TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 297

Accertamento diritto dei medici specializzandi di percepire trattamento economico dei medici neo-assunti-Giurisdizione

Data Documento: 2016-02-11
Area: Giurisprudenza
Massima

La domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione, chieda la condanna della p.a. al pagamento di una somma pari alla relativa borsa di studio, fondando la sua richiesta sull’obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione delle pertinenti direttive comunitarie ovvero sull’immediata operatività di quest’ultime o sull’applicabilità retroattiva della normativa nazionale di recepimento, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché, stante il carattere incondizionato e sufficientemente preciso delle predette direttive, la posizione giuridica che esse attribuiscono agli specializzandi non può che avere natura e consistenza di vero e proprio diritto soggettivo.

Contenuto sentenza

N. 00297/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Paglialonga, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Lecce, Via Lupiae 37; 
contro
Universita’ degli Studi di Bari, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi; Universita’ degli Studi Facolta’ di Medicina e Chirurgia; 
per l’annullamento
del provvedimento rettorale dell’Università degli Studi di Bari – Prot.n.92634-IV/1, emesso il 22 dicembre 2014, notificato con racc.n°11687836260-4 del 30 dicembre 2014- con cui veniva rigettata l’istanza ad adempiere [ inviata via fax 13.11.2014, e cosí al Direttore della Facoltà di Medicina e Chirurgia del medesimo Ente] alla obbligazione di remunerazione stabilita, in esecuzione delle Direttive comunitarie nn. 75/363, 82/76, in materia di “Specializzazione medica”- dal Dlg. 257/1991 ss.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Bari e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori Angelo Vantaggiato, in sostituzione di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente è un medico specializzato in Ostetricia e Ginecologia, in possesso del relativo Diploma di Specializzazione conseguito presso l’Università degli studi di Bari in data 21,10.1988 a seguito della frequenza del relativo corso quadriennale.
Con provvedimento rettorale dell’Università degli Studi di Bari —prot. n. 92634-1V/1, emesso il 22 dicembre 2014, veniva rigettata l’istanza del ricorrente ad adempiere alla obbligazione di remunerazione stabilita, in esecuzione delle Direttive comunitarie nn. 75/363, 82/76, in materia di “Specializzazione medica”, dal Dlgs 257/1991.
Avverso il predetto provvedimento insorge l’odierno ricorrente con il ricorso in epigrafe.
Si è costituita l’Università degli studi di Bari contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 13 gennaio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con la prima eccezione parte resistente lamenta il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
L’eccezione è fondata.
Il criterio di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa stabilito dalla Carta costituzionale è basato principalmente sulla natura delle situazioni giuridiche soggettive vantate dai privati nei confronti della pubblica amministrazione. Al giudice ordinario spetta la cognizione delle controversie che hanno a oggetto i diritti soggettivi, mentre al giudice amministrativo spetta la cognizione delle controversie riguardanti gli interessi legittimi. Inoltre, in particolari materie, espressamente indicate dalla legge, viene affidata alla giurisdizione amministrativa anche la tutela dei diritti soggettivi (art. 103, 1° co., Cost.).
In relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo stabilito che la domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione, chieda la condanna della P.A. al pagamento di una somma pari alla relativa borsa di studio, fondando la sua richiesta sull’obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione delle pertinenti direttive comunitarie ovvero sull’immediata operatività di quest’ultime o sull’applicabilità retroattiva della normativa nazionale di recepimento, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché stante il carattere incondizionato e sufficientemente preciso delle predette direttive, la posizione giuridica che esse attribuiscono agli specializzandi non può che avere natura e consistenza di vero e proprio diritto soggettivo (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24/06/2011, n. 13909).
Per le ragioni che precedono sul ricorso in esame va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A., appartenendo la controversia alla cognizione del G.O. dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (art. 59 l. n. 69/2009; art. 11 c.p.a.)
Le spese di lite possono essere compensate considerata la complessità che nel nostro ordinamento assume la tematica del riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e individua quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pasca, Presidente
[#OMISSIS#] Moro, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)