TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 9 maggio 2017, n. 657

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore ordinario-Valutazione titoli-Valore anzianità di servizio

Data Documento: 2017-05-09
Area: Giurisprudenza
Massima

In una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, l’anzianità di servizio, in sé considerata, è  estranea agli standard qualitativi definiti dal d.m. 4 agosto 2011, n. 344, non essendo  invocabile quale criterio preferenziale in assoluto ma, al più, quale criterio concorrente nell’ambito di una più ampia valutazione in ordine alle qualità dei candidati (la maggiore anzianità di servizio di un candidato presenta carattere certamente recessivo, a fronte della migliore attitudine di altro candidato a ricoprire la posizione messa a concorso).

Contenuto sentenza

N. 00657/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Martorella, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Trimarco, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40; 
contro
Università degli Studi di Pisa, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del 15 dicembre 2016 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università degli Studi di Pisa, adottata con verbale n. 14 e contenente la proposta di chiamata della prof. [#OMISSIS#] Greco come professore ordinario per il settore concorsuale 09/f2 “telecomunicazioni”, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla chiamata come professore di prima fascia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pisa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Greco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il professor [#OMISSIS#] Martorella, associato in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pisa, ha partecipato alla procedura indetta dall’ateneo di appartenenza, con decreto rettorale del 19 luglio 2016, per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel Settore concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni”, SSD ING-INF/03 “Telecomunicazioni”, da destinare, appunto, al predetto Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione.
La procedura si è conclusa, per quanto qui interessa, con la nomina della professoressa [#OMISSIS#] Greco, immessa in ruolo a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa, conforme alla proposta proveniente dal Consiglio di Dipartimento.
1.1. Il professor Martorella insorge avverso la nomina, della quale chiede l’annullamento sulla scorta di due motivi in diritto.
Con il primo, egli lamenta che il Consiglio di Dipartimento, nel formulare la proposta di chiamata, avrebbe arbitrariamente disatteso le indicazioni della commissione giudicatrice, incorrendo nella violazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010, nonché in eccesso di potere per difetto assoluto di attribuzione/incompetenza e difetto di motivazione. Dai giudizi individuali e collegiali della commissione emergerebbe, infatti, la chiara superiorità del suo profilo rispetto a quello della prof.ssa Greco.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole in maniera più specifica della totale mancanza di motivazione a sostegno della proposta di chiamata favorevole alla prof.ssa Greco.
1.2. Si è costituita in giudizio la controinteressata, la quale, oltre a confutare la fondatezza delle doglianze avversarie, spiega ricorso incidentale nei confronti dei giudizi espressi dalla commissione giudicatrice, con il dichiarato intento di “paralizzare” l’azione svolta dal ricorrente principale.
Il primo motivo di ricorso incidentale è volto a far valere l’illogicità e abnormità dei giudizi alla luce di un confronto comparativo dei curricula dei candidati, che mostrerebbe una netta superiorità del profilo della prof.ssa Greco, svilita invece dalla commissione.
Il secondo motivo tende a dimostrare che i giudizi sintetici espressi dalla commissione circa l’attività didattica, di ricerca e di pubblicazione dei candidati non rifletterebbero correttamente l’impianto motivazionale e il contenuto dei presupposti giudizi estesi, individuali e collegiali.
1.3. Ai gravami resiste l’Università degli Studi di Pisa.
1.4. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 22 marzo 2017 e trattenuta per la decisione sulla domanda cautelare proposta dal ricorrente principale, previo avvertimento alle parti circa la possibilità di una definizione del giudizio in forma semplificata.
2. La manifesta infondatezza del ricorso incidentale e, al contempo, l’evidente fondatezza dell’impugnazione principale autorizzano la pronuncia di sentenza a norma dell’art. 60 c.p.a..
2.1. Come detto, la ricorrente incidentale sostiene in primo luogo che la commissione giudicatrice avrebbe sottovalutato il suo profilo curricolare, mentre anche un superficiale confronto sarebbe sufficiente a dimostrarne la sua superiorità rispetto al profilo del prof. Martorella.
Al riguardo, osserva il collegio che la censura si risolve nell’affermazione della superiorità della prof.ssa Greco sulla scorta di una contrapposizione prevalentemente quantitativa fra i curricula dei due candidati. Al di là del rilievo che la controinteressata attribuisce al titolo di distinguished lecturer dell’IEEE, alla commissione non si contesta di aver trascurato uno o più degli elementi presenti nel suo curriculum: se così è, i presunti aspetti di illogicità del giudizio della commissione avrebbero dovuto essere denunciati mediante censure specificamente dirette a dimostrare la più elevata qualità (la manifesta superiorità) delle singole attività didattiche e di studio svolte dalla prof.ssa Greco a confronto di quelle svolte dal prof. Martorella: in mancanza, le sole differenze quantitative non assumono un ruolo determinante e, se pure esistenti (il ricorrente principale contesta i dati forniti dalla controinteressata), non consentono di ravvisare vizi nell’operato della commissione.
2.2. Critiche specifiche ai giudizi della commissione sono invece articolate con il secondo motivo di ricorso incidentale.
2.2.1. La commissione ha giudicato “molto buona” l’attività didattica del prof. Martorella e “buona” quella della prof.ssa Greco, con il voto dissenziente del commissario prof. [#OMISSIS#], il quale ha assegnato anche alla controinteressata lo stesso giudizio attribuito al ricorrente principale.
A monte, il giudizio collegiale esteso evidenzia effettivamente, in ordine al criterio a), un’attività “molto diversificata” per Greco e “sufficientemente diversificata” per Martorella, mentre, in ordine al criterio c), la prima risulta aver fatto parte di commissioni di laurea ed il secondo delle commissioni per gli esami di profitto.
Le ragioni della preferenza assegnata al ricorrente principale sono tuttavia agevolmente rinvenibili in relazione al criterio d), inerente quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale e di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato: la commissione qui rileva come il prof. Martorella abbia tenuto diversi corsi di formazione, partecipi regolarmente a un Master universitario internazionale ed offra regolarmente tutorial presso conferenze di riferimento del settore radar. Egli ha inoltre contribuito all’attivazione di un Dottorato in co-tutelle tra l’Università di Pisa e l’Università di [#OMISSIS#], e la sua attività in qualità di tutor di numerosi dottorandi testimonia una spiccata capacità nel formare futuri nuovi ricercatori sulle tematiche scientifiche che contraddistinguono la sua specializzazione.
Di contro, per la prof.ssa Greco la commissione registra l’organizzazione di programmi di formazione e la tenuta di diversi seminari in Italia e all’estero, anche con incarico ricevuto da società scientifiche di primo piano a livello internazionale.
È dunque evidente che, a fronte di una leggera superiorità della controinteressata relativamente ai due criteri di valutazione a) e c), per la commissione abbia rivestito un peso maggiore la superiorità di Martorella, essa sì apprezzabile ictu oculi, relativamente al criterio d). Né la prof.ssa Greco, la cui analisi del giudizio espresso dalla commissione è solo parziale, allega elementi obiettivi dai quali possa desumersi l’irragionevolezza della valutazione complessivamente così operata (ovvero l’irragionevolezza del giudizio a maggioranza circa il valore attribuibile all’attività didattica da lei svolta).
Neppure può sostenersi, per altro verso, che il giudizio collegiale finale per la prof.ssa Greco si discosti dal contenuto dei giudizi individualmente resi dai commissari (i commissari Paura e [#OMISSIS#] si limitano a prendere atto della partecipazione alle commissioni di laurea e a master di II livello, il solo commissario [#OMISSIS#], autore della dissenting opinion, enfatizza l’impegno rilevante della candidata sulla terza missione, in particolare in ambito internazionale).
2.2.2. Quanto alle attività di ricerca scientifica, i giudizi sintetici della commissione sono, rispettivamente, di “molto buono” per Greco e di “pressoché ottimo” per Martorella.
Il giudizio collegiale riferito alla controinteressata non mostra segni di apprezzabile discontinuità rispetto ai giudizi individuali, atteso che all’ottima consistenza, intensità e continuità temporale dell’attività scientifica, concordemente riconosciute dai commissari, corrisponde un altrettanto concorde giudizio sul valore non apicale dell’attitudine all’organizzazione, direzione e coordinamento (“discreta” per i proff. Paura e [#OMISSIS#], “buona” per il prof. [#OMISSIS#]), di modo che il giudizio sintetico di “molto buono” appare idoneo a rappresentare la media dei giudizi individuali assegnati ai due criteri in questione.
Tanto premesso, dal raffronto dei giudizi collegiali estesi si evince una sostanziale parità di valutazioni in ordine ai criteri c) e d) (anche se a Greco si dà atto di aver assunto, a differenza di Martorella, ruoli di responsabilità nelle società scientifiche di riferimento), cui fa riscontro la superiorità di Martorella in ordine al criterio b): al ricorrente principale si riconosce un’ottima attitudine all’organizzazione, direzione e coordinamento di attività di ricerca, mentre è discreta l’attitudine organizzativa di Greco. Quest’ultima può altresì vantare la posizione di responsabilità assunta in progetti di ricerca finanziati da vari soggetti, ma per Martorella è segnalata la responsabilità di “numerosi” progetti di ricerca “di elevato valore economico”, oltre al ruolo di chair assunto nel gruppo di ricerca NATO SET-196 e all’intensa attività di trasferimento tecnologico, compresa la partecipazione ad uno spin-off.
Il criterio e) fa segnare invece la superiorità di Greco, stante l’ “elevato valore” di riconoscimenti e premi ricevuti, contro il “buon valore” dei riconoscimenti ricevuti da Martorella.
Tenuto conto che, per il criterio a), la situazione appare di sostanziale equivalenza (all’ottima consistenza, ottima intensità e ottima continuità temporale di Greco, rispondono l’ottima consistenza con buona intensità e continuità, certamente in forte crescita, di Martorella), la complessiva, leggera superiorità di Martorella appare ancora una volta frutto di una valutazione ampiamente discrezionale che non presenta profili di illogicità o irragionevolezza manifeste.
2.2.3. Venendo, infine, alle pubblicazioni, la commissione ha riconosciuto al prof. Martorella ottimo rigore metodologico e ottima originalità nelle soluzioni, mentre ottimo è il rigore e buona l’originalità delle pubblicazioni della prof.ssa Greco, la quale vanta però un numero superiore di citazioni (750 contro 550). Il contributo individuale ai lavori presentati è molto buono per Greco e ottimo per Martorella, la cui piena maturità e autonomia scientifica è confermata, ad avviso della commissione, dalla presentazione di due lavori a singolo nome.
Nel bilanciamento dei diversi elementi disponibili, la commissione è pervenuta per entrambi i candidati al giudizio sintetico di “ottimo”, che rispecchia adeguatamente la compresenza di profili di superiorità ora dell’uno, ora dell’altra, in relazione ai diversi criteri valutativi applicati.
Nessun elemento di incongruenza, in definitiva, è desumibile dal tentativo della controinteressata di parcellizzare artificiosamente i giudizi espressi dalla commissione, anziché coglierne il valore d’insieme. Tentativo che si traduce di fatto nell’inammissibile pretesa di sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, opinabile ma – per le ragioni esposte – non immotivato, né inattendibile, e, come tale, integrante espressione insindacabile di merito amministrativo.
3. Venendo all’esame del ricorso principale, si è già osservato come i giudizi espressi dalla commissione giudicatrice mostrino una leggera, ma chiara superiorità del profilo del prof. Martorella su quello della prof.ssa Greco. Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ha, nondimeno, deliberato di proporre la chiamata della prof.ssa Greco.
Nel fare ciò, esso ha dapprima preso atto – si veda il verbale del 15 dicembre 2016 – della posizione assunta dal gruppo dei professori ordinari del settore SSD ING/INF-03 ed esposta dal decano prof. Reggiannini, favorevoli alla chiamata del prof. Martorella a maggioranza di quattro su sei, in conformità ai giudizi espressi dalla commissione.
A seguire, l’intervento del prof. Berizzi, il quale ha illustrato le proprie considerazioni in ordine ai profili dei due candidati sulla scorta non soltanto dei lavori della commissione, ma anche dei materiali aggiuntivi forniti al Consiglio dal Direttore del Dipartimento e dai professori Reggiannini e [#OMISSIS#], attestanti, in particolare, la migliore qualità della didattica del prof. Martorella secondo il giudizio degli studenti, elemento assente nelle valutazioni della commissione, perché da questa non conosciuto. Il prof. Berizzi ha anche illustrato le dinamiche che hanno condotto il gruppo dei professori ordinari in TLC a non assumere una posizione unanime circa l’operato della commissione.
L’intervento del prof. Berizzi è stato peraltro confutato dal prof. Gini.
Della successiva discussione tra i professori [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Reggiannini, Gini, Corsini, Saletti, Bicchi, Lopriore e Innocenti, il verbale lascia emergere che il dibattito ha riguardato la possibilità di avvalersi dell’anzianità di servizio quale criterio preferenziale idoneo a supportare la proposta di chiamata, eventualmente in difformità dai giudizi espressi dalla commissione.
Infine, dopo una “pausa di riflessione” protrattasi dalle 18,10 alle 18,40, il Consiglio si è nuovamente riunito e ha deliberato a maggioranza la proposta di chiamata della prof.ssa Greco, messa in votazione dal Presidente.
Come si vede, per quel che risulta dalla documentazioni in atti, dei quattro candidati esaminati e tutti dichiarati idonei dalla commissione, il Consiglio di Dipartimento ha preso in concreta considerazione per la nomina i soli professori Martorella e Greco, intorno ai cui nomi si è diviso. Rimangono tuttavia oscure le ragioni per le quali la preferenza finale, rimessa al Consiglio dall’art. 8 del regolamento di ateneo, sia ricaduta sulla odierna controinteressata.
La totale assenza di motivazione sul punto non può, d’altro canto, essere supplita mediante il rinvio per relationem fatto dalla delibera ai giudizi espressi dalla commissione giudicatrice, che, è appena il caso di ripeterlo, depongono semmai in favore della chiamata del prof. Martorella. Del pari non soccorre il rinvio al curriculum dei candidati, che costituisce una mera clausola di stile, nella misura in cui non consente in alcun modo di conoscere quale degli aspetti ricavabili dal suo curriculum abbia indotto il Consiglio a preferire la prof.ssa Greco.
Per inciso, la preferenza non potrebbe considerarsi legittimamente orientata dalla maggiore anzianità di servizio, criterio oggetto di confronto interno al Consiglio di Dipartimento, ma del quale, stanti le rilevate carenze motivazionali della delibera di chiamata, non è noto se e perché possa aver costituito criterio dirimente.
L’anzianità, in sé considerata, è infatti estranea agli standard qualitativi definiti dal d.m. 4 agosto 2011, n. 344 (cui si riferisce il regolamento adottato dall’Università di Pisa in attuazione dell’art. 18 l. n. 240/2010 ed ai quali, nello specifico, rinvia altresì il bando per la copertura del posto assegnato alla prof. Greco), ed, in termini generali, non è invocabile quale criterio preferenziale in assoluto, ma, al più, quale criterio concorrente nell’ambito di una più ampia valutazione in ordine alle qualità dei candidati (si vuol dire che la maggiore anzianità di servizio di un candidato presenta carattere certamente recessivo, a fronte della migliore attitudine di altro candidato a ricoprire la posizione messa a concorso).
4. In forza delle considerazioni che precedono, assorbite le eccezioni pregiudiziali sollevate dal ricorrente principale, l’impugnazione incidentale spiegata dalla controinteressata prof.ssa Greco deve essere respinta.
Va invece accolto il ricorso principale, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati a partire dalla proposta di chiamata della prof.ssa Greco, formulata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione. L’Università di Pisa provvederà, pertanto, al riesame nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, tenendo conto delle rilevazioni e considerazioni sopra svolte e corredando la nuova proposta di adeguata motivazione della scelta effettuata.
4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso incidentale e, in accoglimento di quello principale, annulla gli atti impugnati nei sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.
Condanna l’Università degli Studi di Pisa e la controinteressata prof.ssa [#OMISSIS#] Greco alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente principale, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge, a carico di ciascuna parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Pozzi, Presidente
[#OMISSIS#] Massari, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/05/2017