Per giurisprudenza costante, il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti, posto che l’esame che il giudice deve compiere attiene alla coerenza logica del giudizio operato dalla commissione giudicatrice, cosi valutandone la intrinseca logicità/irragionevolezza, non potendo sostituire al giudizio già espresso un proprio, differente giudizio (evidentemente frutto di diversi criteri valutativi) che invero si tradurrebbe in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 ottobre 2014, n. 10411
Abilitazione scientifica nazionale-Giudizio commissione esaminatrice-Discrezionalità tecnica-Sindacato giudice amministrativo
N. 10411/2014 REG.PROV.COLL.
N. 07017/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7017 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Vaccarezza, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] Affatato, Natia Bisci, [#OMISSIS#] Bauccio, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, piazza [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maggiore, 12;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 11/C3 – filosofia morale (anno 2012) e per la condanna al risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso non risulta fondato in quanto la prospettazione di parte ricorrente censura le scelte discrezionali dell’amministrazione che, tuttavia, non sono inficiate da una irragionevolezza ed una illogicità talmente manifeste da far dubitare della legittimità dell’azione pubblica;
– che le valutazioni della commissione, oltre a non essere ancorate ad aspetti quantitativi, si sono concentrate sulla qualità della produzione scientifica della ricorrente, giungendo, con una motivazione che ha preso in considerazione tutti i parametri previsti, ad un giudizio di non idoneità, seppure formulato a maggioranza dei membri, anche questo non inficiato da manifesta irragionevolezza ed illogicità;
– che, per giurisprudenza [#OMISSIS#], il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultinoictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti posto che l’esame che il giudice deve compiere attiene alla coerenza logica (per così dire “intrinseca”) del giudizio operato dalla commissione giudicatrice, così valutandone la intrinseca logicità/ragionevolezza, non potendo sostituire al giudizio già espresso un proprio, differente giudizio (evidentemente frutto di diversi criteri valutativi) che invero si tradurrebbe in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa (in tal senso Cons. Stato Sez. IV, 02-11-2012, n. 5581);
– che – ancora – il giudizio della commissione giudicatrice nelle valutazioni della specie, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della commissione. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso dell’ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive, esclude che si possa applicare l’intero “corpus” delle regole tipiche dei concorsi per l’assunzione nel pubblico impiego e, in genere, delle procedure valutative complesse a carattere comparativo. E’, quindi, consentito soltanto verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali del concorso, nel senso che la scelta finale della commissione non appaia in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di tal che la valutazione della commissione giudicatrice, in quanto inerente ad un “giudizio qualitativo” sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione” (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, n.5608/2006)
– che la doglianza relativa alla conoscenza della lingua italiana da parte del membro OCSE della commissione non risulta altresì fondata nella misura in cui ciò è previsto dalla normativa regolamentare (art. 8 dPR n. 222/2011) e la ricorrente ha comunque presentato, tra le pubblicazioni sottoposte alla valutazione dell’organo collegiale, un saggio in lingua inglese;
– che il ricorso può quindi essere respinto e le spese del giudizio seguono come di regola la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente che si liquidano in euro 500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)