N. 03265/2014REG.PROV.COLL.
N. 03545/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3545 del 2014, proposto da:
Lago [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Monaco, con domicilio eletto presso Cristiano Pellegrini [#OMISSIS#] in Roma, viale Carso N.57;
contro
Università degli Studi di Firenze, Ministero dell’istruzione dell’università e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE I n. 00283/2014, resa tra le parti, concernente diniego nulla osta al trasferimento in entrata presso l’Università degli studi di Firenze
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 il Cons. [#OMISSIS#] De Felice e uditi per le parti gli avvocati Alba Giordano e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il Collegio ha avvisato le parti presenti della possibilità di definire il giudizio in forma immediata, il contraddittorio è integro e la causa è matura per la decisione.
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo della Toscana, l’attuale appellante agiva per l’annullamento del diniego di accoglimento della domanda di nulla osta al trasferimento presso l’Ateneo di Firenze, in quanto proveniente da Paese comunitario (Università di Arad, Romania), riguardo il corso di laurea in medicina e chirurgia, diniego motivato sulla base del mancato superamento obbligatorio della prova di ammissione in una università italiana riconosciuta.
Il ricorso in appello è da respingere, non essendo condivisibili le deduzioni di parte appellante, di riproposizione dei motivi già respinti in primo grado.
Sulla base di precedenti in termini della sezione (da ultimo, Consiglio di Stato, VI, n. 1722 del 10 aprile 2014 e n.5015 del 15 ottobre 2013), contrariamente alla tesi svolta in appello, con il quale si deduce la violazione di leggi nazionali e comunitarie in materia, dall’esame del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), in relazione all’art. 6 d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 (recante la disciplina dell’autonomia didattica delle università), non emerge in alcun modo che l’obbligo di sostenere il test d’ingresso per l’accesso alle facoltà a numero chiuso operi unicamente nelle ipotesi in cui (peraltro, secondo id quod plerumque accidit) l’accesso avvenga al primo anno di corso, dovendosi invece ritenere stante l’inequivoco disposto normativo, che il medesimo obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo.
In tal senso depone, in modo chiaro ed univoco, la previsione di cui al comma 1 dell’art. 4 l. 2 agosto 1999, n. 264 che, nel prevedere che «l’ ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli Atenei previo superamento di apposite prove», non fa alcuna distinzione, come invece pretende l’appellante, fra l’accesso al primo anno di corso e l’ ammissione agli anni di corso successivi.
L’ordinamento comunitario garantisce, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, e non anche delle mere procedure di ammissione , né dispone la libera iscrizione a facoltà universitarie, dopo l’iscrizione in una università di uno degli Stati membri.
Lo stesso art. 149 TCE (oggi, art. 165 TFUE) esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali, demandando alla Unione il solo compito di promuovere azioni di incentivazione e di esprimere raccomandazioni.
Emerge quindi, da una ricognizione del diritto dell’Unione Europea, sia primario che derivato, l’indubbia compatibilità con il diritto dell’Unione della previsione di limitazione all’accesso, da parte degli Stati membri, anche agli anni di corso successivi al primo della Facoltà di medicina e chirurgia.
Gli Stati possono, quindi, prevedere la necessità del superamento, ai fini dell’accesso, di una prova selettiva nazionale ulteriore rispetto a quella eventualmente superata presso un ateneo di un altro Stato membro.
Non può essere ammessa l’iscrizione di uno studente che proviene da una Università straniera ad un corso di laurea a numero chiuso di una Università italiana in caso di mancato superamento dell’esame di preselezione, in quanto se si consentisse l’iscrizione di studenti provenienti da università straniere, chiunque, che non abbia superato l’esame di ammissione, potrebbe immatricolarsi presso una Università straniera e chiedere, l’ anno successivo , il trasferimento presso una Università italiana.
In definitiva, l’appello va respinto, con conseguente conferma dell’appellata sentenza.
La particolarità della controversia induce a ritenere giustificata la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando l’appellata sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Severini, Presidente
[#OMISSIS#] De Felice, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Carella, Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)