L’art. 3, comma 3, del d.m. 7 giugno 2012, n. 76, autorizza le singole commissioni della abilitazione scientifica nazionale all’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi di quelli fissati dal bando di concorso, ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, previa ponderazione “equilibrata e motivata”. Si tratta di una espressione di discrezionalità lasciata ad ogni singola Commissione, che deve essere raccordata alle caratteristiche dello specifico settore scientifico disciplinare trattato da ciascuna di esse.
La valutazione complessiva della produzione scientifica degli abilitandi deve scaturire da una equilibrata ponderazione che tenga conto sia degli aspetti qualitativi che di quelli quantitativi.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 settembre 2014, n. 9904
Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione analitica di titoli e pubblicazioni-Criteri di valutazione
N. 09904/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00473/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Guido, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo Messico, 7, come da procura a margine del ricorso;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del giudizio collegiale e dei giudizi individuali con il quali la commissione della procedura di valutazione per l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel Settore concorsuale 11/a3 – Storia contemporanea, valida per il periodo dal 4/12/2013 al 4/12/2017;
di tutti gli atti e valutazioni svolte dalla commissione nella procedura valutativa;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. – Con ricorso notificato il 13 gennaio 2014 e depositato il successivo giorno 15, il prof. Guido [#OMISSIS#] ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’esito a sé sfavorevole della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e del relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n. 222 del 22 settembre 2011 (d’ora in avanti per brevità solo ASN), titolo che attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 222 del 20 luglio 2012, cui egli ha partecipato per il settore concorsuale M-STO4 (Storia contemporanea), Area disciplinare 11.
Egli premette di essere attualmente ricercatore a tempo determinato nell’Università di Genova e titolare del corso di Storia contemporanea dei Paesi del Mediterraneo della Facoltà di Scienze politiche, e, in precedenza, del corso di Storia dell’integrazione europea in quell’Ateneo; di avere conseguito la laurea in Storia nell’anno 1990 ed il titolo di Dottore di ricerca (fra gli altri) nel 1997; di avere prestato servizio come docente sia nella scuola statale che nell’Università di Genova, di avere fatto parte di numerose commissioni d’esame, di avere conseguito un assegno di ricerca presso l’Università di Genova nel medesimo Settore scientifico disciplinare per cui egli si è sottoposto alla procedura di ASN, nonché di avere svolto a vario titolo attività di ricerca; di avere partecipato a due progetti di ricerca internazionali ed a tre progetti di ricerca nazionali; nonché di collaborare con alcune riviste storiche e di essere autore di quarantacinque pubblicazioni scientifiche, tra cui quattro monografie.
II. – Continua il prof. [#OMISSIS#] esponendo che la sede della commissione giudicatrice nominata nell’ambito della procedura abilitativa cui egli ha partecipato era stata individuata nell’Università “Roma Tre”, e che il termine dei relativi lavori, dapprima fissato per il 31 maggio 2013, era poi stato prorogato con decreto direttoriale MIUR n. 47 del 9 gennaio 2013 del 30 settembre 2013 al 30 novembre 2013.
III. – Nella sua prima seduta, tenutasi il 29 gennaio 2013, la Commissione giudicatrice aveva proceduto, ai sensi dell’art. 3, comma III, del bando della procedura (ossia del decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 76 del 7 giugno 2012), a fissare i criteri (ovvero “gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo” ai sensi dell’art. 1 del DM n. 762012) ed i parametri (“elementi di giudizio suscettibili di quantificazione e quindi valutabili mediante il risultato di una misura”, misurabili attraverso degli “indicatori”, strumenti operativi di quantificazione e quindi di misurazione secondo l’art. 1 del DM n. 762012) in base ai quali avrebbe proceduto alla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli volta ad accertare l’idoneità dei candidati alle funzioni di professore di prima e seconda fascia nel settore scientifico disciplinare di cui si tratta.
In particolare, per ciò che riguarda la seconda fascia, la Commissione aveva previsto, quale prerequisito, il supermento di una delle tre mediane (ossia, secondo l’art. 1 del DM n. 762012: “il valore di un indicatore o altra modalità prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in due parti uguali”) bibliografiche previste, ma aveva ritenuto che l’abilitazione potesse essere conferita solo in presenza di almeno due monografie di ricerca su temi diversi, oppure, in alternativa, di una monografia di ricerca di particolare rilevanza e di almeno quattro saggi di tema diverso da quello della monografia, di cui almeno due pubblicate su riviste di fascia A secondo la classificazione dell’ Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); peraltro, la Commissione avrebbe potuto abilitare anche candidati privi di tali requisiti, qualora li avesse idonei sulla base di un “motivato giudizio di eccellenza della produzione scientifica”.
I criteri di valutazione delle pubblicazione scientifiche erano stati poi fissati come segue:
a) numero, tipo e continuità delle pubblicazioni presentate;
b) apporto individuale ai lavori in collaborazione;
c) coerenza con le tematiche del settore concorsuale, come indicate nel DM n. 1592012;
d) qualità della produzione per originalità, rigore metodologico e carattere innovativo.
Inoltre, l’organo di valutazione aveva delineato anche dei sotto-criteri, ossia: che le monografie fossero l’esito di compiuta, matura ed impegnativa ricerca, fondata su analisi ampia ed esauriente e suscettibile di raggiungere risultati originali ed innovativi, tali da segnare un concreto ed evidente avanzamento del sapere disciplinare, con distinzione fra i vari tipi di opere; i saggi e gli articoli sarebbero stati riconoscibili per rilevanza dell’argomento, rigore e originalità dell’impostazione metodologica e dei risultati conseguiti; il candidato avrebbe dovuto evidenziare attitudine alla ricerca, costanza dell’impegno e la tematizzazione di un dato oggetto, in relazione alla prassi consolidata della ricerca di settore.
IV. -Il giudizio collegiale della Commissione giudicatrice relativo al ricorrente, scaturito da due giudizi positivi e tre negativi espressi dai singoli Commissari, pubblicato il 4 dicembre 2013 sul sito internet istituzionale del MIUR, è stato basato sui seguenti elementi:
– il candidato presenterebbe quattro monografie di cui una con altro autore, 9 articoli in rivista, 20 contributi in volume, tre curatele, otto voci per il “Dizionario biografico dei Liguri” ed una recensione;
– egli supera due “mediane” su tre;
– possiederebbe solo due su tre requisiti stabiliti dalla Commissione.
Il giudizio comprende anche una analisi delle monografie, due delle quali ascritte al filone del federalismo, un’altra a quello della storia della Resistenza, e la più recente alla storia del Rotary Club in Europa, che la Commissione ha ravvisato privo di note.
V.- Il ricorrente ha impugnato il giudizio a lui attribuito dalla Commissione sulla scorta dei seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione del bando in relazione alla normativa primaria e secondaria di riferimento, degli articoli 3 e 97 Cost., eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste, travisamento, sviamento, perplessità: la Commissione sarebbe incorsa nei seguenti errori di valutazione:
a) la monografia sulla storia del Rotary Club sarebbe corredata da un ampio numero di note -contrariamente a quanto asserito dai Commissari-, le quali attesterebbero la scientificità dell’opera;
b) le altre monografie presentate sarebbero state giudicate di carattere troppo locale, perché limitate all’ambito genovese, ma non ne sarebbe stata considerata la dignità scientifica derivante dalla ricerca ad esse sottesa;
c) i contributi pubblicati su volumi collettanei attesterebbero che il ricorrente si è occupato anche di temi a carattere non locale;
d) sarebbe erronea la constatazione del superamento di sole due mediane, in quanto il ricorrente avrebbe superato tre mediane, secondo la tabella elaborata dall’ANVUR (riportata in ricorso) per il settore concorsuale 11A3, pari a 1,71 libri “normalizzati” (ossia riportati all’età accademica del candidato, ove inferiore al periodo di riferimento su cui deve concentrarsi l’esame della Commissione), a 11,5 articoli e capitoli di libri normalizzati e a 0 (zero) articoli di riviste normalizzati; infatti il prof. [#OMISSIS#] vanterebbe i seguenti valori: tre libri normalizzati, 21 articoli normalizzati e 0 articoli di riviste; peraltro, egli supererebbe le tre mediane anche con riguardo alla prima fascia;
e) erroneo sarebbe il riferimento al mancato superamento del giudizio sui titoli, che non sarebbero due (come ritenuto dall’Organo di valutazione), bensì tre, come da curriculum allegato al ricorso.
2) Violazione dell’art. 4 del bando, dell’art. 1 L. 2411990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi del giusto procedimento; eccesso di potere sotto i medesimi elementi sintomatici di cui alla rubrica del primo motivo: anche i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione sarebbero illegittimi, in quanto:
a) sarebbe contraddittorio ritenere sufficiente, da un lato, il superamento di una mediana su tre, e, d’altro lato, non ritenere sufficiente né il possesso di una mediana né le mediane stesse; inoltre, ancora più contraddittorio sarebbe ritenere idonei candidati privi di tutti tali requisiti; illegittimo sarebbe, comunque, prevedere criteri più restrittivi di quelli fissati dal bando;
b) sarebbero troppo generici, sì da non consentire la valutazione dell’operato della Commissione, i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche;
c) così sarebbe da dirsi anche per i criteri stabiliti per gli “altri titoli”.
3) Violazione dell’art. 4 del bando, dell’art. 3 della L. 2411990, dei principi del giusto procedimento, eccesso di potere sotto i medesimi profili su richiamati: la motivazione del giudizio collegiale non darebbe conto delle ragioni poste a base dell’atto impugnato sotto i due profili, caratteristici del giudizio in materia di ASN, qualitativo e quantitativo (sistema delle mediane ANVUR per cui rileva il numero delle pubblicazioni, la loro collocazione editoriale, ecc…), specie in relazione al fatto che due commissari su cinque si erano espressi favorevolmente all’idoneità del prof. [#OMISSIS#].
4) Ancora violazione dell’art. 4 del bando, degli articoli 1 e 3 L. 2411990, ed eccesso di potere sotto i profili sintomatici su richiamati: inoltre, le operazioni di valutazione non sono state verbalizzate, se non in forma ritenuta dal ricorrente eccessivamente sintetica, così che sarebbe impossibile risalire alla motivazione del giudizio finale.
Oltre alla domanda di annullamento, il prof. [#OMISSIS#] ha proposto domanda di risarcimento dei danni che gli sarebbero derivati dalla mancata abilitazione, per equivalente o, in alternativa, in forma specifica, mediante l’accesso a nuova valutazione, con conseguente attribuzione dell’abilitazione per la tornata in questione; a ciò si aggiungerebbe il danno derivante dalla lesione della chance di accedere al ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipo B, che prevede l’assunzione in ruolo come professore associato dopo tre anni, per cui l’ASN è condicio sine qua non.
VI. – Con ordinanza n. 8552014 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente; in sede d’appello, il Coniglio di Stato, con ordinanza n. 14702014, così si è espresso: “Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che le questioni prospettate nell’atto di appello pongono questioni di merito che devono essere decise con una sentenza; che, pertanto, dispone che il Tar fissi l’udienza di trattazione della presente controversia per la sua definizione. P.Q.M. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta: a) rigetta la domanda di sospensione, ai fini del riesame, della domanda cautelare; b) dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”
L’Amministrazione intimata non ha presentato memorie difensive; il ricorrente ha invece depositato una memoria conclusionale.
Alla pubblica udienza del 16 luglio 2014 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame il prof. Guido [#OMISSIS#] impugna il negativo esito della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e del relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n. 222 del 22 settembre 2011, titolo che attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 222 del 20 luglio 2012, cui egli ha partecipato per il settore concorsuale M-STO4 (Storia contemporanea), Area disciplinare 11.
2. – Devono innanzitutto essere esaminate le censure, contenute nel secondo motivo, con cui il ricorrente censura direttamente i criteri aggiuntivi stabiliti dalla Commissione.
Esse sono infondate.
Tali censure vertono, essenzialmente, su due argomenti: a) sarebbe irragionevole stabilire criteri quantitativi più restrittivi di quelli fissati dal bando di concorso; b) e, d’altra parte, altrettanto irragionevole sarebbe prevedere l’abilitazione anche per candidati che non abbiano superato alcuna mediana, ma abbiano conseguito un giudizio di eccellenza.
2.1 – Quanto all’argomento da noi appena rubricato sub a), occorre preliminarmente osservare che l’art. 3 comma III del decreto ministeriale n. 762012 autorizza le singole Commissioni della abilitazione scientifica nazionale all’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, previa ponderazione “equilibrata e motivata”.
Si tratta, all’evidenza, di una espressione di discrezionalità lasciata ad ogni singola Commissione, che deve essere raccordata alle caratteristiche dello specifico settore scientifico disciplinare trattato da ciascuna di esse.
Tali caratteristiche possono ragionevolmente riguardare, in astratto, sia la specificità della materia trattata (e così attenere a questioni tecnico-scientifiche) che -sebbene in misura presumibilmente residuale- circostanze oggettive non strettamente scientifiche, ma -ovviamente- puntualmente riscontrabili in motivazione: si pensi, ad esempio, all’abilitazione scientifica nazionale in settori “di nicchia”, ossia nei quali si registra la presenza di un numero esiguo di potenziali abilitanti su tutto il territorio nazionale.
Nel caso in esame la Commissione che ha emesso i provvedimenti impugnati si è basata interamente sulla prima categoria appena enunciata; sulla quale, evidentemente, il Collegio non può esercitare il proprio sindacato, se non sotto il profilo della ragionevolezza.
2.2 – Quest’ultimo aspetto è l’oggetto del secondo argomento introdotto dalle censure in esame, che attiene alla asserita contraddittorietà tra i prerequisiti fissati, basati sul superamento di un dato numero di mediane (e perciò eminentemente quantitativi) e la possibile attribuzione dell’abilitazione a candidati che, pur non possedendo tali prerequisiti, abbiano conseguito una valutazione di eccellenza.
Neppure tale ordine di censure può essere accolto.
Va in primo luogo osservato che il ricorrente non è stato assoggettato alla valutazione “suppletiva” legata alla ricorrenza di eventuali caratteristiche di eccellenza, in quanto la Commissione ha senz’altro riconosciuto in suo favore il superamento di due mediane su tre, ossia del prerequisito quantitativo; difetta, di conseguenza, l’interesse a dolersi della posizione del criterio in parola.
Peraltro, la censura non coglie nel segno, in quanto non appare prima facie irragionevole che un candidato che presenti una produzione scientifica eccellente possa trovare favorevole apprezzamento da parte della Commissione anche ove non abbia superato parametri meramente quantitativi.
2.3 – Questi ultimi, infatti, non possono, da soli, essere ritenuti sufficienti al fine di una compiuta valutazione dei candidati all’abilitazione.
Gli articoli 4 e 5 del bando della procedura abilitativa (decreto ministeriale n. 76 del 2012) prevedono, in consonanza con l’art. 16 comma III della L. 2402010, che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascuno dei candidati venga effettuata sia attraverso “criteri” che attengono alla qualità della produzione (per la seconda fascia: coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; apporto individuale nei lavori in collaborazione; qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari), che mediante “parametri” di natura prettamente “quantitativa” (numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento; impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo).
La valutazione complessiva ella produzione scientifica degli abilitandi deve quindi scaturire da una equilibrata ponderazione che tenga conto sia degli aspetti qualitativi che di quelli quantitativi della medesima.
2.4 – Tuttavia, come detto, il terzo comma dell’art. 3 del decreto ministeriale n. 762012 lascia alla discrezionalità delle singole commissioni di modulare il proprio metro di valutazione a seconda di determinate circostanze.
Nel caso in esame la Commissione del settore oggetto del presente ricorso ha, no irragionevolmente, ritenuto opportuno che, in caso di riscontrata eccellenza qualitativa della produzione di un aspirante, i criteri di natura meramente quantitativa potessero essere pretermessi.
Il che appare, in assoluto, coerente con la finalità dell’abilitazione scientifica nazionale a concorrere a posti di docente universitario; sempre che tale eccellenza possa essere positivamente riscontrata, a sua volta, mediante criteri oggettivi e non soggettivi, da esternare preventivamente e di cui dare conto in motivazione.
3. – Il primo motivo, nella parte in cui il prof. [#OMISSIS#] contesta all’operato della Commissione il travisamento dei fatti in ordine alle pubblicazioni ed ai titoli da lui presentati è invece fondato, e va accolto.
3.1 – In primo luogo si deve convenire con la censura d’apertura del ricorso circa l’abbaglio in cui è incorsa la Commissione giudicatrice in ordine al mancato riscontro di note nel testo monografico “Il Rotary e l’Europa – Il Sodalizio italiano e il processo di integrazione continentale”.
Il testo in questione, scritto da due autori, è stato allegato al ricorso in estratto (e, in particolare, nella parte redatta dal ricorrente), e presenta un ampio corredo di note di richiami a piè di pagina.
Né risulta contestato dalla difesa erariale che la pubblicazione allegata al ricorso sia quella prodotta dal prof. [#OMISSIS#] a corredo della domanda di partecipazione alla procedura abilitativa.
L’errore di percezione in cui è incorsa la Commissione risulta rilevante nella valutazione complessiva operata, dal momento che l’Organo, nella riunione del 29 gennaio 2013 (Verbale n. 1) aveva ritenuto requisito necessario all’abilitazione, sotto il profilo quantitativo, l’avere prodotto due monografie su temi diversi oppure una monografia di particolare rilevanza più quattro saggi di tema diverso dalla prima.
Dell’opera sul Rotary Club scritta dal prof. [#OMISSIS#] la medesima Commissione non ha posto in dubbio il carattere scientifico relativo al settore scientifico disciplinare per cui egli ha chiesto l’abilitazione; ne ha dato, tuttavia, valutazione fortemente negativa proprio in relazione alla ritenuta assenza di note.
La valutazione qualitativa si doveva aggiungere al prerequisito costituito dal superamento di una sola mediana: superamento che, quanto al ricorrente, il giudizio collegiale non pone in dubbio, avendo riconosciuto al prof. [#OMISSIS#] due mediane su tre.
Peraltro, come stabilito nella medesima riunione del 29 gennaio 2013, la Commissione avrebbe potuto considerare abilitabili per la seconda fascia anche docenti che non possedessero detti requisiti “quantitativi”, ma potessero conseguire un motivato giudizio di eccellenza della produzione scientifica; possibilità che, almeno in linea astratta, l’errore di percezione in cui è incorso l’organo ha pure precluso al ricorrente, anche in considerazione del conseguimento, da parte di quest’ultimo, di due giudizi positivi.
3.2 – E’ fondato anche il profilo di doglianza che riporta alla errata percezione dei titoli presentati dal ricorrente, che risultano essere almeno tre nel periodo di riferimento, come previsto dalla Commissione nella riunione del 29 gennaio 2013 ai fini dell’abilitazione.
Si tratta (v. doc. 6 allegato al ricorso, domanda presentata dal ricorrente) della partecipazione a tre progetti di ricerca internazionali (nel 2004, nel 2006 e nel 2008); della partecipazione a tre comitati di redazione di riviste scientifiche attinenti al settore, della pubblicazione di un lavoro in lingua spagnola.
E’ pertanto errato il giudizio collegiale, che, al contrario, riporta la sussistenza di soli due titoli.
3.3 – Il constatato superamento di due mediane rende, invece, inammissibile per difetto d’interesse la censura con cui il ricorrente contesta il computo delle mediane superate e dei titoli annoverati effettuato dalla Commissione, dal momento che la Commissione, sotto questo profilo, ha riconosciuto al prof. [#OMISSIS#] i requisiti per l’abilitazione da essa stabiliti.
Così deve leggersi, in particolare, la constatazione degli argomenti trattati nelle quattro monografie considerate (storia della resistenza, problemi dell’integrazione europea, storia di Genova); così che non rileva, per questo specifico aspetto, l’errata considerazione del volume sulla storia del Rotary Club come privo di note.
Nè si rinvengono specifici criteri, nel medesimo verbale, attinenti il numero (o alla qualità) dei titoli diversi dalle pubblicazioni.
3.4 – Ne segue l’accoglimento del motivo in esame, con assorbimento delle ulteriori censure di carattere demolitorio, che hanno natura strettamente formale.
4. – Va accolta la domanda di risarcimento dei danni in forma specifica svolta dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio.
4.1 – Osserva in primo luogo il Collegio che sussiste l’elemento soggettivo dell’illecito, costituito dalla condotta colposa della Commissione (desumibile dal giudizio collegiale), che ha omesso di valutare nella sua esatta realtà ontologica una pubblicazione del candidato, erroneamente ritenuta priva di note; e ciò, pur in presenza di due giudizi individuali favorevoli al prof. [#OMISSIS#].
4.2 – Sussiste, altresì, il danno ingiusto, costituito dalla mancata abilitazione, pronunziata a causa di una svista: evento certamente non jure, poiché la Commissione è tenuta a valutare correttamente ogni parte della produzione presentata, ed inoltre contra jus, perché lesiva dell’interesse legittimo del candidato al corretto svolgimento della procedura.
4.3 – E’ poi certamente riscontrabile il nesso causale tra il danno sofferto (mancata abilitazione) e la condotta colposa, che si palesa alla fine del giudizio collegiale, ove si attribuisce alla “produzione scientifica non del tutto soddisfacente” la gran parte dell’esito negativo per il ricorrente.
4.4 – La domanda risarcitoria va dunque accolta, con la conseguente condanna del MIUR ad operare, entro giorni trenta dalla ricezione della presente sentenza, una nuova valutazione del ricorrente mediante commissione interamente diversa -ma nominata con i medesimi criteri-rispetto a quella che ha operato.
Il Collegio ritiene al riguardo di dovere evidenziare che la concreta attuazione a detta condanna non potrà essere ostacolata da eventuali difficoltà nella nomina di cinque nuovi commissari (i quali potranno operare alla luce dei criteri e dei parametri non annullati dalla presente sentenza); incombenza che non pare particolarmente difficoltosa, specie in relazione alla già intervenuta predisposizione della lista di possibili commissari da sorteggiare per la procedura in questione, ai sensi delle lettere i) ed h) dell’art. 16 comma III della L. 2402010.
5. – In conclusione il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato, e con la condanna del MIUR al risarcimento dei danni in forma specifica nei modi di cui in motivazione.
La novità della questione induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei medesimi limiti e condanna il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al risarcimento dei danni nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)