Il verbale della commissione di gara, al pari di quello della commissione di concorso o della Commissione elettorale, costituisce l’esclusivo strumento di documentazione atto a conferire certezza legale alle operazioni compiute dalla commissione medesima e non può pertanto essere integrato in base a dichiarazioni o atti successivi, non tipizzati, ovvero in base a documenti non espressamente richiamati dal verbale medesimo e non costituenti, perciò, parte integrante di esso.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 20 marzo 2017, n. 245
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore associato-Commissione esaminatrice-Verbale
N. 00245/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] Cacciatore, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Bonelli, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata in Bologna via Guido Reni 4;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
nei confronti di
Gian [#OMISSIS#] Pelliccioni, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via [#OMISSIS#] 1;
per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, n. 1334 del 21.11.16, comunicato al ricorrente a mezzo posta in data 28.11.16, con allegata nota a firma del Responsabile Ufficio Concorsi Docenti, del 21.11.16, ad oggetto “Conclusione del procedimento finalizzato all’eventuale annullamento in sede di autotutela degli atti della Procedura per la copertura di un posto di Professore Associato – SSD MED/50 bandita con DR n. 691 del 20.05.2008. Trasmissione Decreto Rettorale n. 1334 del 21.11.2016“.
b) della nota endoprocedimentale del 14.10.2016;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum e di Gian [#OMISSIS#] Pelliccioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Bonelli, [#OMISSIS#] Cairo e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Università di Bologna indisse con Decreto Rettorale n. 691 del 20.05.2008 una “Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Professore universitario di ruolo, II fascia, per il Settore Scientifico Disciplinare MED/50 – Scienze Tecniche Mediche e Applicate“.
La Commissione Giudicatrice di detta procedura veniva nominata nel 2015 e i suoi lavori si concludevano il 19 luglio 2016 con la redazione della “Relazione riassuntiva” sottoscritta da tutti i membri della Commissione; con Decreto Rettorale n. 928 del 02.09.2016 venivano approvati gli atti della procedura, dai quali risultavano idonei i due candidati ritenuti più meritevoli dalla Commissione, ossia il prof. [#OMISSIS#] Cacciatore (voti a favore 5) ed il prof. [#OMISSIS#] Baldissara (voti a favore 4).
A seguito della rimostranza amministrativa indirizzata dal prof. Pelliccioni al Rettore dell’Università di Bologna, quest’ultimo avviava un procedimento volto al riesame della procedura concorsuale che si concludeva con il decreto n. 1334 del 21.11.16, che in via di autotutela disponeva l’annullamento di ufficio degli atti della procedura concorsuale.
Il ricorrente impugnava tale provvedimento articolando tre motivi di ricorso.
Il primo denuncia la violazione dei principi in tema di autotutela amministrativa e di verbalizzazione degli atti pubblici, dell’art. 5 DPR 117/2000, dell’art. 21 nonies L. 241/90 in relazione all’art. 9, commi 3 e 4 del bando di concorso, nonchè eccesso di potere sotto vari profili.
Secondo il ricorrente, se da un lato è vero che l’art. 9 del Bando, al comma 3 prevede che, oltre alla lezione, il candidato svolga anche un “colloquio sui lavori scientifici” e il successivo comma 4 precisa che debbano essere valutate le “prove orali di ciascun candidato”, sia singolarmente che collegialmente, è evidente che tali disposizioni, anzitutto, non annettono alle due “prove” lo stesso significato ai fini valutativi, né tantomeno prevedono particolari forme di verbalizzazione dello svolgimento delle stesse e della valutazione successiva compiuta dai commissari in forma singola e collegiale.
Nel caso di specie, viene contestato col provvedimento impugnato il mancato svolgimento del “colloquio sui lavori scientifici” per quattro dei sei candidati, in quanto non risultante dal verbale relativo alla prova orale n. 4 del 18.7.16, mentre dello svolgimento di entrambe le prove orali per tutti i candidati si dà atto nel verbale n. 5 del 19.7.2016: pertanto solamente il verbale n. 4 è affetto da una mera irregolarità, non incidente minimamente sulla legittimità sostanziale della procedura.
L’irregolarità si riferirebbe al detto “colloquio”, pacificamente svolto per tutti i candidati, per cui la Commissione ha assegnato un tempo medio di dieci minuti, rispetto a quello attribuito alla “lezione”, durata mediamente quaranta minuti, che costituisce l’esplicazione tipica dell’attività didattica e formativa, propria del docente universitario.
Il provvedimento di annullamento di ufficio appare fondato su presupposto erroneo e travisato, e comunque adottato senza tenere conto delle puntuali osservazioni endoprocedimentali presentate dal ricorrente, che aveva immediatamente individuato nel verbale n. 5 del 19.7.16 il documento atto a provare, comunque, l’intervenuto svolgimento del “colloquio sui titoli”.
L’atto di autotutela è stato emanato con inutile celerità evidentemente per prevenire la pronunzia in sede giurisdizionale di questo TAR, adito dal controinteressato, senza che sussistessero particolari ragioni di urgenza e/o di interesse pubblico.
Si contesta, altresì, il contenuto del provvedimento che avrebbe dovuto fare applicazione del disposto dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 117/2000, rimettendo gli atti alla Commissione e “assegnandole un termine” per provvedere a sanare le contestate irregolarità di verbalizzazione, in luogo di annullare l’intera procedura.
Il secondo motivo contesta la violazione delle medesime norme del primo motivo sotto altro profilo poiché, se non possono esservi dubbi che fosse prevista una discussione avente ad oggetto i lavori scientifici, non corrisponde alla realtà che solamente per due dei sei candidati alla procedura, il dott. Monaco e il dott. [#OMISSIS#], la Commissione prima dello svolgimento della prova didattica abbia proceduto alla discussione del curriculum, in quanto per gli altri candidati non si fa espressa menzione nel verbale nr. 4 della prova consistente nel colloquio sui titoli scientifici.
Il verbale va letto ed integrato in stretta connessione con quello successivo n. 5 del 19.7.16, da cui, al di là di ogni dato formalistico, si rileva oggettivamente che entrambe le prove orali sono state regolarmente svolte da tutti e sei i candidati, laddove si legge che “la Commissione sulla base dei giudizi collegiali formulati sui titoli scientifici e sulle prove di esame (breve presentazione del proprio curriculum scientifico e prova didattica) esprime i giudizi complessivi comparativi sui candidati”.
Dalla lettura dei giudizi collegiali si rileva che, per quanto riguarda i candidati Pelliccioni e Cacciatore, alcuni componenti, quali Martin e Lembo, fanno espresso riferimento sia alla “lezione” che alla “presentazione”, valutando distintamente le due voci, e quasi tutti i Commissari, comunque, svolgono una valutazione “complessiva” della prova orale, intesa evidentemente nel modo poi specificato nel successivo verbale n. 5 del 19.7.16 (“presentazione del proprio curriculum scientifico e prova didattica”), riversando poi tali valutazioni nei “giudizi collegiali della prova didattica”, sempre ricompresi nell’allegato 3 del verbale n. 4 citato. Pertanto, il riferimento alla “presentazione” del curriculum scientifico, ancorché risultante a verbale soltanto per alcuni Commissari, è perfettamente idoneo a dimostrare lo svolgimento della prova e la sua avvenuta valutazione.
Il terzo motivo contesta che oltre all’annullamento della prova concorsuale vi sia stata la sostituzione della Commissione poiché, anche se esistessero le illegittimità evidenziate nel provvedimento impugnato, la procedura potrebbe essere rinnovata da parte della medesima Commissione.
Non motiva l’Università di Bologna per quali ragioni dovrebbe derogarsi al principio della immutabilità della Commissione nei pubblici concorsi in presenza di una mera irregolarità nella verbalizzazione di una prova.
Inoltre oblitera completamente le ragioni di pubblico interesse ad una sollecita conclusione della procedura, facendo ripartire quest’ultima dal momento della nomina della Commissione secondo l’iter previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 117/00, con conseguente rinnovazione della lunga e farraginosa procedura di elezione dei quattro membri da designarsi.
Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi Bologna – Alma Mater Studiorum ed il controinteressato che concludevano per il rigetto del ricorso.
Va preliminarmente sottolineato che l’Università non ha emesso il provvedimento per impedire a questo giudice di vagliare il ricorso presentato dall’attuale controinteressato e per il quale in data odierna è stata emessa una sentenza di cessata materia del contendere.
Il prof Pelliccioni ha chiesto a rettore un riesame della procedura e poiché il provvedimento, pur tempestivo quanto a scadenze procedimentali, è stato emanato dopo la scadenza del termine previsto per l’impugnazione innanzi al giudice amministrativo, ha dovuto presentare anche ricorso al TAR pena l’inoppugnabilità del provvedimento laddove non fosse stato annullato in autotutela.
La questione posta dai primi due motivi riguarda l’idoneità o meno dei verbali predisposti dalla Commissione a dare atto del compimento di tutte le operazioni che erano doverose per giungere alla valutazione completa dei candidati scegliendo alla fine quelli con il [#OMISSIS#] punteggio.
Il bando, chiedeva di valutare i titoli scientifici e didattici nonché il curriculum complessivo del candidato, le pubblicazioni scientifiche; vi doveva essere un colloquio sui lavori scientifici presentati ed una prova didattica.
L’art. 9, comma 3 del bando prevede: “Successivamente alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i candidati sostengono due prove che concorrono alla valutazione complessiva: un colloquio sui lavori scientifici presentati ed una prova didattica.” ; il comma 4: “Al termine di ogni prova, ciascun commissario esprime il proprio giudizio sulle prove orali di ciascun candidato, quindi la Commissione esprime il giudizio collegiale. Sulla base dei giudizi espressi sulla valutazione dei titoli e sulle prove, previa deliberazione assunta all’unanimità/maggioranza dei componenti, la commissione dichiara idonei non più di due candidati.”.
Nel verbale nr. 4 si evince solamente che è stata valutata la prova didattica di ciascuno dei sei candidati presentatisi alla prova nell’Allegato 3 del verbale. Per il resto solo dei primi due candidati in ordine di tempo ( Monaco e [#OMISSIS#] ) si dà atto che prima della prova didattica è stato discusso il curriculum; in ogni caso di nessun candidato è stato esplicitato un giudizio prima individuale e poi collegiale del curriculum scientifico. Solamente nel verbale 5 all’Allegato 4 si trovano i giudizi sintetici complessivi nei quali si trovano delle considerazioni sulla produzione scientifica di ogni candidato.
Il colloquio sui lavori scientifici, laddove si fosse svolto anche con i candidati per i quali la circostanza non risulta verbalizzata, non è stato in alcun modo oggetto di autonoma valutazione come sarebbe stato necessario dal momento che costituiva una delle due prove orali.
Il fatto che siano inseriti stringate valutazioni sul giudizio complessivo redatto in occasione della scelta dei due vincitori non sana la carenza sopra evidenziata, poiché il giudizio complessivo è la sintesi di giudizi particolari redatti in precedenza, ma se il colloquio sulla produzione scientifica non è mai stato oggetto di valutazione specifica, manca il sostrato di cui le scarne considerazioni contenute nell’Allegato 4 del verbale 5 dovrebbero essere il compendio.
Da ciò scaturisce un vizio di motivazione dell’atto, oltre alla violazione formale delle scansioni del concorso come richieste dal bando.
In proposito risulta pertinente la citazione giurisprudenziale contenuta nella memoria della difesa erariale e cioè TAR Lazio 122/2016; “Il verbale della Commissione di gara, al pari di quello della Commissione di concorso o della Commissione elettorale, costituisce l’esclusivo strumento di documentazione atto a conferire certezza legale alle operazioni compiute dalla Commissione medesima e non può pertanto essere integrato in base a dichiarazioni o atti successivi, non tipizzati, ovvero in base a documenti non espressamente richiamati dal verbale medesimo e non costituenti, perciò, parte integrante di esso “.
Peraltro non si è trattato di mere irregolarità che potessero essere sanate con un intervento successivo della Commissione; l’art. 5, commi 1 e 2, DPR 117/2000 così dispone: “1. Il rettore con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l’elenco dei candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa che possono essere chiamati ai sensi del comma 8.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.”.
La regolarizzazione può avvenire fino a quando il Rettore non ha accertato con proprio decreto la regolarità degli atti; laddove ciò sia avvenuto, come nel caso di specie, egli non può che ricorrere ad un atto di autotutela.
Il ricorrente insiste nell’affermare che la verbalizzazione sarebbe stata sintetica e, non essendo specificate nel bando particolari forme di verbalizzazione, al massimo essa potrebbe definirsi irregolare.
Ma non è necessario che il bando contenga disposizioni specifiche sulle modalità di verbalizzazione poiché esse si ricavano dalle regole generali di funzionamento di qualunque organo collegiale; la verbalizzazione dei concorsi universitari può essere sintetica e concludersi con un giudizio complessivo sulla carriera dei candidati purchè esso sia motivato.
Nella vicenda che ci occupa, su un punto essenziale del concorso, la valutazione della produzione scientifica, è incompleta in quanto manca il giudizio analitico dei singoli membri e quello collegiale.
Tale lacuna non può essere colmata con interpretazioni che puntano sulla conservazione degli atti.
Affrontando poi il terzo motivo, non appare pertinente il richiamo svolto al principio di immutabilità della Commissione nei pubblici concorsi.
Tale principio trova corretta applicazione quando si è in presenza di mere irregolarità nella verbalizzazione, ma quando siamo di fronte a vizi più sostanziali, come nel caso in esame, solo una nuova Commissione può assicurare il rispetto dei doveri di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, senza condizionamenti collegabili alla pregressa vicenda concorsuale.
Il ricorso va, in conclusione, respinto, ma la particolarità della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 20/03/2017