Alla luce della condivisibile e costante giurisprudenza, i criteri elencati all’art. 4, comma 2, d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117, costituiscono un elenco di parametri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche (e del curriculum) posti in ordine decrescente di importanza; sicchè, una volta valutati da parte della commissione, l’originalità ed innovatività dell’opera (lett. a), l’apporto individuale del candidato (lett. b), la congruenza con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare (lett. c), può essere assorbita la valutazione della diffusione dell’opera (lett. d), siccome ininfluente a modificare il giudizio già espresso in base ai criteri delle precedenti lett. a), b) e c). In altre parole, la diffusione dell’opera nell’ambito della comunità scientifica, il grado di tale diffusione, il livello di apprezzamento espresso dalla comunità scientifica sull’opera sono elementi che, se esistenti, contribuiscono all’assegnazione di un punteggio aggiuntivo, ma l’insussistenza di tali elementi non impedisce la valutazione dell’opera da parte della commissione di concorso alla luce degli altri precedenti e prioritari criteri.
TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 23 marzo 2016, n. 179
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Valutazione pubblicazioni
N. 00179/2016 REG. PROV.COLL.
N. 00127/2010 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2010, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. L [#OMISSIS#] Chiarinelli, Chiara Mestichelli, con domicilio eletto presso Avv. [#OMISSIS#] Ciuffetelli in L’Aquila, Via Avezzano, 11 – Pal. B Scala D;
contro
Universita’ degli Studi de L’Aquila, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. [#OMISSIS#];
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio,
per l’annullamento
del decreto rettorale n.2380-2009 del 21/12/2009 recante l’approvazione valutazione comparativa a n.1 posto di ricercatore universitario di ruolo;
-del verbale di valutazione del 28 novembre 2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi de L’Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] partecipava alla procedura comparativa per il conferimento di un posto di ricercatore universitario di ruolo per il settore scientifico disciplinare (secs-p/02) politica economica, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi dell’Aquila.
Il bando, all’art. 11, prevedeva che lo svolgimento di due prove scritte, da sostenersi al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
Con specifico riferimento alla valutazione dei titoli il bando, all’art.10, prevedeva, che “ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge 230 del 4 novembre 2005, le Commissioni giudicatrici sono tenute a valutare come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti…”.
Nella prima riunione del 16 novembre 2007 la Commissione esaminatrice fissava i seguenti criteri per la valutazione dei titoli:
a) Originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) Apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) Congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare della presente procedura o con tematiche interdisciplinari che la ricomprendono;
d) Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
e) Continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.
In applicazione del bando, la Commissione specificava, altresì, di tenere in considerazione quanto stabilito dall’art. 4, comma 4, del d.p.r. 23 marzo 2000, n.117 e di quanto stabilito dall’art.1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n.230, il quale prevede che sono valutati, tra gli altri, come titoli preferenziali, il dottorato di ricerca.
La commissione procedeva dapprima alla valutazione dei titoli, poi procedeva allo svolgimento delle prove scritte e della prova orale ed, infine, procedeva alla valutazione finale di ogni candidato, tenuto conto della “produzione scientifica”, della “attività di ricerca”, del “curriculum didattico e dei servizi prestati”, “dei giudizi riportati dai singoli membri della commissione e delle valutazioni collegiali espresse nelle singole riunioni”. Sulla base di tali criteri, ai fini della valutazione comparativa la Commissione esprimeva dunque il giudizio finale e riteneva: “il candidato Ciarli [#OMISSIS#] di livello appena sufficiente”, “il candidato Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di livello sufficiente”, “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di buon livello”, “la candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di ottimo livello”.
La Commissione deliberava vincitrice all’unanimità la dott.ssa [#OMISSIS#].
Con decreto rettorale n.1207 del 9 gennaio 2008 erano approvati gli atti di valutazione della procedura comparativa ed era dichiarata vincitrice della predetta selezione la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Con ricorso notificato il 19 febbraio 2010 e depositato il successivo 9 marzo 2010 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava il menzionato decreto rettorale, nonché i verbali di valutazione e relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice.
Con sentenza 3 giugno 2009, n.255, questo Tribunale accoglieva il ricorso del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e annullava gli esiti della procedura comparativa, avendo accertato che la Commissione, in violazione dell’art. 1, comma 7 , della legge 230/2005, non aveva valutato, come titolo preferenziale in possesso in capo al dott. [#OMISSIS#], del titolo di dottore di ricerca, attribuendo, di contro, tale titolo alla dott.ssa [#OMISSIS#], senza che la stessa l’avesse conseguito. Questo T.a.r. respingeva la tesi della controinteressata secondo cui le valutazioni dei titoli avrebbero assunto rilievo solo in presenza di prove di esame equivalenti tra i vari candidati, circostanza non verificatasi nel caso di specie, ove nelle due prove scritte ed in quella orale avrebbe prevalso di gran lunga il rendimento della dott.ssa [#OMISSIS#]. Al riguardo, la sentenza n.255/2009 statuiva che, sebbene non fosse in discussione tale prevalenza, non sussiste, né nelle norme di settore né nella lex specialis, alcuna disposizione generale che disponga la prevalenza assoluta delle prove scritte, “quasi che nei concorsi per titoli ed esami i primi possano trovare un qualche rilievo solo nei casi di parità valutativa delle prove d’esame (circostanza tra l’altro non proprio semplice a verificarsi) né si vede perché mai in assenza di previsioni ad hoc tale gerarchia valutativa debba presumersi” (sentenza T.a.r. Abruzzo, L’Aquila, n. 255/2009).
Con la sentenza n.255/2009 era, peraltro, acclarata l’illegittimità della valutazione comparativa per i seguenti ulteriori vizi:
-per avere la Commissione considerato unitariamente scritti prodotti dalla dott.ssa [#OMISSIS#] insieme ad altri autori, senza un previo scorporo degli effettivi apporti della candidata;
-in virtù della “precaria motivazione sui titoli prodotti dal ricorrente”, “data l’effettiva carenza di specifiche considerazioni comparative”.
In esecuzione della sentenza, in data 28 novembre 2009, si riuniva la medesima commissione esaminatrice, composta dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (presidente), Carlofilippo Frateschi (commissario) e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lotto (segretario) e procedeva alla rinnovazione della valutazione dei titoli della dott.ssa [#OMISSIS#], del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e degli altri ricorrenti risultati vittoriosi in separati giudizi definiti con sentenze T.a.r. Abruzzo, L’Aquila, numeri 253/2009, 254/2009.
All’esito di tale rinnovata valutazione risultava vincitrice ancora una volta la dott.ssa [#OMISSIS#].
Gli esiti del nuovo giudizio di valutazione, unitamente al decreto 21 dicembre 2009, n.2380, con il quale il rettore dell’Università degli studi dell’Aquila Prof. [#OMISSIS#] di Orio approvava gli atti della procedura comparativa e dichiarava vincitrice la candidata [#OMISSIS#], sono stati impugnati dal dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con il ricorso in epigrafe, notificato in data 19 febbraio 2010 e depositato il 9 marzo 2010.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
Ia) violazione art.1, comma 7, della legge 230 del 2005, dell’art.4 del d.p.r. 117 del 2000, perché la Commissione avrebbe omesso, ancora una volta, di attribuire al dottorato di ricerca del dott. [#OMISSIS#] il valore di titolo preferenziale e di valutare separatamente ogni altro titolo in possesso dei candidati;
Ib) la Commissione, in violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990 e con sviamento di potere avrebbe rinnovato il giudizio al solo fine di svalutare i titoli (dottorato, pubblicazioni, attività pregresse) del dott. [#OMISSIS#], in modo da rendere insignificante la carenza di titoli e pubblicazioni valutabili in capo alla dott.ssa [#OMISSIS#], dotando quindi la nuova valutazione di una motivazione solo apparente;
Ic) violazione del D.M. 18 marzo 2005 ed eccesso di potere nel giudizio di non inerenza della pubblicazione (“Analisi econometrica sui tassi di interesse a breve termine nell’area euro…”) del dott. [#OMISSIS#] al settore scientifico disciplinare di Politica economica, perché il tema trattato sarebbe compatibile con la disciplina oggetto di concorso e ciò risulterebbe confermato anche dalla circostanza che la stessa commissione aveva scelto un simile argomento per la traccia di uno dei temi non sorteggiati delle prove scritte (“commento di due grafici tratti dal Bollettino mensile della BCE relativi ai tassi di interesse dell’area euro…”);
Id) eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto la Commissione nel rinnovato giudizio, pur avendo ritenuto non valutabili le pubblicazioni della dott.ssa [#OMISSIS#], in quanto edite a firma congiunta, ne abbia poi esaminato il contenuto;
II) violazione dell’art.10 del bando, dell’art.4, commi 2, 3, 4 del d.p.r. 23 marzo 2000, n.117, difetto di istruttoria per mancata valutazione “dell’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri”; la Commissione avrebbe omesso di valutare separatamente tale titolo ovvero l’attività svolta dal dott. [#OMISSIS#] presso la Banca centrale europea e presso l’ABI e avrebbe omesso, altresì, di comparare tale attività con l’ attività extra ambito accademico dichiarata dalla dott.ssa [#OMISSIS#] relativa all’esperienza di “collaboratore di agenzia nei settori assicurativo, finanziario, bancario” presso l’Agenzia di Sulmona della Ras- Rasbank;
III) violazione dell’art.5 d.p.r. 117/2000, perché il Rettore avrebbe dovuto rilevare le illegittimità in cui la Commissione era incorsa e non avrebbe dovuto quindi approvare gli esiti della valutazione;
IV) violazione dell’art.1 del bando, dell’art.4, commi 2, 3, 4 del d.p.r. 23 marzo 2000, n.117, nonché eccesso di potere sotto vari profili perché, nonostante l’espressa previsione quale requisito e criterio di valutazione della conoscenza della lingua straniera (inglese), nessuna valutazione sarebbe stata espressa in ordine alla conoscenza e al livello di conoscenza in possesso dei candidati,
V) violazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990, per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento di potere, perché l’attività della Commissione sarebbe frutto di un’ <>, sicché, nonostante il Rettore avesse espressamente richiesto di conformarsi alla sentenza del T.a.r. n.255/2009, il procedimento valutativo avrebbe avuto <> (pag. 25 del ricorso); di conseguenza il giudizio finale risulterebbe <> ove dichiara vincitrice l’unica tra i candidati che non avrebbe avuto titoli e pubblicazioni, pur a fronte di valutazioni degli elaborati scritti sostanzialmente positive per tutti e quattro i candidati presentatisi a sostenere le prove, né la Commissione avrebbe potuto dare maggior rilievo alle prove scritte piuttosto che ai titoli, in quanto tale possibilità non sarebbe data né dalla legge né dal bando né dai criteri che la stessa commissione aveva fissato né risulta suffragata dai verbali ove non si rinverrebbe alcuna motivazione atta ad accordare un privilegio alle prove piuttosto che ai titoli.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Università degli studi dell’Aquila, che ha affidato le proprie difese alla relazione rettore dell’Università Prof. [#OMISSIS#] di Orio, il quale ha chiarito che la dott.ssa [#OMISSIS#] è stata preferita al dott. [#OMISSIS#]:
-perché il dottorato in possesso del ricorrente “non ha contenuti univocamente economici”;
– per la superiorità del giudizio “più che buono” conseguito dalla dott.ssa [#OMISSIS#] nelle prove d’esame rispetto al giudizio “di buon livello” attribuito al candidato [#OMISSIS#].
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Per una compiuta ed esaustiva esposizione della questione sottoposta a questo Giudicante e delle ragioni del deciso, gioverà illustrare sinteticamente il quadro normativo di riferimento e l’interpretazione datane dalla giurisprudenza.
Il d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117 (regolamento recante le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori), all’art. 4, rubricato “lavori delle commissioni esaminatrici”, al comma 2 stabilisce i seguenti criteri tassativi ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo del candidato:
< b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare>> (art. 4 cit, comma 2)>>.
Il successivo comma 4, dell’art. 4 dello stesso d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117, poi, elenca una serie di titoli “da valutare specificamente nelle valutazioni comparative”, tra i quali: “l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri”( c) e “i titoli di dottore di ricerca”.
Alla luce della condivisibile e [#OMISSIS#] giurisprudenza (ex multis: C. Stato, sez. VI, 24-11-2011, n. 6209) i criteri elencati al sopra citato comma 2 costituiscono un elenco di parametri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche (e del curriculum), posti in ordine decrescente di importanza; sicché, una volta valutati da parte della commissione, l’originalità ed innovatività dell’opera (lett. a), l’apporto individuale del candidato (lett. b), la congruenza con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare (lett. c), può essere assorbita la valutazione della diffusione dell’opera (lett. d), siccome ininfluente a modificare il giudizio già espresso in base ai criteri delle precedenti lett. a) b) e c). In altre parole, la diffusione dell’opera nell’ambito della comunità scientifica, il grado di tale diffusione, il livello di apprezzamento espresso dalla comunità scientifica sull’opera sono elementi che, se esistenti, contribuiscono all’assegnazione di un punteggio aggiuntivo, ma l’insussistenza di tali elementi non impedisce la valutazione dell’opera da parte della commissione di concorso alla luce degli altri precedenti e prioritari criteri.
Ciò che invece è insuscettibile di essere assorbito nel giudizio della commissione e necessita di autonoma e specifica valutazione, alla stregua della norma regolamentare citata, è il possesso dei titoli elencati al successivo comma 4 dell’art.4 del d.p.r. 117 del 2000.
Anche l’art.1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ratione temporis vigente prevede che, per la copertura dei posti di ricercatore, è valutato come titolo preferenziale, il conseguimento del dottorato di ricerca.
2.- La prescrizione normativa relativa alla necessità di attribuire autonoma e specifica valutazione all’ “attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri” e ai “titoli di dottore di ricerca” è stata recepita sia nell’art. 10 nel bando di concorso sia nei criteri di valutazione dei titoli predeterminati nella riunione del 16 novembre 2007, ove la Commissione afferma per ben due volte di tener conto di quanto previsto nel comma 4 dell’art.4 del D.P.R. 117/2000.
Ora, nella fattispecie, la Commissione giudicatrice nella prima valutazione, poi censurata da questo T.a.r. con sentenza n. 255/2009, aveva attribuito il titolo di dottore di ricerca alla dott.ssa [#OMISSIS#], senza che la stessa avesse ancora conseguito tale titolo, e, nella rinnovata valutazione imposta dalla medesima sentenza, la stessa Commissione ha, da un lato, formalmente dato atto della mancanza di tale titolo in capo alla dott.ssa [#OMISSIS#] ( la Commissione rilevava che la stessa era “in attesa di sostenere l’esame per il conseguimento del Dottorato in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari”), tant’è che la stessa nel giudizio collettivo relativo alla valutazione del percorso formativo riceveva il giudizio “appena positivo”, dall’altro, pur riconoscendo il possesso in capo al dott. [#OMISSIS#] il titolo di dottore di ricerca in “Storia e teoria dello sviluppo economico”, nel “giudizio collettivo” dei titoli e delle pubblicazioni, esprimeva “un giudizio positivo, pur riscontrando che il dottorato conseguito dal candidato non ha contenuti univocamente economici”.
Nella rinnovata e conclusiva “valutazione finale” del dott. [#OMISSIS#], dunque, la Commissione, tenuto conto del “giudizio positivo” attribuito al [#OMISSIS#], nella valutazione del suo “percorso formativo”, della sua “produzione scientifica”, della sua “attività di ricerca” e del “giudizio positivo” attribuito al candidato [#OMISSIS#] sia nelle prove scritte sia nella prova orale ha ritenuto l’odierno ricorrente di “buon livello” ai fini della procedura comparativa.
Con riferimento alla dott.ssa [#OMISSIS#], nella rinnovata e conclusiva “valutazione finale”, tenuto conto del giudizio “appena positivo” conseguito dalla stessa nella valutazione del “percorso formativo e della attività di ricerca”, delle sue “esperienze didattiche”, del “parere ampiamente positivo” e “molto positivo” conseguito nelle prove scritte, del “giudizio positivo” conseguito nella prova orale, ha espresso il seguente giudizio finale: “complessivamente, in base ai giudizi espressi dai singoli membri della Commissione ed alle valutazioni collegiali espresse nelle singole riunioni, la Commissione ritiene la candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di livello più che buono ai fini della presente procedura comparativa, avendo la stessa mostrato, nel corso delle prove scritte, un notevole grado di maturazione scientifica, di capacità analitica e di conoscenza della letteratura sulle tematiche specifiche del SSD di cui al presente bando ed essendosi pertanto la candidata complessivamente ed inequivocabilmente posta in una posizione comparativamente superiore a quella di tutti gli altri candidati”.
Invero, osserva il Collegio, la Commissione incorreva nuovamente nella violazione del bando, nonché dell’art.1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ratione temporis vigente, che, non lasciavano residuare alcun margine di discrezionalità nell’attribuzione della preferenza al candidato in possesso del titolo di dottore di ricerca.
Va peraltro evidenziato che né la previsione normativa né il bando condizionano l’attribuzione della preferenza alla previa valutazione della congruità dei “contenuti” del dottorato di ricerca.
Di conseguenza, nella comparazione tra candidati al posto di ricercatore universitario, in corretta e doverosa applicazione del chiaro disposto normativo e dell’art.10, comma 3 del bando di concorso, la Commissione era tenuta a preferire il candidato in possesso del titolo di dottore di ricerca.
Ritiene, infatti, il Collegio che la congruità del dottorato conseguito con il settore scientifico disciplinare oggetto di concorso non può elidere la preferenza riconosciuta dalla legge e dal bando al candidato in possesso del titolo di dottore di ricerca, ma può semmai giustificare una diversa parametrazione dei punteggi da attribuire al titolo di dottore di ricerca e l’attribuzione di un peso maggiore al conseguimento del dottorato in un ambito disciplinare congruente con quello oggetto della procedura, sempreché tale criterio di valutazione sia stato predeterminato a monte dalla lex specialis o dalla Commissione nella riunione preliminare.
Ma non è questa l’ipotesi che ricorre nel caso in esame sia perché non era stato prestabilito alcun criterio di valutazione di tal genere, ma soprattutto perché non si trattava di valutare la congruità dei dottorati di ricerca, ma occorreva comparare un candidato in possesso del titolo di dottore di ricerca e una candidata priva di tale titolo.
Né il [#OMISSIS#] giudizio conseguito da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nelle prove d’esame avrebbe potuto invertire l’ordine di preferenzialità stabilito dal legislatore e dal bando in favore del dottorato, anche perché, come già rilevato da questo Tribunale con la sentenza n. 255/2009, non vi è alcuna disposizione generale che disponga la prevalenza assoluta delle prove sui titoli.
Invero, in presenza della gerarchia prestabilita a monte dall’art. 10, comma 3, del bando in favore del dottorato di ricerca ed in assenza di gerarchie valutative prestabilite tra prove d’esame e titoli, la Commissione avrebbe dovuto riconoscere tale preferenzialità in favore del candidato [#OMISSIS#], in possesso del titolo di dottore di ricerca.
La nuova valutazione della Commissione era vincolata da quanto statuito da questo Tribunale con la sentenza n.255/2009, che, per l’appunto, aveva statuito che “nessuna prevalenza potrà mai essere riconosciuta al candidato che, pur primeggiando di poco negli esami, presenti un quadro gravemente deficitario di titoli scientifici a fronte di alti livelli di eccellenza ascrivibili ad uno od alcuno dei concorrenti”.
3.- Altra censura meritevole di accoglimento riguarda il difetto di istruttoria e di violazione dell’art.10 del bando e dell’art.4, comma 4, lett. c) del d.p.r. 23 marzo 2000, n.117.
Come sopra chiarito, i titoli elencati al comma 4 dell’art. 4 del d.p.r. n. 117/2000, tra i quali, “l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri” (lettera c) sono insuscettibili di essere assorbiti, ma devono essere valutati specificamente dalle Commissioni giudicatrici.
Il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] aveva presentato in sede concorsuale lettere di presentazione atte a documentare attività svolte presso la Banca centrale europea e presso l’Associazione bancaria italiana.
Tuttavia, dalla lettura del verbale del 28 novembre 2009 non vi è traccia della avvenuta valutazione di tale attività da parte della Commissione.
4.- Parimenti fondate sono le censure con le quali il ricorrente lamenta che non è possibile ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione nella formulazione dei giudizi finali, che sarebbero, peraltro, viziati da eccesso di potere sotto vari profili.
Invero, la «valutazione comparativa» che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. La motivazione della scelta di proclamare vincitore un candidato piuttosto che un altro si rende necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale non emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di uno dei candidati.
Nella specie, dal raffronto dei giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] emerge la preponderanza del primo in relazione alla valutazione dei titoli, confermata dal giudizio collettivo della Commissione di “positivo” rispetto al giudizio collettivo di “appena positivo” attribuito alla candidata [#OMISSIS#].
Pertanto, la Commissione, violando le disposizioni sopra richiamate, nonché i criteri fissati da questo Tribunale ai fini del riesercizio del potere di valutazione, ha nuovamente attribuito preferenza ai risultati delle prove d’esame, nelle quali alla [#OMISSIS#] era attribuito il giudizio di “molto positivo” (prove scritte) e “positivo” nella prova orale, mentre al candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] era attribuito in giudizio “positivo”.
Invero, la sentenza n.255/2009 emessa da questo Tribunale dava per acquisita la preminenza del ricorrente rispetto alla controinteressata, in virtù del possesso in capo al primo del titolo di dottore di ricerca, ed imponeva all’organo consultivo di ricercare nuove e convincenti ragioni per una scelta opposta, attraverso una rinnovata e motivata comparazione tra i due candidati (Baccarini e [#OMISSIS#]), che tenesse conto: della mancanza del titolo di dottore di ricerca in capo alla dottoressa [#OMISSIS#], della non valutabilità delle pubblicazioni presentate dalla stessa, in quanto a firma congiunta e non scorporabili quanto all’apporto della candidata.
La commissione giudicatrice, tuttavia, si è limitata a ritenere non valutabili le pubblicazioni della [#OMISSIS#], a ritenere non valutabile uno dei tre lavori del Baccarini e ha omesso di valutare gli altri titoli del Baccarini, riconfermando la scelta precedente con le argomentazioni che l’avevano implicitamente fondata, relative al [#OMISSIS#] giudizio conseguito dalla candidata [#OMISSIS#] nelle prove scritte.
Ovviamente non si intende certo qui affermare che il titolo di dottore di ricerca imponesse senz’altro un’irretrattabile condizione di prevalenza, senza alcuna valutazione dei risultati delle prove scritte, ma neppure si può condividere quanto avvenuto, e cioè che tale titolo, che avrebbe dovuto essere considerato ex lege preferenziale a prescindere dall’oggetto del dottorato conseguito, sia stato considerato un limite, in quanto non conseguito in materia avente “contenuti univocamente economici” ed uno svantaggio, nel raffronto con un’altra aspirante, priva di tale titolo di preferenza.
Né allo stesso modo appare logico accettare che, nel confronto comparativo, a fronte del possesso di almeno due pubblicazioni valutabili in capo al candidato Baccarini e di alcuna pubblicazione valutabile in capo alla candidata [#OMISSIS#], la Commissione abbia ritenuto comunque prevalente il giudizio sulle prove scritte, nelle quali, peraltro, dalla lettura dei verbali, tra i due candidati non emerge una marcata e significativa differenziazione di giudizio a vantaggio della candidata [#OMISSIS#].
Va peraltro condivisa la doglianza con la quale parte ricorrente assume che la nuova valutazione manchi di motivazione ovvero sia dotata di una motivazione solo apparente e sia viziata da eccesso di potere per sviamento, in quanto tesa a svilire i titoli del [#OMISSIS#].
Anche il nuovo provvedimento, osserva il Collegio, manca di quegli elementi integrativi che avrebbero dovuto spiegare le ragioni della prevalenza della [#OMISSIS#] sul [#OMISSIS#], mentre invece si è semplicemente riproposto, con minime variazioni di forma e specificazioni atte a svilire i titoli del [#OMISSIS#], lo stesso sviluppo concettuale che aveva caratterizzato la precedente valutazione già oggetto di annullamento.
L’operazione di svalutazione dei titoli del [#OMISSIS#], sintomo di eccesso di potere per sviamento, appare “ictu oculi” se si confrontano i giudizi individuali espressi dai singoli commissari nella prima valutazione, con i giudizi espressi in sede di rinnovata valutazione dopo l’annullamento della proclamazione della vincitrice.
Nel giudizio individuale del 17 dicembre 2007 il commissario Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con riferimento al candidato [#OMISSIS#] esprime la seguente valutazione:
<>.
Lo stesso Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel rinnovare la valutazione delle pubblicazioni di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dopo aver ritenuto non valutabile uno dei tre scritti presentati, in quanto non costituisce pubblicazione secondo i criteri indicati dallo stesso TAR Abruzzo, esprime il seguente diverso e deteriore giudizio: << Una delle altre due pubblicazioni (“Analisi econometrica sui tassi di interesse a breve termine dell’area Euro: un’applicazione con cambiamenti di regime”) appare assai poco congruente con la declaratoria del SSD di cui al bando. Il lavoro apparso su una collana di working papers dell’Università dell’Aquila presenta una review della letteratura relativa ai modelli di economia finanziaria con alcune estensioni>>.
Nel giudizio individuale del 17 dicembre 2007 il commissario Prof. [#OMISSIS#] Frateschi con riferimento al candidato [#OMISSIS#] esprime la seguente valutazione: <>.
Lo stesso Prof. [#OMISSIS#] Frateschi, nel rinnovare la valutazione delle pubblicazioni di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in data 28 novembre 2009, dopo aver ritenuto non valutabile uno dei tre scritti presentati, esprime il seguente diverso e deteriore giudizio, allineandosi alle medesime considerazioni espresse dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]: <>.
Gli stessi lavori, che prima erano stati valutati positivamente, in quanto considerati “interessanti” ed espressivi di una “buona capacità di utilizzare tecniche di analisi quantitativa”, nel rinnovato giudizio allo stesso commissario appaiono semplicemente incongruenti.
Nel giudizio individuale del 17 dicembre 2007 il commissario dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lotto sempre con riferimento ad [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] esprime la seguente valutazione positiva:<>.
Nel rinnovare il proprio giudizio individuale sui lavori di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], lo stesso commissario dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Lotto esprime anche lui il seguente diverso e deteriore giudizio rispetto a quello già formulato in sede di prima valutazione:<>.
Anche qui, per una medesima pubblicazione, che nel primo giudizio era ritenuta di “notevole interesse” ed espressiva di una “adeguata conoscenza”, nel rinnovato giudizio, allo stesso commissario appare semplicemente incongruente e “la conoscenza dell’impianto teorico dei modelli di economia finanziaria” da “adeguata” diviene “sufficiente”.
5.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte, assorbita ogni ulteriore doglianza, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Ai fini della rinnovazione della valutazione, il Collegio ritiene opportuno che sia nominata una diversa commissione esaminatrice, che dovrà limitarsi ad effettuare una valutazione comparativa dei candidati [#OMISSIS#] e Baccarini, alla luce di quanto sopra evidenziato.
Le spese di lite, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono poste esclusivamente a carico dell’Università, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università degli studi dell’Aquila al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di Euro 2000,00, oltre oneri e accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Abbruzzese, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)