 459
Attribuzione borse di studio-Nuovi requisiti sub d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159
N. 00459/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Lampis, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Stara, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Stara in Cagliari, Via Cagna 28;
contro
Ersu Sassari Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, Via Dante n. 23; Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Isola, [#OMISSIS#] Angius, con domicilio eletto presso Isola [#OMISSIS#] Ufficio Legale Regione Sardegna in Cagliari, viale Trento, n. 69;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Mele;
per l’annullamento
– del bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio e di posti alloggio anni 2015/2016, emesso dall’ Ersu di Cagliari;
– della delibera n. 33/23 del 30.6.2015 emessa dalla Regione Sardegna, avente ad oggetto le borse di studio ed azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità;
– della graduatoria definitiva pubblicata sul sito dell’ Ersu di Cagliari il 30.9.2015;
– di tutti gli atti presupposti e comunque connessi, in particolare dell’elenco degli esclusi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ersu Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e della Regione Sardegna;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il 9 luglio 2015 l’Ersu di Cagliari pubblicava il bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio e di posti di alloggio anni 2015/2016.
Espone il ricorrente, di essere stato vincitore della borsa di studio nell’anno accademico 2014/2015 in funzione dei requisiti allora richiesti.
Il 9 agosto 2015 il ricorrente, iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale biennale in ingegneria elettrica, presentava domanda per la partecipazione alla procedura per l’anno in corso.
Il 30 settembre 2015 l’ERSU pubblicava la graduatoria definitiva che vedeva il ricorrente escluso per mancanza dei requisiti economici e/o patrimoniali.
Avverso gli atti in epigrafe indicati insorgeva il ricorrente deducendo le seguenti censure:
1) in ordine al bando impugnato:
– violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001;
– violazione e falsa applicazione art. 2 d.lgs. 68/2012;
– violazione dell’art. 8 d.lgs. 68/2012;
– violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 1 DPCM 9 aprile 2001;
2) in ordine alla deliberazione della Regione Sardegna 33/23/2013:
– violazione e falsa applicazione art. 2 d.lgs. 68/2012;
– violazione e falsa applicazione dell’art. 5 DPCM 9 aprile 2001;
3) in ordine alla graduatoria definitiva impugnata
– violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 5 DPCM 9 aprile 2001
– violazione e falsa applicazione art. 2 d.lgs. 68/2012;
– violazione art. 8 d.lgs. 68/2012;
– violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 1 DPCM 9 aprile 2001.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituivano le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2015 la domanda cautelare veniva rigettata.
Alla udienza pubblica del 24 febbraio 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La questione è di pronta e agevole soluzione posto che tutto il ricorso è fondato, in sostanza, sulla pretesa di non tenere conto dell’entrata in vigore del DPCM 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente).
L’art. 14 comma 2 del citato decreto così recita: “2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell’ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”.
Ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite nell’art. 8 dello stesso decreto.
Quel che è chiaro, tanto da rendere il ricorso manifestamente infondato è che, con l’entrata in vigore dei nuovi parametri il ricorrente non ha più i requisiti per poter accedere ai benefici.
Palesemente infondata è la pretesa di tenere fermi i requisiti che hanno concesso negli anni precedenti di potervi accedere. E’ del tutto evidente (la difesa erariale coglie pienamente nel segno) che il ricorrente invochi senza fondamento l’applicazione dell’art. 4 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001 che disciplina le procedure di selezione dei beneficiari.
La disposizione appena richiamata così recita: “Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefìci nell’anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall’art. 6 e dell’ammissione a ciascun anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, senza un’ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefìci nell’anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dall’art. 6 e dell’ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, senza un’ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, ad eccezione della concessione dei benefìci per il quarto anno di corso per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica. Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo sono ammessi ai benefìci previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 5 e 6”.
E’ chiaro che la disposizione non determina l’acquisizione di un diritto ma solo una semplificazione. Se mutano i requisiti per il riconoscimento dei benefici è del tutto naturale, da un lato che l’Amministrazione muti il bando, dall’altro che controlli la sussistenza dei requisiti stessi.
In definitiva, quel che è del tutto evidente, è che in virtù della normativa sopravvenuta il ricorrente non possiede più i requisiti per accedere ai benefici richiesti e che l’Amministrazione ha correttamente operato.
A nulla vale il richiamo ai bandi precedenti e tantomeno a provvedimenti successivi (come affermato dal ricorrente nella memoria depositata il 22 gennaio 2016).
Intanto va chiarito che in linea generale il riferimento ai bandi dei pregressi anni per l’assegnazione di un beneficio non è conferente. In linea di principio il fatto che l’Amministrazione abbia in passato optato per una diversa programmazione non vincola affatto la stessa a formulare bandi in linea con quelli precedenti.
Nessun affidamento può essere invocato in ordine alla pretesa relativa a benefici pubblici per l’assegnazione dei quali l’Amministrazione se rispetta (come in questo caso) il dato normativo ha amplissima discrezionalità nell’attuare i propri programmi. Si tratta di scelte non sindacabili dal Giudice amministrativo e, nel caso concreto, la scelta di indicare il limite massimo dell’ISPE a € 27.561 è perfettamente in linea con il dato normativo e per nulla illogica o irrazionale.
Più semplicemente, con i nuovi parametri il ricorrente ha un ISPE pari a € 30.602 e ha superato la soglia massima.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.
La particolarità e la novità della questione consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Grazia Flaim, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)