Dall’esame degli artt. 1, lett. a), e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere-stante l’inequivoco disposto normativo- che detto obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.
E’ legittimo il diniego, opposto da ateneo italiano, nonostante la disponibilità di posti riservati agli studenti extracomunitari e da questi non utilizzati, alla domanda di trasferimento presentata da studente proveniente da ateneo comunitario. La possibilità, per gli studenti comunitari, di accedere alle graduatorie riservate agli studenti extracomunitari deve essere, infatti, esclusa, in quanto queste ultime sono finalizzate alla formazione di personale che, dopo il conseguimento del titolo di studio, è destinato a rientrare al proprio paese d’origine, senza alcuna incidenza sulla situazione occupazionale italiana (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4556; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 11 novembre 2013, n. 9597).
TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 settembre 2014, n. 4804
Diniego nulla osta trasferimento da università straniera-Legittimità test preselettivo
N. 04804/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04965/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4965 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Seconda Universita’ degli Studi di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall’Avvoc. Distrett. Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Varletta, [#OMISSIS#] Viola;
per l’annullamento
RIGETTO DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO PRESSO LA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI – CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Seconda Universita’ degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. [#OMISSIS#] Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe e con successivi motivi aggiunti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], già iscritto alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università “Victor Babes” di Timisoara (Romania) e di qui trasferitosi alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università “[#OMISSIS#] Moro” di Bari, impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: – il provvedimento della Seconda Università degli studi di Napoli, recante il diniego di trasferimento, per l’anno accademico 2013/2014, dalla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università “[#OMISSIS#] Moro” di Bari al terzo anno di corso della Facoltà di Medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli; – il bando relativo ai trasferimenti, per l’anno accademico 2013/2014, al corso di laurea in Medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli (d.d. n. 764 del 2 luglio 2013); – l’art. 26 del regolamento didattico della Seconda Università degli studi di Napoli (approvato con d.r. n. 1621 del 16 giugno 2008), la circolare del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prot. n. 602 del 18 maggio 2011 e i regolamenti generale e didattico della Facoltà di Medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli, nella parte in cui subordinano il trasferimento di studenti provenienti da altre università europee al superamento della prova di accesso prevista dall’art. 4 della l. n. 264/1999 per i corsi di laurea a numero programmato (quale, appunto, Medicina e chirurgia); – il d.d. n. 1116 del 18 ottobre 2013, recante la graduatoria di merito relativa ai trasferimenti, per l’anno accademico 2013/2014, al corso della Facoltà di Medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli; – le note della Seconda Università degli studi di Napoli, prot. n. 34779 del 27 novembre 2013 e prot. n. 36102 del 10 dicembre 2013.
2. A sostegno dell’esperito gravame, rassegnava censure così rubricate: – violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 264/1999; violazione dei principi europei; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti; difetto di motivazione per genericità, illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia; – violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 264/1999; violazione del regolamento didattico della Facoltà di Medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto e/o incongruenza della motivazione, mancanza ed erroneità dei presupposti; genericità, illogicità e manifesta ingiustizia; – violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; violazione dei principi comunitari; violazione degli artt. 18, 21 e 165 del TFUE; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l. n. 148/2002; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 264/1999; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti; difetto di motivazione; genericità, illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia; – violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dei principi comunitari sulla mobilità degli studenti; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 ss. della l. n. 264/1999, 165 ss. del TFUE, 31 del d.lgs. n. 206/2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti; difetto di motivazione; genericità, illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia; – violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; violazione della l. n. 241/1990; falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto; violazione dei principi generali in materia di giusto procedimento; difetto di istruttoria; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, superficialità; – violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 4 della l. n. 264/1999; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza ed erroneità dei presupposti; illogicità e manifesta ingiustizia.
In sintesi, lamentava che: – il superamento di un’apposita prova selettiva sarebbe previsto dall’art. 4 della l. n. 264/1999 unicamente per l’immatricolazione al primo anno di corso di laurea a numero chiuso, e non anche (come, invece, stabilito, peraltro in contraddizione col disposto dell’art. 16 del regolamento didattico della Facoltà, dall’art. 27, comma 4, del regolamento didattico dell’Università e dal bando relativo ai trasferimenti) per l’iscrizione agli anni successivi, la quale resterebbe subordinata soltanto alla compatibilità del percorso formativo già compiuto dagli studenti provenienti da altri atenei; – diversamente opinando, si finirebbe per duplicare, in maniera illogica e discriminatoria, la prova di ammissione nei confronti di chi – come, appunto, il ricorrente – abbia già superato il test preselettivo richiesto dall’ateneo comunitario di provenienza; – l’indirizzo assunto dall’amministrazione universitaria si porrebbe, inoltre, in contrasto con i principi di libertà di circolazione, di soggiorno e di stabilimento, nonché di non discriminazione in base alla nazionalità, sanciti dal primo, terzo e ventesimo considerando, dagli artt. 3.1 e 24.1 della dir. n. 2004/38/CE, e dagli artt. 18 e 21 del TFUE, oltre che dalla giurisprudenza comunitaria; – ed ancora, si porrebbe in contrasto col principio di mutuo riconoscimento dei percorsi formativi e dei titoli di studio, così come riveniente dagli artt. 165 del TFUE, 2 della l. n. 148/2002 e 31 del d.lgs. n. 206/2007; – l’Università, nel formare la prevista graduatoria relativa ai trasferimenti al corso di laurea in Medicina e chirurgia, non avrebbe coperto tutti i posti vacanti, così irragionevolmente tradendo l’obiettivo precipuo del numero chiuso, costituito dall’esigenza di assicurare un’offerta formativa qualitativamente adeguata e proporzionata al bacino di utenza
3. Costituitasi l’amministrazione intimata, eccepiva l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.
4. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2014, l’avanzata domanda cautelare veniva respinta con ordinanza n. 18/2014.
5. Successivamente, all’udienza pubblica del 18 giugno 2014, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Alla luce dell’ormai consolidato indirizzo invalso presso la Sezione Sesta del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 2063 del 10 aprile 2012; n. 2866 del 24 maggio 2013; n. 4657, n. 4658 e n. 4659 del 18 settembre 2013; n. 5015 del 15 ottobre 2013; n. 5561 e n. 5562 del 22 novembre 2013), il Collegio ritiene di dover ripudiare le censure proposte dal [#OMISSIS#] sulla base delle seguenti argomentazioni.
2. Innanzitutto, a dispetto di quanto assunto da parte ricorrente, dall’esame degli artt. 1, lett. a, e 4 della l. n. 264/1999 non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere – stante l’inequivoco disposto normativo – che detto obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno ad anni di corso successivi al primo.
In questo senso milita il chiaro e univoco tenore dell’art. 4, comma 1, della l. n. 264/1999, il quale, nel prevedere che “l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove”, non fa alcuna distinzione fra l’accesso al primo anno di corso e l’ammissione agli anni di corso successivi (‘ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus’).
Correttamente, dunque, la citata disposizione legislativa – così come dianzi interpretata – è da reputarsi attuata ad opera dell’art. 27, comma 4, del regolamento didattico dell’Università, in base al quale, “salvo diversa delibera del Senato accademico, il trasferimento presso i corsi di studio per i quali sia previsto un numero programmato di accessi è consentito solo agli studenti che partecipino alle prove di ammissione al corso presso la Seconda Università degli studi di Napoli e si collochino in posizione utile nella relativa graduatoria”.
Altrettanto correttamente la complessiva disciplina normativa di rango primario e secondario è da reputarsi applicata dall’amministrazione resistente.
Da una lettura sistematica della disciplina in parola emerge, infatti, che il superamento del test di ammissione ex art. 4, comma 1, della l. n. 264/1999 costituisce un prerequisito per accedere alla procedura selettiva volta al rilascio del nulla osta al trasferimento presso la Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università interessata, mentre la valutazione del curriculum studiorum e l’eventuale riconoscimento degli esami sostenuti, delle frequenze e dei crediti didattici acquisiti costituiscono adempimenti logicamente succedanei.
In tale prospettiva ermeneutica, la clausola di salvezza contenuta nel citato art. 27, comma 4 (“salvo diversa delibera del Senato Accademico”), non può, allora, che essere riferita, pena, altrimenti, la violazione dell’art. 4, comma 1, della l. n. 264/1999, alla possibilità di trasferimento di uno studente immatricolato presso altro ateneo italiano (previo superamento della prova di ammissione ed utile collocamento in graduatoria) ad un anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli.
Di qui, dunque, la legittimità del d.d. n. 764 del 2 luglio 2013, recante le condizioni per il trasferimento ad anni successivi al primo, laddove, per l’anno accademico 2013/2014, ha riservato ai soli studenti provenienti da atenei italiani, iscritti ad anni successivo al primo, che abbiano superato la prescritta prova preselettiva, il trasferimento alla Facoltà di Medicina e chirurgia.
Il citato bando stabilisce, in particolare, all’art. 1, che “per l’anno accademico 2013/2014 sono consentiti i trasferimenti ad anni successivi al primo, dai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, di altri atenei italiani, ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, sedi di Napoli e Caserta, di questo ateneo esclusivamente a studenti iscritti presso università italiane, che abbiano superato la prova concorsuale per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in questione in Italia”. Al successivo art. 3, precisa ulteriormente che “non possono, altresì, produrre richiesta di trasferimento/passaggio coloro i quali hanno sostenuto la prova di ingresso presso sedi estere, convenzionate con atenei italiani né coloro i quali, a seguito di trasferimento, sono iscritti – come, appunto, il ricorrente – ad anni successivi al primo presso atenei italiani, ma hanno sostenuto la prova di ingresso presso sedi estere, convenzionate con atenei italiani, ovvero presso altre università straniere”.
Di qui anche la legittimità del conseguente operato dell’amministrazione resistente (cfr. note del 9 ottobre 2013, prot. n. 28617, e del 4 novembre 2013, prot. n. 31877), la quale, in conformità alle suindicate previsioni, ha negato al [#OMISSIS#] il richiesto trasferimento dal corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia dell’Università “[#OMISSIS#] Moro”, previa iscrizione alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università “Victor Babes” di Timisoara (Romania), al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia della Seconda Università degli studi di Napoli, tenuto conto che la deroga contemplata dall’art. 27, comma 4, del regolamento didattico dell’Università può riguardare solo la possibilità di uno studente che sia stato immatricolato presso lo stesso corso di studio di altro ateneo italiano previo superamento della relativa prova di ammissione.
3. Non è, poi, fondatamente sostenibile che l’approccio interpretativo sopra accreditato comporterebbe una illogica e discriminatoria duplicazione della prova di accesso a discapito degli studenti che abbiano già superato il test preselettivo richiesto dall’ateneo comunitario di provenienza.
Ed invero, la censurata duplicazione di test preselettivi risponde alla plausibile esigenza di impedire a chi non sia riuscito ad accedere ai corsi di laurea italiani, o neppure si sia sottoposto alle relative prove di ammissione, di iscriversi per trasferimento durante il corso di laurea, e, quindi, di impedire l’aggiramento dei criteri predisposti in sede nazionale per l’ingresso nelle facoltà a numero chiuso.
Una simile ‘modalità elusiva’, ove non scongiurata, determinerebbe, anzi, proprio la discriminazione denunciata da parte ricorrente, a discapito, però, non già degli studenti provenienti da altri atenei comunitari, bensì degli studenti italiani che abbiano regolarmente superato il test preselettivo o che non l’abbiano superato ed abbiano dovuto rinunciare al corso di laurea a numero programmato (cfr. TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2011, n. 336; 6 marzo 2012, n. 71).
4. I superiori approdi neppure si pongono in contrasto con gli invocati principi comunitari in tema libertà di circolazione, di soggiorno e di stabilimento, nonché di mutuo riconoscimento dei percorsi formativi e dei titoli di studio.
L’ordinamento europeo garantisce, infatti, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, e non anche delle mere procedure di ammissione, né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie, dopo l’iscrizione in una università di uno degli Stati membri.
Lo stesso art. 165 del TFUE esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali, demandando all’Unione Europea il solo compito di promuovere azioni di incentivazione e di esprimere raccomandazioni.
Emerge, quindi, da una ricognizione del diritto europeo, sia primario che derivato, l’indubbia compatibilità con quest’ultimo della previsione di limitazione all’accesso, da parte degli Stati membri, anche agli anni di corso successivi al primo della Facoltà di Medicina e chirurgia.
Gli Stati membri possono, quindi, prevedere la necessità del superamento, ai fini dell’accesso, di una prova selettiva nazionale ulteriore rispetto a quella eventualmente superata presso un ateneo di un altro Stato membro.
La stessa Corte di Giustizia ha corroborato l’orientamento sopra delineato con le sentenze del 20 settembre 2001, C-184/99 (Grzelczyk), dell’11 luglio 2002, C-224/98 (D’Hoop) e del 23 ottobre 2007, C-11/06 (Morgan).
Posto, dunque, – conformemente alla giurisprudenza comunitaria – che la materia dell’ingresso agli istituti universitari rientra nell’ambito del dominio riservato dei singoli Stati membri, si osserva che non potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte neppure in base all’orientamento giurisprudenziale volto a scrutinare la legittimità dei vincoli all’accesso in base al giudizio di ‘estrema gravosità’ o di ‘ragionevolezza’.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare – anche a suffragio di quanto già osservato retro, sub n. 3 – che le modalità delineate dall’ordinamento italiano al fine di regolare l’accesso alle facoltà a numero chiuso (attraverso prove di cultura generale impostate sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e sulla base dell’accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi) non risultano eccessivamente gravose per uno studente proveniente da un paese terzo e non presentano un grado di selettività eccessivo rispetto a quanto necessario al fine di approntare “misure adeguate a garantire le previste qualità, teoriche e pratiche, dell’apprendimento” (cfr. Corte cost., 27 novembre 1998, n. 383).
5. Con riguardo, infine, alle censure incentrate sulla mancata copertura dei posti vacanti, in disparte il rilievo che il ricorrente non ha fornito alcuna prova di resistenza in merito alla circostanza che, ove ammesso, si sarebbe utilmente collocato nella graduatoria ex art. 3 del d.d. n. 764 del 2 luglio 2013, il Collegio osserva che nessuna norma dell’ordinamento impone agli atenei italiani di ammettere il trasferimento in entrata di studenti provenienti da atenei stranieri in ragione della mera disponibilità di posti vacanti.
6. Conclusivamente, stante la ravvisata infondatezza e inammissibilità delle censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere, nel complesso, respinto.
7. Considerata la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Minichini, Presidente
Michelangelo [#OMISSIS#] Liguori, Consigliere
[#OMISSIS#] Di Popolo, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)