Ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanza di trasferimento studenti non comporta l’annullamento del provvedimento finale di diniego di nulla osta, trattandosi di attività amministrativa vincolata (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5561).
Dall’esame degli artt. 1, lett. a), e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere-stante l’inequivoco disposto normativo- che detto obbligo sussista anche nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 16 giugno 2014, n. 440
Diniego nulla osta trasferimento da università straniera-Legittimità test preselettivo
N. 00440/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2013, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore e l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Cagliari, via Dante n. 23;
per l’annullamento
– del bando con cui sono stati decretati i posti disponibili per l’a.a. 2012/2013 per i trasferimenti da altri atenei e del bando approvato con decreto rettorale 686 del 6.7.2012, con cui sono stati decretati i posti disponibili per l’a.a. 2012/2013;
– della graduatoria nella parte in cui non prevede l’ammissione della ricorrente al corso di laurea prescelto;
– del diniego al trasferimento opposto alla ricorrente ed espresso con provvedimento prot. 332/12 del 9.1.2013,V/3 con il quale è stato comunicato alla ricorrente il non accoglimento della domanda di trasferimento dalla stessa inoltrata e tendente ad ottenere il nulla osta al proseguimento agli studi;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente di ottenere il trasferimento al IV anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia, corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, dell’Università degli Studi di Cagliari (o a quello che l’Ateneo ha l’autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell’esame del corso di studi tenuto dalla ricorrente presso l’Universidad Europea de Madrid) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta;
per la condanna in forma specifica ex articolo 30, comma 2, c.p.a.
delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al Corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Università degli Studi di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. [#OMISSIS#] Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, iscritta al terzo anno del corso di laurea in Odontoiatria della facoltà di Medicina dell’Universidad Europea de Madrid per l’a.a. 2012/2013, ha presentato domanda di trasferimento presso l’Università degli Studi di Cagliari, per l’anno accademico 2012/2013
L’Università comunicava alla ricorrente che nei corsi a numero programmato, come quello oggetto dell’istanza, gli studenti provenienti da Università straniere possono essere ammessi soltanto dopo che gli stessi abbiano superato la prova di ammissione e vi sia disponibilità di posti per l’anno di interesse.
La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l’annullamento del bando con cui sono stati decretati i posti disponibili per l’a.a. 2012/2013 per i trasferimenti da altri atenei e del bando approvato con decreto rettorale 686 del 6.7.2012, con cui sono stati decretati i posti disponibili per l’a.a. 2012/2013; della graduatoria nella parte in cui non prevede l’ammissione della ricorrente al corso di laurea prescelto; del diniego al trasferimento opposto alla ricorrente ed espresso con provvedimento prot. 332/12 del 9.1.2013,V/3 con il quale è stato comunicato alla ricorrente il non accoglimento della domanda di trasferimento dalla stessa inoltrata e tendente ad ottenere il nulla osta al proseguimento agli studi.
La ricorrente chiede l’accertamento del proprio diritto ad ottenere il trasferimento al IV anno del corso di laurea in Medicina e chirurgia, corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, dell’Università degli Studi di Cagliari (o a quello che l’Ateneo ha l’autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell’esame del corso di studi tenuto dalla ricorrente presso l’Universidad Europea de Madrid) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta.
Si chiede infine la condanna in forma specifica ex articolo 30, comma 2, c.p.a. delle amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al Corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l’accoglimento del ricorso.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2013, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Si può prescindere dall’esame delle questioni pregiudiziali di [#OMISSIS#] sollevate dalla Difesa erariale, stante l’infondatezza del ricorso in esame.
Ritiene il collegio di dovere confermare, anche nel caso di specie, i principi affermati da ultimo in materia da questa Sezione con le sentenze n. 378 e 379 del 21 maggio 2014 (su ricorsi del tutto analoghi a quello oggi in esame), secondo cui “dall’esame dell’art. 1, lett. a), e dell’art. 4, della l. n. 264/1999 non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere – stante l’inequivoco disposto normativo – che detto obbligo sussista anche nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo. In questo senso deve essere inteso l’art. 4, comma 1, cit., il quale, nel prevedere che “l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove”, non fa alcuna distinzione fra l’accesso al primo anno di corso e l’ammissione agli anni di corso successivi (in senso conforme si veda la giurisprudenza [#OMISSIS#] del Consiglio di Stato: di recente sez. VI, 22 novembre 2013, n° 5561).
8.2. – In secondo luogo, sono manifestamente infondati anche i dubbi di compatibilità della disciplina di diritto interno con le norme del diritto europeo, primario o derivato, considerato che la Corte di Giustizia UE (cfr., ex multis, Grande Sezione, 23 ottobre 2007, nelle cause riunite C-11/06 e C-12/06, Morgan e Bucher, punto 24; 13 aprile 2010, in causa C-73/08, Bressol, punti 28 e 29) ha costantemente affermato che la materia del diritto all’istruzione e del diritto all’insegnamento è riservata ai singoli stati membri, ai sensi dell’art. 165 del TFUE (già art. 149 del Trattato CE); anche l’ulteriore principio fissato dalla giurisprudenza europea, ossia che tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario e in particolare delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall’art. 18, n. 1, del Trattato CE (ora art. 20 del TFUE), non è compromesso nella fattispecie, poiché la previsione o l’obbligo di superare una prova preliminare per accedere a determinati corsi di laurea non ha un contenuto discriminatorio (si applica indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini degli altri stati membri) e non preclude la libertà di circolazione.
8.3. – Anche la Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre 1998, n. 383 ha chiarito come l’ammissione ai corsi universitari sia rimessa alla disciplina legislativa, che deve assicurare ai soggetti capaci e meritevoli il raggiungimento dei livelli più alti dell’istruzione, ma in conformità ai successivi articoli 33 e 34 della Cost., i quali non escludono che il percorso formativo possa essere condizionato anche dalle risorse umane e dalle strutture organizzative degli atenei, oltre che dal “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 264 del 1999, da riferire all’intero ambito comunitario: cfr. Cons. Stato, VI,, 3 settembre 2013, n. 4396).
8.4. – Ne deriva come conseguenza che nessun rilievo assume la circostanza che, con riferimento ai corsi di laurea presso cui intende trasferirsi il ricorrente, sussistano posti disponibili per iscrizioni ad anni successivi al primo; e ciò, appunto, per l’assorbente ragione che la partecipazione e il superamento del test di ammissione costituisce un requisito necessario sia per l’iscrizione al primo anno di corso che per l’iscrizione agli altri anni di corso.
8.5. – Infine, per quanto concerne la censura relativa alla violazione della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 e norme di adeguamento dell’ordinamento), deve osservarsi che l’art. 2 della legge cit., nell’attribuire alle Università la «competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani», indica come parametro di valutazione dei percorsi di studio svolti all’estero la «conformità ai rispettivi ordinamenti»; formula ampia, il cui significato appare idoneo a ricomprendere il riferimento sia alle norme espressione dell’autonomia universitaria, sia alle norme dell’ordinamento generale, tra le quali quelle che disciplinano l’accesso programmato ai corsi di laurea ai sensi della legge n. 264/1999. La necessità del superamento di una prova selettiva di ammissione, conseguentemente, assorbe e rende inapplicabile, nelle facoltà in cui è contemplata, la valutazione e il riconoscimento dei periodi di studio all’estero”.
Infondato risulta altresì primo motivo di gravarne di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, per le condivisibili ragioni enunciate dal Consiglio di Stato in diverse occasioni (cfr. da ultimo Cons. St., sez. VI, 22 novembre 2013, n. 5561), ponendo in evidenza come, nella fattispecie, si tratti di attività amministrativa vincolata; nel cui ambito, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze di trasferimento in esame, non comporta l’annullamento del provvedimento finale impugnato.
Richiamate e fatte proprie anche ai fini della decisione della presente controversia tutte le argomentazioni di cui alle citate sentenze di questo tribunale n. 378 e 379 del 21 maggio 2014, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, il ricorso in esame deve essere integralmente rigettato.
In considerazione della particolarità della vicenda controversa, sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio del 23 ottobre 2013 e dell’11 giugno 2014, con l’intervento dei magistrati:
Caro [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Lensi, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)