TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 3 novembre 2016, n. 2815

Selezione pubblica per stipula contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa-Utilizzo indici bibliometrici valutazione pubblicazioni-Valutazioni tecnico discrezionali commissione esaminatrice

Data Documento: 2016-11-03
Area: Giurisprudenza
Massima

È corretta ed immune da vizi la valutazione della commissione esaminatrice che non abbia attribuito punti all’attività didattica svolta presso enti diversi dalle università da parte di un concorrente alla selezione pubblica qualora il bando abbia previsto l’attribuzione di punteggio solo per l’attività didattica a livello universitario sia in Italia che all’estero, attribuendo così esclusivamente rilevanza agli incarichi di insegnamento presso università e non anche presso altri enti.

In ordine al mancato utilizzo degli indici bibliometrici per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, è consolidato l’orientamento secondo cui gli “indici internazionali” possono costituire uno o più fra i tanti elementi di valutazione a disposizione della commissione per esprimere il suo giudizio nei confronti dei candidati, escludendosi, tuttavia, qualsiasi relazione diretta tra la quantificazione dei predetti indici e la valutazione discrezionale della Commissione, che deve tenere conto, non solo degli astratti dati numerico-quantitativi rilevabili dai predetti indici, ma anche della originalità ed innovatività delle pubblicazioni scientifiche.

Poiché il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera del giudice, del giudizio espresso dalla commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova piena applicazione il principio per cui l’apprezzamento tecnico dell’organo amministrativo è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.

Contenuto sentenza

N. 02815/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] Giudice, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. PPPSNT60B10C351F, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto,200; 
contro
Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina 142; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato Felice [#OMISSIS#] Giuffre’ C.F. GFFFLC70L28C351W, con domicilio eletto presso Felice Giuffre’ in Catania, via [#OMISSIS#] Crispi 225; 
per l’annullamento
con il ricorso introduttivo:
– del Decreto del Direttore Generale dell’Università n. 5200 del 15.12.2014, con cui, all’esito delle valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice, il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stato individuato quale candidato migliore nella selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/A3 Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia – s.s.d. ING-IND/15 “Disegno e metodi dell’ingegneria industriale”;
– del verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 12 e 25 novembre 2014;
– del verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 25.9.2014;
e con i motivi aggiunti:
-del provvedimento del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Catania, con il quale, in esito alla procedura di selezione espletata dalla predetta Università
è stata formulata la proposta di chiamata del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale [#OMISSIS#] candidato individuato con il Decreto del Direttore Generale dell’Università n. 5200 del 15.12.2014;
-dello sconosciuto provvedimento con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha approvato la proposta di chiamata di cui sopra;
-della nota della Commissione Giudicatrice del 30.1.2015, contenente risposta alle osservazioni presentate dal ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Catania e del controinteressato Ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Ing. [#OMISSIS#] Giudice, ha partecipato alla selezione pubblica indetta in data 5 maggio 2014 dall’Università degli Studi di Catania per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, per il settore concorsuale 09/A3 Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia – S.S.D. ING-IND/15 “Disegno e metodi dell’ingegneria industriale”.
Con decreto del Direttore Generale dell’Area per la Gestione Amministrativa del Personale n. 5200 del 15.12.2014, l’Università ha approvato i verbali della commissione giudicatrice relativi alla selezione per il predetto settore concorsuale 09/A3 – S.S.D. ING-IND/15 ed ha individuato il controinteressato Ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale migliore candidato, con il punteggio di 71 punti, nella menzionata selezione pubblica.
Il ricorrente si è classificato al 2°posto con 70,5 punti.
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, l’Ing. Giudice ha censurato gli esiti della selezione pubblica in argomento, impugnando la graduatoria nella parte in cui risulta collocato al secondo posto anziché al primo.
Il ricorso è affidato a censure di:
1.ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, DELLA ILLOGICITA’, DEL TRAVISAMENTO, DELLA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E DELLO SVIAMENTO D’INTERESSE. VIOLAZIONE DELL’ART. 2 D.M. 243/2011 E DELL’ART. 7 DEL BANDO DI SELEZIONE.
Il punteggio assegnato al ricorrente sarebbe il risultato di una erronea valutazione dei titoli dallo stesso posseduti e documentati, errore che avrebbe determinato una sua posizione di graduatoria di certo deteriore rispetto a quella che gli sarebbe spettata se l’amministrazione avesse correttamente apprezzato tali titoli.
Il ricorrente contesta l’applicazione dei criteri stabiliti dalla commissione nel verbale n. 1 del 25.09.2014, ed in particolare quelli di cui ai punti:
b) “svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero, fino ad un massimo di punti 7, sulla base dei seguenti criteri: durata e congruenza dell’attività didattica svolta con il settore scientifico-disciplinare stabilito dal bando”, in relazione al quale criterio gli sono stati assegnati solo 2 punti;
c) “documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, fino ad un massimo di punti 5, sulla base dei seguenti criteri: durata e congruenza dell’attività didattica svolta con il settore scientifico-disciplinare stabilito dal bando”, in relazione al quale il ricorrente lamenta l’omessa valutazione comparativa con i titoli prodotti dal controinteressato, valutazione che, ove effettuata, gli avrebbe sicuramente permesso di conseguire un maggiore punteggio rispetto al controinteressato, anziché un punteggio identico (5 punti);
d) “Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, fino ad un massimo di punti 5, sulla base dei seguenti criteri: funzione svolta all’interno del gruppo di ricerca, congruenza del progetto di ricerca con il settore scientifico-disciplinare stabilito dal bando, numero dei gruppi di ricerca nazionali e internazionali organizzati, diretti e coordinati dal candidato, ovvero ai quali il candidato stesso ha partecipato”, in relazione al quale il ricorrente lamenta la mancata attribuzione di punteggio, pur avendo egli documentato la propria partecipazione a ben otto progetti di ricerca di vario genere, tutti inerenti la progettazione industriale e lo sviluppo di prodotti ad elevato contenuto tecnologico e di innovazione.
2.VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.M. 25.5.2011 N. 243 E DELL’ART. 7 DEL BANDO DI SELEZIONE – INVALIDITA’ DERIVATA ED ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA ILLOGICITA’, DELLO SVIAMENTO DI INTERESSE E DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’.
Il ricorrente rileva che la commissione, nel fissare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, ha violato il D.M. n. 243/2011, determinando un sostanziale appiattimento nella valutazione complessiva dei candidati e impedendo qualsiasi possibilità di confronto comparativo che pure avrebbe dovuto necessariamente eseguirsi.
Nello specifico, la commissione si sarebbe limitata da un lato alla fissazione dei limiti massimi di punteggio per ciascuna tipologia di pubblicazione scientifica, prendendo in considerazione solo i contenuti oggettivi delle pubblicazioni, senza però effettivamente indicare criteri di graduazione che consentissero di differenziare aspetti correlati anche all’apporto partecipativo dell’autore alle singole pubblicazioni (autore singolo o più autori); dall’altro lato non ha fatto uso, nella valutazione, degli indici bibliometrici previsti dall’art. 3 comma 4 del citato D.M. n. 243/2011; ove invece la valutazione delle pubblicazioni scientifiche fosse stata correttamente eseguita, lo scarto di punteggio complessivo tra il ricorrente ed il controinteressato sarebbe stato di gran lunga più elevato rispetto a quello conseguito ( 53,5 per il ricorrente e 49 per il controinteressato) e avrebbe consentito al ricorrente di vincere la selezione.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Catania e il controinteressato, chiedendo rigettarsi il ricorso.
Con motivi aggiunti di ricorso il ricorrente ha successivamente impugnato il provvedimento del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Catania, con il quale, in esito alla procedura di selezione espletata dalla predetta Università è stata formulata la proposta di chiamata dell’Ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale [#OMISSIS#] candidato individuato con il Decreto del Direttore Generale dell’Università n. 5200 del 15.12.2014; il provvedimento con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha approvato la proposta di chiamata di cui sopra e la nota della Commissione Giudicatrice del 30.1.2015, contenente risposta alle osservazioni presentate dal ricorrente stesso avverso le operazioni concorsuali.
Ha dedotto vizi di invalidità derivata, nonché di eccesso di potere sotto vari profili e di violazione dell’art. 3 del D.M. 25.5.2011 N. 243 e dell’art. 7 del bando di selezione.
Il ricorrente ha ulteriormente sviluppato i motivi del ricorso introduttivo alla luce delle deduzioni formulate dalla commissione giudicatrice con la nota del 30.01.2015, evidenziando in particolare l’obbligatorietà e l’importanza dell’utilizzo degli indici bibliometrici.
All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso ed i motivi ad esso aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
E’ innanzi tutto infondata la censura, dedotta sub II.1 del primo mezzo di gravame, con la quale il ricorrente lamenta la mancata valutazione di due corsi e moduli didattici dei quali l’interessato aveva invece documentato lo svolgimento, e precisamente :
-moduli didattici “Selezione dei materiali” e “Modularità e disassemblaggio dei sistemi” (30 ore complessive) nell’ambito del corso di qualificazione avanzata per laureati in materie scientifiche “Progettazione, sperimentazione e controllo di componenti e sistemi di propulsione per veicoli ibridi”, organizzato dal Centro Ricerche Fiat (Orbassano, TO) con il supporto dell’Università di Catania, 2003;
-corso di “Disegno e progettazione” (25 ore), presso la SISSIS Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria, indirizzo Tecnologico, 2° anno, IV ciclo, III semestre, area 2, A.A. 2003-04.
Rileva al riguardo il Collegio che il criterio di cui alla lettera b) sotto la voce “Titoli” del verbale n. n. 1 del 25.09.2014 (predeterminazione criteri), sopra riportato nella parte in fatto, ha previsto l’attribuzione di punteggio solo per l’attività didattica a livello universitario sia in Italia che all’estero, valutando esclusivamente gli incarichi di insegnamento presso università e non anche presso altri enti; pertanto, non solo la valutazione della Commissione è corretta ed immune da vizi, come è possibile evincere dal verbale n. 3 di attribuzione dei punteggi ai candidati e di valutazione comparativa tra gli stessi, ma lo stesso ricorrente, nel proprio curriculum ha indicato le predette attività didattiche come “ Altre esperienze didattiche correlate all’attività accademica” distinguendole dagli “Insegnamenti universitari” ( sub punto 7).
Parimenti infondata è la censura dedotta sub II.2 del primo motivo, con riferimento alla mancata valutazione comparativa tra ricorrente e controinteressato quanto alle “attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri” ( voce “ Titoli” sub c) del verbale n.1 della commissione).
Il ricorrente sostiene che in relazione al criterio sub c) della voce “Titoli” egli avrebbe dovuto conseguire il massimo punteggio previsto – 5 punti – come in effetti è avvenuto, ma che il controinteressato non avrebbe potuto conseguire l’identico massimo punteggio di 5 punti, bensì un punteggio inferiore, e tanto in ragione del fatto che il ricorrente avrebbe documentato in più rispetto al controinteressato un’attività di ricerca presso l’Università di Catania in qualità di collaboratore a contratto per un totale di mesi 15 e la frequenza di un Master in Design e Bionica della durata di mesi 14 presso il Centro Ricerche dell’Istituto Europeo di Design di Milano.
E’ sufficiente osservare, in senso contrario a quanto preteso dal ricorrente, che la valutazione comparativa emerge dalla lettura del verbale n. 3 prima citato, ove si ponga attenzione all’elenco dei titoli valutati per il controinteressato e a quello dei titoli del ricorrente, essendo identica per entrambi l’attività valutata di assegnisti di ricerca svolta sia dal ricorrente che dal controinteressato, come peraltro dichiarato a pag. 5 del ricorso. Quanto ai titoli che il ricorrente avrebbe documentato in più rispetto al controinteressato, va rilevato che le predette attività non risultano valutate perché non attinenti allo specifico settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 “Disegno e metodi dell’ingegneria industriale” stabilito dal bando, come evidenziato dalla commissione nella nota 30.01.2015, con un giudizio discrezionale che, nel caso di specie, sfugge al sindacato giurisdizionale in quanto non affetto da palese illogicità ( parte ricorrente non specifica neanche l’oggetto dell’attività di ricerca presso l’Università di Catania in qualità di collaboratore a contratto per un totale di mesi 15).
Con riferimento, infine, alla voce “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”, la commissione ha evidenziato che nessun candidato ha presentato progetti di rilievo accademico nazionale e/o internazionale nell’ambito dei quali il candidato stesso avesse svolto un ruolo di coordinamento o di partecipazione che non si sovrapponesse ad attività di ricerca già valutate nell’ambito dello stesso procedimento.
L’indicata valutazione, riconducibile a profili di discrezionalità tecnica, non appare illogica come pretenderebbe il ricorrente, tenuto conto anche che la censura è stata dedotta in modo generico nel ricorso introduttivo e che, con i motivi aggiunti, il ricorrente si è limitato ad indicare n. 3 progetti che avrebbero dovuto essere valutati sotto il profilo dedotto ( “2011-2014 – Sistema espandibile per processi wet nell’industria dei semiconduttori (SAT Siciliana Articoli Tecnici, Semi Research, Xenia Progetti, Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, Catania) – PO FESR Sicilia 2007-13;
2007-2008 – Sistema integrato “no metal parts” per il pompaggio di fluidi ultrapuri (Dip. Ingegneria Industriale dell’Università di Catania, con SAT Siciliana Articoli Tecnici, Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, Catania) – POR Sicilia 2000-06;
2004-2005 – Sviluppo di casseformi modulari (Dip. Ingegneria Industriale dell’Università di Catania, con Officine Meccaniche La Prometec, Misterbianco, Catania) – PON 2002”), senza tuttavia nulla specificare in relazione alla funzione che egli avrebbe svolto all’interno del gruppo di ricerca, alla congruenza del progetto di ricerca con il settore scientifico-disciplinare stabilito dal bando, al numero dei gruppi di ricerca nazionali e internazionali organizzati, diretti e coordinati, secondo quanto richiesto dal punto d ) della voce “Titoli”. Ne consegue che anche sul punto la valutazione della commissione appare immune dai vizi denunciati.
Con un secondo ordine di censure ( 2° motivo del ricorso introduttivo e 2° motivo aggiunto), il ricorrente ha contestato i criteri stabiliti dalla commissione per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, rilevando che la fissazione dei limiti massimi di punteggio per ciascuna tipologia di pubblicazione scientifica, senza l’introduzione di meccanismi di graduazione tali da consentire di differenziare aspetti correlati all’apporto partecipativo dell’autore alle singole pubblicazioni, avrebbe di fatto impedito qualsiasi possibilità di confronto comparativo tra i candidati; ha inoltre censurato l’omessa utilizzazione degli indici di valutazione delle pubblicazioni scientifiche (numero totale delle citazioni, indice di Hirsch), in violazione dell’art. 3 D.M. 25.5.2011 N. 243 e dell’art. 7 del bando di selezione.
Il motivo è infondato.
L’art. 7 del bando di selezione prevede che la valutazione della produzione scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione…
Nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche
dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature: 1) numero totale delle citazioni;2) numero medio di citazioni per pubblicazione;3) «impact factor» totale;4) «impact factor» medio per pubblicazione;5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”.
Nel verbale n. 1 del 25 settembre 2014, la Commissione ha riprodotto i criteri di valutazione sub a) b) c) e d), mentre non ha ritenuto di avvalersi degli indicatori elencati sub 1), 2), 3), 4) e 5) dell’art. 7 del bando.
Nella nota 30 gennaio 2015 la commissione ha poi specificato di non avere ritenuto opportuno utilizzare indici bibliometrici in quanto i valori dei parametri bibliometrici alla scadenza delle candidature non erano disponibili in forma certificata dall’Ente responsabile della procedura e, pertanto, qualsiasi dato posseduto alla predetta data di scadenza che fosse stato in seguito acquisito dalla commissione stessa sarebbe risultato incompleto e privo di necessaria autenticazione.
Ebbene, entrambi i profili di censura prima descritti risultano infondati.
Quanto al primo, i criteri di valutazione elencati nel bando e pedissequamente riportati nel verbale n. 1 più volte richiamato, hanno espressamente previsto la valutazione di quegli elementi di graduazione invocati dal ricorrente in relazione alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione, alla diffusione all’interno della comunità scientifica, al riconoscimento dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione ( criteri sub c) e d) ).
In ordine al mancato utilizzo degli indici bibliometrici, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza che ritiene che i cd. “indici internazionali” possono costituire uno o più fra i tanti elementi di valutazione a disposizione della Commissione per esprimere il suo giudizio nei confronti dei candidati, escludendosi, tuttavia, qualsiasi relazione diretta tra la quantificazione dei predetti indici e la valutazione discrezionale della Commissione, che deve tenere conto, non solo degli astratti dati numerico – quantitativi rilevabili dai predetti indici, ma anche della originalità ed innovatività delle pubblicazioni scientifiche (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 4 giugno 2010 n. 3561; 7 aprile 2010, n. 1970 e 28 gennaio 2009 n. 487), nonché della loro congruità con il settore scientifico disciplinare di cui si tratta (Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2009 n. 487 cit.; T.A.R. Catania, Sez. III, 27 febbraio 2013, n. 572 e 10 febbraio 2011, n. 292).
Si osserva, inoltre, che nella fattispecie in esame il bando riguardava l’indizione delle selezioni pubbliche presso l’Università di Catania per ben 30 settori concorsuali diversi, e pertanto la previsione relativa all’utilizzo ANCHE degli indicatori internazionali, di cui all’art. 7 del bando stesso, non può certamente interpretarsi come obbligatorietà dell’utilizzo degli indicatori predetti per ogni singola procedura selettiva tra quelle indette con il predetto bando.
E’ evidente, infatti, che l’art. 7 del bando di selezione, attraverso l’utilizzazione della congiunzione “anche”, indica un criterio suppletivo e non rigidamente vincolante, elencando in ordine decrescente di rilevanza i criteri ai quali le Commissioni devono riferirsi nell’esercizio della loro attività di valutazione, conferendo alle stesse la facoltà di specificarne il contenuto.
Se, dunque, gli indici bibliometrici possono costituire senza dubbio uno dei molteplici criteri di valutazione, tuttavia l’utilizzo per il singolo settore concorsuale “anche” di tali indicatori per la misurazione della produzione scientifica non può che essere rimesso alla diretta valutazione della commissione, che è tenuta a considerare gli elementi di giudizio previsti secondo una graduazione della loro rilevanza.
Giova infine evidenziare, quanto alle censure che si appuntano sulla valutazione della produzione scientifica, che la commissione ha espresso, invero, un giudizio più favorevole proprio in favore del ricorrente, che ha riportato un punteggio complessivo di 53,5, mentre il vincitore della selezione un punteggio pari a 49.
Conclusivamente, il giudizio della commissione appare al Collegio immune dai denunciati profili di illegittimità, dovendosi comunque precisare che poiché il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera del giudice, del giudizio espresso dalla commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l’apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Pertanto, le censure articolate nel secondo motivo del ricorso introduttivo, come meglio specificato con il secondo motivo aggiunto, sostanzialmente tendente a sostituire il giudizio del ricorrente a quello della Commissione, sono infondate per la tranciante considerazione del carattere fortemente tecnico-discrezionale della valutazione della Commissione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1350, secondo cui tale valutazione è censurabile esclusivamente, sul piano della legittimità, per vizi logici che devono emergere dalla documentazione prodotta in giudizio e che siano idonei a configurare il vizio di eccesso di potere, non potendo il Giudice entrare nel merito delle relative valutazioni).
Nel caso di specie, non emergono profili di illogicità tali da configurare vizi di eccesso di potere.
Per le considerazioni fin qui svolte, il ricorso ed i motivi ad esso aggiunti devono dunque essere respinti.
In considerazione della natura della controversia e della natura tecnico-discrezionale delle valutazioni contestate, le spese possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) respinge il ricorso ed i motivi ad esso aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Guzzardi, Presidente
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Leggio, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 03/11/2016