N. 00242/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] Sorce, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Calandra, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Calandra in Palermo, piazza V.E. [#OMISSIS#] N. 33;
contro
Universita’ degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi N. 81;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Castelli non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO: SEZIONE I n. 01383/2013, resa tra le parti, concernente procedura concorsuale per l’assegnazione di tre posti di ricercatore presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Palermo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] Barone e uditi per le parti gli avvocati G. Calandra e l’avvocato dello Stato Amorizzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierna appellante ha impugnato in prime cure, unitamente agli atti presupposti, il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n. 8265 del 18.2.2004, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla valutazione comparativa finalizzata alla copertura di 3 posti di ricercatore confermato nella Facoltà di Medicina. All’esito della valutazione l’appellante era stata dichiarata inidonea.
Ha affidato il suo ricorso a due distinti motivi.
Ha resistito l’Università con memoria di mera forma.
Il Tribunale ha rigettato nel merito il ricorso e ha compensato le spese del giudizio tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto appello l’interessata che, dopo una sintetica esposizione dei fatti, l’ha criticata sulla base di due distinti motivi.
Si è costituita a difesa dell’amministrazione l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
In imminenza dell’udienza l’appellante ha depositato memoria di replica.
All’udienza del 11.5.2017 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con il primo motivo l’appellante deduce la violazione dell’art. 6 del DPR 487/99, in relazione alla clausola di cui all’art. 6 del decreto rettoriale n. 1241 del 2.7.2003, eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione ed illogicità manifesta.
Il motivo è infondato.
Sostiene l’appellante, sulla base delle norme richiamate, che il diario delle prove scritte avrebbe dovuto essere comunicato ai concorrenti con un preavviso di almeno 15 giorni, rispetto alla data di svolgimento delle prove medesime, e la convocazione per le prove orali sarebbe dovuta avvenire non meno di 20 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Nei fatti sarebbe invece avvenuto che il diario di tutte le prove sarebbe stato reso noto ai candidati nel mese di gennaio 2004 con un’unica comunicazione dalla quale risultava che le prove d’esame si sarebbero svolte nel modo seguente: il giorno 9.2.2004 prima prova scritta, ore 9.00; il 10.2.2004 seconda prova scritta, ore 8.00; il 10.2.2004 prova orale, ore 17.00.
In sostanza sarebbero stati illegittimamente accorpati sia il termine di 15 giorni per le prove scritte sia il termine di 20 giorni per le prove orali, le quali peraltro si sarebbero dovute svolgere nel pomeriggio del giorno in cui i candidati si sottoponevano alla seconda prova scritta. Aggiunge l’appellante che, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR 487/94, comma 3, al candidato che consegue l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, adempimento divenuto impossibile nel momento in cui la prova scritta e la prova orale si sarebbero svolte nello stesso giorno.
A giudizio dell’appellante la circostanza che si sia presentata regolarmente a sostenere le prove di esame, come rilevato dal Tribunale, non eliminerebbe l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione dal momento che la previsione del rispetto dei 20 gg era contenuta espressamente nel bando di concorso che, costituendo la lex specialis, non poteva essere disapplicata dall’amministrazione. Aggiunge, infine, che nessuna comunicazione del voto riportato nelle prove orali è stata fatta ai candidati.
Le censure dell’appellante non possono essere condivise dal Collegio.
Va preliminarmente rilevato che l’appellante, nel momento in cui nel mese di maggio 2004 è venuta a conoscenza del diario di tutte le prove, non ha inoltrato all’amministrazione nessuna rimostranza e non ha chiesto, come era in suo potere, lo spostamento di nessuna delle prove. Ciò dimostra, da un lato che l’appellante ha prestato acquiescenza alla determinazione del diario di esame e dall’altro lato, che le determinazioni dell’amministrazione hanno conseguito il loro scopo, quello cioè di permettere ai candidati la partecipazione alle prove.
In più rileva il Collegio che il termine di 20 gg., che ai sensi dell’art. 6 DPR 487/94 deve intercorrere tra la data di ricezione della comunicazione di fissazione delle prove e la data delle prove medesime ha solo la funzione di preavvertire con congruo anticipo i candidati circail momento dello svolgimento delle prove stesse, affinché essi vi possono partecipare e non quello di assegnare ai medesimi più tempo per la preparazione (Cons. Stato, sez. VI, 17.4.2009 n.2315)
Considerato quindi che il predetto termine di 20 gg. non ha, come implicitamente sembra ritenere l’appellante, la funzione di consentire ai candidati il completamento della preparazione, che si suppone sia adeguata già al momento della presentazione della domanda di partecipazione, la violazione di tale termine, secondo [#OMISSIS#] giurisprudenza, può assumere rilevanza solo nel caso in cui il candidato avvertito con ritardo non si presenti a sostenere la prova.
“Laddove invece il candidato (come è avvenuto nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio) sostenga le prove senza sollevare obiezioni, deve ritenersi che la comunicazione, sia pure ricevuta quanto mancavano meno di 20 gg., abbia comunque raggiunto il suo scopo con la conseguenza che la violazione del termine dilatorio non può essere fatta valere” e non può quindi inficiare il risultato delle prove (in questi termini Cons. Stato, sez. VI, 11.3.2008 n. 1023).
Sulla base delle superiori considerazioni e sulla base della richiamata giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha ragione di allontanarsi, il motivo deve ritenersi infondato e come tale va rigettato.
Col secondo motivo l’appellante deduce la violazione della clausola di cui all’art. 6 decreto rettoriale n. 1241 del 2.7.2003 e dell’art. 12, comma 2, DPR 487/94, difetto di istruttoria, sviamento dalla causa.
L’appellante critica la sentenza impugnata rilevando che, in violazione delle norme richiamate, la commissione non ha dato comunicazione ai candidati, prima dell’effettuazione delle prove orali, del risultato della valutazione dei titoli dai medesimi presentati.
Tale omissione renderebbe invalido il concorso in quanto la comunicazione ai candidati dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli, prima dell’espletamento delle prove concorsuali, costituirebbe la concreta estrinsecazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e impedirebbe che tale valutazione possa essere modificata a seguito dei risultati delle prove orali.
Il Tribunale, pur non contestando la funzione di garanzia sopra richiamata, avrebbe erroneamente sostenuto che l’omessa comunicazione del risultato conseguito a seguito della valutazione dei titoli non determinerebbe l’illegittimità della procedura, qualora sia accertato che la valutazione dei titoli è comunque avvenuta prima dell’espletamento della prova orale.
Il Collegio ritiene di aderire a quanto stabilito dal primo Giudice.
Infatti, per quanto possa ritenersi opportuno che la comunicazione ai candidati dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli avvenga prima dell’espletamento delle prove concorsuali (come implicitamente riconosce il Tribunale che qualifica il comportamento dell’amministrazione “irregolare”), ciò che veramente conta è che la valutazione dei titoli sia stata comunque eseguita prima dell’espletamento dello prove orali, come è avvenuto nel caso di specie nella procedura sottoposta all’esame del Consiglio, considerato che risulta dai verbali che i titoli sono stati valutati l’8.2.2004 e le prove scritte e orali si sono svolte il 9 e il 10 febbraio 2004.
Ciò in quanto la previsione dell’art. 12, comma 2, DPR 487/94, che richiede che la comunicazione ai candidati dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli avvenga prima dell’espletamento delle prove concorsuali tende ad evitare che la valutazione dei titoli possa essere modificata a seguito dei risultati delle prove orali, così da influenzare l’esito finale delle prove.
Se questa è la finalità della norma, come il Collegio ritiene, ciò che importa è che la valutazione dei titoli avvenga prima dell’espletamento delle prove concorsuali , come deve ritenersi sia avvenuto giusta quanto si legge nei verbali della Commissione giudicatrice, non ritualmente contestati dall’appellante.
Anche il secondo motivo di appello, dunque, non merita accoglimento.
Conclusivamente il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e come tale vada rigettato con piena conferma della sentenza impugnata.
La natura della controversia consente di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Zucchelli, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Barone, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Verde, Consigliere
Pubblicato il 23/05/2017