TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 dicembre 2014, n. 12546

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio-Sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2014-12-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Sopravvenuta carenza di interesse a seguito di riesame da parte della commissione, con esito positivo

Contenuto sentenza

N. 12546/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09961/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 9961 del 2014, proposto da: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Nespor, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via A. Gramsci, 24; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore disciplinare 06/N1 “scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate”, degli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Commissione di valutazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art.60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Professore associato presso il Dipartimento di biotecnologie mediche dell’Università statale di Milano, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di I fascia, settore concorsuale 06/N1 “scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate”, deducendo la violazione dell’art.8, comma 4 del D.P.R. n.222 del 2011, degli artt.3, 5, comma 4a, 6, all.A del D.M. n.76 del 2012 nonchè l’eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta, del difetto di motivazione, della violazione dei criteri prefissati.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
La ricorrente con note d’udienza ribadiva i propri assunti nel merito.
In sede di autotutela veniva poi espresso un giudizio positivo per la suddetta abilitazione e dunque l’Amministrazione richiedeva la declaratoria della cessata materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse al ricorso.
Nella camera di consiglio del 29 ottobre 2014, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, con richiesta anche della ricorrente di declaratoria di cessata materia del contendere, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Considerato che la ricorrente ha conseguito il giudizio positivo per l’idoneità in sede di autotutela, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.9961/2014 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)