TAR Liguria, Genova, Sez. II, 5 ottobre 2016, n. 979

Equipollenza titolo di massofisioterapista a diploma universitario di fisioterapia

Data Documento: 2016-10-05
Area: Giurisprudenza
Massima

Alla luce del quadro normativo costituito dall’art. 1 d.m. 27 luglio 2000, dall’art. 4, comma 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42 e dall’art. 6, comma 3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 l’equipollenza del titolo di massofisioterapista a quello di cui al diploma universitario di fisioterapia opera per i soggetti iscrittisi al corso di formazione specifica in massoterapia non oltre il 31 dicembre 1995. Stante la possibile coesistenza delle figure professionali provenienti da percorsi formativi differenti si imponeva la necessità di stabilire l’equipollenza al fine di non pregiudicare tali soggetti. Infatti, nei confronti di costoro sussisteva l’esigenza di evitare pregiudizi di natura formativa e professionale considerato come, senza loro colpa, non avevano potuto conseguire il titolo (nel nostro caso il diploma universitario di fisioterapista) che esso solo abilitava all’esercizio dell’attività professionale. Peraltro, la possibilità di coesistenza di figure professionali del vecchio e del nuovo ordinamento avrebbe dovuto concludersi – pur non essendo avvenuto in concreto – con l’esaurimento dei cicli di studio iniziati entro il 31 dicembre 1995.

Nei confronti di tutti i soggetti che hanno ottenuto i titoli di massofisioterapista, conformi al vecchio ordinamento, successivamente alla scadenza del periodo transitorio (conclusione dei cicli di studio iniziati entro il 31 dicembre 1995), non sussistono quelle esigenze di tutela dell’affidamento che avevano giustificato l’equipollenza con il diploma universitario di fisioterapia. Sancire l’equipollenza determinerebbe l’inaccettabile conclusione di legittimare un duplice canale di accesso alla medesima professione e alla formazione post base da parte di soggetti che hanno seguito percorsi formativi del tutto incomparabili, con un ingiustificato privilegio in favore di coloro che hanno seguito i corsi del vecchio ordinamento. La limitazione temporale dell’equipollenza sancita dalla norma, peraltro, trova conferma nella lettera delle norme trascritte che, mediante l’uso del tempo al passato, si riferiscono a titoli già conseguiti e corsi conclusi al momento di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Contenuto sentenza

N. 00979/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01095/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Musella, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cangiano, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Mazza in Genova, Galleria Mazzini 7/4; 
contro
Universita’ degli Studi di Genova, in persona del Rettore pro tempore, Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliati in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; 
e con l’intervento di
ad opponendum:
Associazione Italiana Fisioterapisti – A.I.F.I., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Araneo, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Genova, via Macaggi 21/5 – 8; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento 28 settembre 2015 comunicato via e-mail con il quale è stata rigettata l’istanza di iscrizione al terzo anno fuori corso del corso di laurea in fisioterapia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Genova e di Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 settembre 2016 il dott. [#OMISSIS#] Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 20 novembre 2015 all’Università degli studi di Genova e depositato il successivo 10 dicembre 2015 il sig. Musella [#OMISSIS#], ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il provvedimento 28 settembre 2015 con cui è stata respinta l’istanza, formulata dal ricorrente, di iscrizione al terzo anno fuori corso del Corso di Laurea in Fisioterapia senza dover sostenere il test di ammissione e con riconoscimento dei crediti pregressi a seguito di riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 4, comma 1, l. 264/1999, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in quanto la predisposizione del ricorrente per le discipline oggetto dei corsi inerenti le professioni sanitarie, cui il test di ingresso è finalizzato, sarebbe dimostrata dal possesso del Diploma di massaggiatore fisioterapista che è equipollente al Diploma universitario di Fisioterapista;
2) violazione della l. 42/99 e del d.m. 27 luglio 2000, in quanto il sottoporre il ricorrente al test di ingresso determinerebbe la subordinazione della piena equipollenza del titolo di Massofisioterapista a quello di Fisioterapista ad una condizione, il superamento del test appunto, non prevista né dalla legge, né dal d.m. 27 luglio 2000.
Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l’Università degli studi di Genova.
Con ordinanza 8 gennaio 2016 n. 5 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Con atto notificato in data 6 luglio 2016 e depositato il successivo 14 luglio 2016 è intervenuta ad opponendum l’Associazione Italiana Fisioterapisti – AIFI.
All’udienza pubblica del 29 settembre 2016 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto avverso il provvedimento di diniego di iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia senza obbligo di superamento del test di ammissione.
La pretesa del ricorrente si fonda sulla asserita equipollenza, ai fini dell’accesso alla formazione post base, del titolo di massofisioterapista a quello di cui al diploma universitario di fisioterapia (oggi laurea in fisioterapia).
Il Collegio, con ordinanza 8 gennaio 2016 n. 5, ha ritenuto fondate le ragioni del ricorrente sulla base del precedente costituito dalla sentenza del Consiglio di Stato 5 marzo 2015 n. 1105 che testualmente afferma “ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza”.
Ad un’analisi maggiormente approfondita, tuttavia, il Collegio non ritiene di dovere condividere tale precedente.
Deve, in primo luogo, rilevarsi come il d.m. 27 luglio 2000, che ha riconosciuto l’equipollenza tra il diploma universitario di fisioterapista di cui al D.M. sanità 14 settembre 1994 n. 741 e, tra gli altri, del titolo di Massofisioterapista – Corso triennale di formazione specifica di cui alla legge 19 maggio 1971, n. 403, sia stato emanato sulla base dell’art. 4, comma 1, l.26 febbraio 1999 n. 42.
L’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000 stabilisce, infatti, che: “I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 741 del Ministro della sanità indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.
A sua volta l’art. 4, comma 1, l. 42/99 ha stabilito che: “Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.
Da ultimo l’art. 6, comma 3, D.lgs. 502/92 stabilisce: “A norma dell’art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l’accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica d’intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa per l’espletamento dei corsi di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall’ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell’università competente. L’esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all’esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado”.
Tale ultima norma ha previsto che la conclusione del ciclo di studi di cui al nuovo ordinamento consenta l’esercizio dell’attività professionale.
La norma disponeva che i corsi relativi al precedente ordinamento che non fossero stati riordinati dovessero essere soppressi entro due anni e che fosse comunque garantito a coloro che avessero frequentato tali corsi la conclusione del ciclo di studi.
Stante la possibile coesistenza delle figure professionali provenienti da percorsi formativi differenti si imponeva la necessità di stabilire l’equipollenza al fine di non pregiudicare coloro i quali, a tenore dell’art. 6, comma 3, d.lg.s 502/92, si fossero iscritti a tali corsi nel termine di due anni e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 1995.
Solo nei confronti di costoro sussisteva, infatti, l’esigenza di evitare pregiudizi di natura formativa e professionale a soggetti che, senza loro colpa, non avevano potuto conseguire il titolo, nel nostro caso il diploma universitario di fisioterapista, che esso solo abilitava all’esercizio dell’attività professionale.
Peraltro la possibilità di coesistenza di figure professionali del vecchio e del nuovo ordinamento avrebbe dovuto concludersi con la conclusione dei cicli di studio iniziati entro il 31 dicembre 1995.
Ciò in concreto non è avvenuto e la previgente disciplina ha continuato ad applicarsi con il rilascio da parte di soggetti privati accreditati di titoli quali quello dell’attuale ricorrente di massaggiatore massofisioterapista ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403.
Deve, tuttavia, rilevarsi come, nei confronti di tutti i soggetti che hanno ottenuto i titoli conformi al vecchio ordinamento successivamente alla scadenza del periodo transitorio (conclusione dei cicli di studio iniziati entro il 31 dicembre 1995) non sussistano quelle esigenze di tutela dell’affidamento, che avevano giustificato l’equipollenza di cui oggi si discute.
Sancire l’equipollenza determinerebbe l’inaccettabile conclusione di legittimare un duplice canale di accesso alla medesima professione e alla formazione post base da parte di soggetti che hanno seguito percorsi formativi del tutto incomparabili con un ingiustificato privilegio in favore di coloro che hanno seguito i corsi del vecchio ordinamento.
La limitazione temporale dell’equipollenza sancita dalla norma, peraltro, trova conferma nella lettera delle norme trascritte che, mediante l’uso del tempo al passato, si riferiscono a titoli già conseguiti e corsi conclusi al momento di entrata in vigore della legge 42/99.
Solo con riferimento a tali ipotesi deve, pertanto, essere riconosciuta l’equipollenza invocata dal ricorrente.
Poiché, tuttavia, il ricorrente non rientra tra le ipotesi previste dalla legge deve escludersi la fondatezza della sua pretesa.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese possono essere compensate avuto riguardo all’esito della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Pubblicato il 05/10/2016