In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario, non è valutabile l’abilitazione scientifica nazionale , e ciò non solo alla luce del disposto di cui all’art. 16, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, che la rende valutabile solo per la chiamata nel ruolo dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, ma anche ai sensi dell’art. 2, d.m. 243/2011, atteso che detta abilitazione non è contemplata in nessuna delle previsioni ivi contenute e sicuramente non è catalogabile quale “premio o riconoscimento nazionale o internazionale per l’attività di ricerca”.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 12 febbraio 2016, n. 416
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Valutazione abilitazione scientifica nazionale
N. 00416/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01834/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1834 del 2015, proposto da Enea [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Serena Viola, presso il cui studio, sito in Palermo, via [#OMISSIS#] Cordova, n. 95, è elettivamente domiciliato;
contro
– l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via [#OMISSIS#] De Gasperi, n. 81, è elettivamente domiciliata;
– il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via [#OMISSIS#] De Gasperi, n. 81, è domiciliato ex lege;
nei confronti di
Di Salvo [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Blando, sito in Palermo, via Turrisi, n. 13;
per l’annullamento:
– del decreto n. 793/15 del 20/3/2015 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di un ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, dichiarando vincitrice la controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#] Di Salvo;
– di tutti i verbali della commissione giudicatrice;
– della relazione finale della commissione giudicatrice del 13/3/2015;
– della nota prot. n. 29910 del 20/4/2015;
– dell’atto di presa di servizio, eventualmente adottato;
– di ogni altro atto comunque presupposto connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Vista l’ordinanza n. 761/2015 di fissazione dell’udienza per la discussione nel merito del ricorso;
Visti i documenti e le memorie difensive depositati in giudizio dalle parti in vista della trattazione del ricorso nel merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016, il Cons., dott.ssa [#OMISSIS#] Cabrini;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato in data 18/5/2015 e depositato in data 4/6/2015, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati aventi ad oggetto la procedura finalizzata all’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con il regime di impegno a tempo pieno (Settore concorsuale 08/C1: Design e progettazione Tecnologica dell’Architettura – Settore disciplinare ICAR/12: Tecnologia dell’Architettura), presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, procedura nella quale il ricorrente è risultato secondo con punti 891,19 dietro la vincitrice, dott.ssa [#OMISSIS#] Di Salvo, che ha ottenuto punti 989,79 (con una differenza di 98,60 punti).
Avverso gli atti impugnati deduce:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.m. 243/2011 – eccesso di potere – illogicità manifesta, atteso che in sede di determinazione dei criteri di valutazione (v. chiarimenti sui criteri di valutazione di cui al verbale n. 1) la Commissione si è determinata nel senso che per il dottorato di ricerca, se pertinente al settore concorsuale ICAR/12, sono attribuiti sino ad un massimo di 60 punti, se pertinente ai settori ICAR/10, ICAR/11 o ICAR/13, sono attribuiti sino ad un massimo di 30 punti e negli altri casi sono attribuiti 0 punti.
La controinteressata ha ottenuto 60 punti, ma avrebbe dovuto ottenerne 0, stante il fatto che la tesi di dottorato, dal titolo “Luci ed Archeologia: l’esperienza europea nei siti indoor e outdoor” è pertinente al settore ICAR/16 (che rientra nel Settore concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica, come indicato nello stesso elaborato), che non è però affine al settore per cui è stato indetto il concorso ICAR/12 (v. all. B al d.m. 4/10/2000).
In esito al reclamo del ricorrente la Commissione ha addirittura replicato che a seguito dell’esame dei temi e dei contenuti delle tesi di dottorato di ogni candidato, “tutte le tesi presentate sono state ritenute pertinenti al SSD ICAR/12, indipendentemente dalla afferenza dei diversi dottorati di ricerca”, il che appare inverosimile posto che tale esame è durato poco più di 24 ore;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.m. 243/2011 – violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione alla prima riunione, come rettificati nella seconda seduta – eccesso di potere – illogicità manifesta, atteso che la Commissione ha attribuito alla controinteressata:
a) 46 punti per l’attività didattica consistente in 21 seminari universitari (42 punti: 2 punti per ogni seminario didattico in ambito universitario) e un tutoraggio (4 punti), nonostante:
– i seminari indicati, nell’elenco prodotto dalla controinteressata, ai punti da T13 a T23 e da T25 a T27 sono stati qualificati dalla stessa controinteressata come seminari di ricerca, ne consegue che si tratta di seminari ai quali ella ha partecipato come discente e non come docente;
– i seminari indicati ai punti da T13 a T16 si sono svolti dal 12 al 15/7/2010, mentre la controinteressata era impegnata in un incontro scientifico con i docenti e i progettisti che si sono occupati della musealizzazione dei siti archeologici della Catalogna; è evidente che nessuna attività didattica poteva essere svolta in quell’occasione;
– il seminario indicato al punto T24 non è attività didattica, trattandosi di partecipazione come componente della commissione per la valutazione della tesi di Dottorato presso l’Università di Girona (Spagna); alla controinteressata spettano quindi solo punti 16;
b) 1 punto, per il progetto di restauro della Chiesa di S. [#OMISSIS#] alla Stazione, in Carini (indicato al punto T40), in quanto la Commissione lo ha ritenuto pertinente al Settore concorsuale 08/C1 – Settore disciplinare ICAR/12; il restauro rientra, però, nella macro area 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura – SSD ICAR/19 – Restauro; detto titolo avrebbe quindi dovuto essere valutato 0 punti;
c) 20 punti per la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali, nonostante il progetto al quale la controinteressata ha partecipato sia stato uno solo (della durata di 24 mesi) e ciò perché la controinteressata lo ha indicato partitamente ai punti T41 e T42 per gli anni 2006 e 2007; alla controinteressata spettano quindi solo punti 10;
d) 27 punti per la titolarità di 3 brevetti indicati ai punti T48, T49 e T50, nonostante uno solo sia stato registrato (T48) e per gli altri due sia stata solo presentata la domanda (che è stata addirittura respinta); alla controinteressata spettano quindi solo punti 6;
e) 52 punti, ridotti al massimo attribuibile di 50 punti, come relatore a congressi o convegni nazionali (n. 3 partecipazioni, valutate 4 punti ciascuna, per un totale di 12 punti) e internazionali (n. 5 partecipazioni, valutate 8 punti ciascuna: per un totale di 40 punti), ritenuti inerenti al Settore concorsuale 08/C1 – Settore disciplinare ICAR/12, nonostante gli interventi al Congresso di Istanbul del 2011 (T53), alla Conferenza di Atene del 2013 (T56) e ai due seminari Osdotta di Reggio Calabria (T51) e Palermo (T52) siano afferenti al settore ICAR/16 e quindi siano da valutarsi punti 0; alla controinteressata spettano quindi solo punti 28 (per le restanti partecipazioni a convegni);
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.m. 243/2011, produzione scientifica – violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione alla prima riunione, come rettificati nella seconda seduta – eccesso di potere – illogicità manifesta – disparità di trattamento, atteso che la Commissione ha attribuito:
– alle pubblicazioni indicate, nell’elenco prodotto dalla controinteressata, P1, P4, P5, P6, P7, P9 e P10, con riferimento ai criteri sub a) (originalità) e sub b) (congruenza), 171 punti, ancorché dette pubblicazioni non siano inerenti al Settore concorsuale 08/C1 – Settore disciplinare ICAR/12; alla controinteressata spettano quindi 0 punti, per detti criteri;
– alla pubblicazione P9, con riferimento al criterio sub c) (collocazione editoriale e diffusione, massimo punti 20), 10 punti; si tratta di una pubblicazione edita da una casa editrice minore di Siracusa; al ricorrente, però, per la pubblicazione P2, edita da una casa editrice minore di Roma, sono stati dati solo punti 4;
4) Omessa valutazione titoli – eccesso di potere – illogicità manifesta e contraddittorietà, atteso che il ricorrente, a differenza della controinteressata, ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) costituente requisito necessario per l’accesso alle funzioni di professore universitario, ma la Commissione non lo ha ritenuto titolo valutabile; esso è stato invece valutato come “premio o riconoscimento per l’attività di ricerca” nell’analogo concorso bandito dall’Università di Palermo nel 2013 per un posto da ricercatore universitario a tempo determinato (Settore concorsuale 08/C1 – Settore disciplinare ICAR/10);
5) Valutazione pubblicazioni – Violazione e falsa applicazione art. 3 d.m. 243/2011 – Eccesso di potere – Illogicità manifesta, atteso che le pubblicazioni del ricorrente sono state sottovalutate:
– quanto alla pubblicazione P9 (contributo in volume edito da casa editrice di riviste ISI), con riferimento al criterio c) (collocazione editoriale e diffusione, massimo punti 20), sono stati dati solo punti 14, nonostante 2 commissari abbiano dato giudizio “ottimo” e uno “buono”, mentre a fronte di analoghi giudizi per la pubblicazione P10, per il criterio sub c), sono stati dati 19 punti;
– ad eccezione delle pubblicazioni P1 e P12, tutte le altre pubblicazioni del ricorrente sono in tema di materiali innovativi, formulati in laboratorio da lui stesso o da partner di ricerca, ma i punteggi dati in base al criterio sub a1) (originalità, massimo punti 10) e sub a2) (innovatività, massimo punti 7), sono sottostimati.
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
Si sono costituite in giudizio le parti intimate, depositando memorie e documenti.
Con ordinanza n. 761/2015 è stata fissata l’udienza per la discussione del ricorso nel merito.
In vista della trattazione del ricorso il ricorrente ha depositato memoria e documenti.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2016, uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Rileva preliminarmente il Collegio il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, non essendo stati impugnati atti ad esso riferibili.
Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso (valutazione della tesi del dottorato di ricerca della controinteressata), osserva il Collegio che ai sensi dell’art. 2 d.m. n. 243/2011, per come richiamato anche nell’art. 8 del bando di concorso, costituisce titolo valutabile: il “dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all’estero.”.
Il titolo valutabile ai sensi dell’art. 2 d.m. n. 243/2011 è quindi il dottorato di ricerca e non la tesi del dottorato di ricerca, che costituisce invece titolo valutabile ai sensi dell’art. 3 del n. 243/2011, a norma del quale: “Le commissioni giudicatrici, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.”.
In base alla criteri di valutazione dei titoli, per come fissati nel verbale n. 1 del 26/1/2015, successivamente precisati con il verbale n. 2 del 6/2/2015, la Commissione ha stabilito di attribuire “fino ad un massimo di 60 punti, così suddivisi: 60 punti se pertinente al Settore Concorsuale 08/C1 – SSD ICAR/12; 30 punti, se pertinente ad un altro dei Settori concorsuali 08/C1 (ICAR/10, ICAR/11, ICAR/13); 0 punti, negli altri casi.”.
I settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali e le declaratorie degli stessi sono contenuti negli allegati A e B al d.m. 12/6/2012, n. 159, applicabile ratione temporis.
Il settore concorsuale 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura, in base al citato d.m. 159/2012, “si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nei campi della progettazione tecnologica dell’architettura e del design. Nel campo della progettazione tecnologica dell’architettura, i contenuti scientifico-disciplinari riguardano: gli strumenti, i metodi e le tecniche per il progetto di architettura alle diverse scale nonché le tecniche di trasformazione, realizzazione, manutenzione, recupero e gestione dell’ambiente naturale e costruito, con riferimento agli aspetti relativi al progetto tecnologico delle opere di architettura nell’ottica di un approccio esigenziale e prestazionale dei manufatti e beni edilizi; l’ideazione correlata alla [#OMISSIS#] costruttiva delle opere; l’innovazione e la sperimentazione tecnologica nell’ottica della sostenibilità sociale, economica e ambientale. I contenuti scientifici comprendono: la storia e la cultura tecnologica della progettazione e della costruzione; lo studio delle tecnologie edilizie e dei sistemi costruttivi nel loro sviluppo storico; lo studio dei materiali naturali ed artificiali; la progettazione e la sperimentazione di materiali, elementi, componenti e sistemi costruttivi; la progettazione ambientale e la progettazione sostenibile degli edifici, compresa la loro efficienza energetica; la gestione del processo progettuale; le tecnologie di progetto, di costruzione e di trasformazione; la manutenzione e la gestione degli edifici; l’innovazione di prodotto e di processo; la valutazione critica delle alternative di progetto; le dinamiche esigenziali, gli aspetti prestazionali ed i controlli della qualità architettonica ed ambientale; la rappresentazione dei problemi con modelli ingegneristici; le sperimentazioni in laboratorio e «in situ» e l’analisi dei dati. Nel campo del design, i contenuti scientifico-disciplinari riguardano teorie, metodi, tecniche e strumenti del progetto di artefatti – materiali e virtuali – con riferimento ai loro caratteri morfologici nelle loro relazioni con: bisogni e comportamenti d’uso degli utenti; caratteri produttivi, costruttivi, prestazionali, di sicurezza e qualità propri dei sistemi industriali; requisiti funzionali, ergonomici e di sostenibilità economica, sociale e ambientale; linguaggi visivi, prassi artistiche, significati estetici e culturali. I contenuti scientifici riguardano lo statuto teorico e storico-critico degli artefatti e le forme proprie del pensiero progettuale come prassi interdisciplinare e momento di sintesi dei molteplici saperi che intervengono nella progettazione degli artefatti nel loro ciclo di vita, nonché come attività di prefigurazione strategica di scenari socio-tecnici e configurazione di nuove soluzioni attraverso l’applicazione e il trasferimento di innovazione tecnologica. Gli ambiti di ricerca e di applicazione riguardano il design del prodotto, della comunicazione, degli interni, della moda e delle loro integrazioni sistemiche.”.
La definizione del Settore scientifico disciplinare (SSC) ICAR/12 – Tecnologia dell’architettura, è contenuta nel d.m. 4/10/2000, che recita: “I contenuti scientifico-disciplinari riguardano le teorie, gli strumenti ed i metodi rivolti ad un’architettura sperimentale alle diverse scale, fondata sull’evoluzione degli usi insediativi, della [#OMISSIS#] costruttiva e ambientale, nonché delle tecniche di trasformazione e manutenzione dell’ambiente costruito. Comprendono la storia e la cultura tecnologica della progettazione; lo studio dei materiali naturali e artificiali; la progettazione ambientale, degli elementi e dei sistemi; le tecnologie di progetto, di costruzione, di trasformazione e di manutenzione; l’innovazione di processo e l’organizzazione della produzione edilizia; le dinamiche esigenziali, gli aspetti prestazionali ed i controlli di qualità.”.
Orbene, la controinteressata ha presentato come titolo il dottorato di ricerca in “Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi” – Ciclo XII, presso l’Università degli Studi di Palermo, conseguito il 22/3/2011. Gli obiettivi formativi di tale dottorato (per come risulta dal sito dell’Università) consistono nel “… contribuire con analisi tecnologiche alla conoscenza, complessa e pluridisciplinare che i contesti antichi richiedono per il recupero, la conservazione, la presentazione o il riuso e la fruizione; integrare la cultura umanistica con la cultura scientifica, tecnologica e ambientale, con particolare riguardo all’uso di tecniche innovative e di materiali di nuova generazione per la conservazione e di biotecnologie appropriate a un intervento sostenibile sull’ambiente; determinare con opportune analisi, criteri, parametri e stime una conservazione duratura e adeguata, sia al degrado, sia al contesto specifico; specificare il processo conservativo nelle sue fasi, dal progetto fino alla gestione e manutenzione; mirare alla valorizzazione e alla fruizione dei contesti antichi, ricercandone le implicazioni di riuso, museografiche ed economiche; sperimentare le conoscenze apprese attraverso interventi progettuali mirati a specifici contesti siciliani nei quali si evidenzino problematiche di particolare rilevanza scientifica.”.
Alla luce delle superiori definizioni, il Collegio – nel rispetto dei limiti del proprio sindacato – ritiene quindi che il giudizio espresso dalla Commissione (che ha ritenuto il dottorato “pertinente” al SSC ICAR/12), non sia affetto dal vizio di illogicità manifesta, attesa la pertinenza, appunto, dell’attività di ricerca propria del dottorato di ricerca ed in particolare “il recupero, la conservazione, la presentazione o il riuso e la fruizione” dei contesti antichi, nonché il “processo conservativo nelle sue fasi, dal progetto fino alla gestione e manutenzione”, con i contenuti scientifico disciplinari del settore di cui trattasi, avente ad oggetto anche le “tecniche di trasformazione e manutenzione dell’ambiente costruito”, “le tecnologie di progetto, di costruzione, di trasformazione e di manutenzione”, “le dinamiche esigenziali, gli aspetti prestazionali ed i controlli di qualità”.
Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso (valutazione dell’attività didattica, dell’attività progettuale, partecipazione a gruppi di ricerca, titolarità di brevetti, partecipazione a congressi e valutazione delle pubblicazioni della controinteressata), osserva il Collegio quanto segue:
– quanto ai seminari indicati ai punti da T13 a T23 e da T25 a T27 dell’elenco prodotto dalla controinteressata, risulta del tutto sprovvista di prova l’affermazione del ricorrente secondo il quale si sarebbe trattato di seminari ai quali la controinteressata avrebbe partecipato come discente e non come docente;
– per il titolo indicato al punto T24 (partecipazione quale componente della commissione per la valutazione della tesi di Dottorato presso l’Università di Girona – Spagna) non è stato attribuito alcun punteggio dalla Commissione;
– il progetto di restauro della Chiesa di S. [#OMISSIS#] alla Stazione, in Carini (indicato al punto T40), la partecipazione ai congressi nazionali (indicati ai punti T51 e T52) e internazionali (indicati ai punti T53 e T56) e le pubblicazioni (indicate ai punti P1, P4, P5, P6, P7, P9 e P10) sono stati legittimamente ritenuti pertinenti/inerenti/congruenti con il Settore concorsuale 08/C1 – Settore disciplinare ICAR/12, alla luce delle considerazioni esposte con riferimento al primo motivo di ricorso;
– quanto alla presunta disparità di trattamento con riferimento al criterio sub c) (collocazione editoriale e diffusione, massimo punti 20) tra la pubblicazione P9 della controinteressata, alla quale sono stati riconosciuti punti 10 e la pubblicazione P2 del ricorrente, alla quale sono stati attribuiti punti 4, si rileva, invero, una palese difformità dei giudizi sintetici espressi dai commissari, che hanno giudicato: “sufficiente”, “media” “buona”, la pubblicazione P9 e “poco rilevante”, “scarsa” e “poco rilevante”, la pubblicazione P2;
– è irrilevante l’attribuzione di 20 punti (anziché 10, come invocato dal ricorrente) per la partecipazione della controinteressata ai gruppi di ricerca nazionali denominati T41 e T42, atteso che, complessivamente, per la partecipazione ai gruppi di ricerca nazionali o internazionali, la controinteressata ha avuto punti 75, ridotti dalla Commissione a 60 – posto che 60 è il punteggio massimo attribuibile per tali titoli – per cui, anche decurtando i 10 punti oggetto di contestazione, il punteggio massimo sarebbe 65, da ridurre comunque a 60 (senza alcuna variazione del punteggio totale effettivamente attribuito alla dott.ssa Di Salvo per tali titoli);
– ancorché effettivamente sia l’art. 2 del d.m. 243/2011, che il punto g) dei criteri di valutazione dei titoli, richiedessero la “titolarità” del brevetto (sussistente per la controinteressata solo per il titolo T48 – da valutarsi punti 6), di talché non appare congruente la postuma motivazione della Commissione che in sede di reclamo ha affermato di aver valutato “le specifiche attività scientifico-inventive condotte – dai candidati – ai fini della procedura di brevettazione”, tuttavia, l’eventuale decurtazione di 21 punti dal punteggio complessivo conseguito dalla controinteressata (anche alla luce di quanto si dirà con riferimento all’infondatezza dei restanti motivi di ricorso), non consente al ricorrente di superare la prova di resistenza a fronte di una differenza tra i due candidati di ben 98,60 punti; la censura va quindi ritenuta inammissibile.
Quanto al quarto motivo di ricorso (omessa valutazione dell’abilitazione scientifica nazionale – ASN del ricorrente), ritiene il Collegio che detta abilitazione non sia valutabile nella procedura di cui trattasi (concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato) e ciò non solo alla luce del disposto di cui all’art. 16, c. 4, l. n. 240/2010, che la rende valutabile solo per la chiamata nel ruolo dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato (così come ritenuto dalla Commissione in sede di determinazione dei criteri di valutazione – v. verbale n. 2 del 6/2/2015), ma anche ai sensi dell’art. 2 d.m. 243/2011, atteso che detta abilitazione non è contemplata in nessuna delle previsioni ivi contenute e sicuramente non si tratta di un “premio o riconoscimento nazionale o internazionale per l’attività di ricerca”. Del tutto irrilevanti sono peraltro i criteri seguiti da altra Commissione in altro concorso (che nel caso di specie consentirebbero comunque di attribuire al ricorrente solo punti 5, del tutto ininfluenti ai fini della collocazione in graduatoria).
Quanto al quinto motivo di ricorso (valutazione delle pubblicazioni del ricorrente), osserva il Collegio quanto segue:
– la pubblicazione P10, in quanto edita in rivista internazionale doveva essere maggiormente valutata quanto alla collocazione editoriale e alla diffusione;
– le pubblicazioni da P2 a P11 non sono state certo sottostimate quanto ai criteri sub a1) (originalità) e sub a2) (innovatività), avendo ricevuto, per il primo criterio una media di 6,5 punti su 10 massimo e per il secondo, una media di 4,7 punti su 7 massimo.
In conclusione il ricorso, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, va rigettato.
Le spese del giudizio (da liquidarsi in dispositivo) seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e rigetta il gravame.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna parte costituita, nel complessivo importo di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Cabrini, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)