TAR Lazio, Roma, Sez. III, 30 dicembre 2014, n. 13251

Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni esaminatrice-Composizione-Commissario Ocse

Data Documento: 2014-12-30
Area: Giurisprudenza
Massima

L’articolo 16, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, quale requisito necessario per la partecipazione alle procedure di accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e paramenti differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro.
 
Nelle procedure di abilitazione nazionale, la commissione istituita per valutare la qualificazione scientifica dei candidati viola il principio del collegio perfetto se il commissario Ocse è docente di una materia estranea al settore concorsuale per cui si chiede l’abilitazione, con l’effetto di viziare il giudizio di inidoneità espresso dall’organo collegiale nei confronti del candidato ricorrente.

Contenuto sentenza

N. 13251/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02887/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2887 del 2014, proposto da: 
Volpe [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. Agostino Meale ed [#OMISSIS#] Tucci, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Placidi in Roma, via Cosseria, 2, come da procura a margine del ricorso; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in persona del Ministro p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t., Anvur in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Bilotti, [#OMISSIS#] Morace Pinelli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Irujo, non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
mancato conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Anvur;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato il 19 febbraio 2014 e depositato il successivo 5 di marzo il prof. [#OMISSIS#] Volpe ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata dell’anno 2012, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, il ricorrente ha proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di I fascia per il settore concorsuale 12D1 – Diritto privato.
All’esito della valutazione, ciascuno dei cinque membri che componevano la commissione di valutazione all’uopo nominata ha espresso un giudizio negativo sul ricorrente, così che il giudizio finale collegiale non ha potuto che essere di non abilitazione.
In particolare, la commissione ha valutato l’opera del ricorrente di qualità limitata.
3. – Il prof. Volpe, dopo un articolato excursus normativo i tema di abilitazione scientifica nazionale (e, in generale, di procedure di reclutamento dei docenti universitari come delineate dalla L. 2402010) affida l’impugnazione del negativo esito della valutazione a ben tredici motivi:
1) Violazione dell’art. 16 L. 2402010, dell’art. 1 commi 389 e 394 L. 2282012 e dei decreti che hanno determinato le successive proroghe dei lavori della Commissione oltre l’originario dies ad quem del 30 giugno 2013;
2) Violazione dell’art. 6 D.P.R. n. 2222011 e dell’art. 16 comma III lettera f) della L.2402010, illegittima composizione dell’organo di valutazione, di cui faceva parte anche il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], docente di Derecho Mercantil presso l’Universidad de Valencia, e non di diritto privato;
3) Violazione dell’art. 16 L. 2402010 e dell’art. 8 del DPR n. 2222011, nullità per difetto di attribuzione, a carico del D.M. n. 762012,nella parte in cui consente alle Commissioni di introdurre criteri integrativi o sostitutivi di giudizio;
4) Violazione del D.D. n. 2222012, in quanto alcune delle sedute della Commissione non si sarebbero tenute nella prescelta sede della Seconda Università di Napoli;
5) Violazione dell’art. 16 L.2402010 ed eccesso di potere per sviamento, in relazione alla durata delle sedute della Commissione, esigua, a dire del ricorrente, per eseguire gli incombenti di competenza dell’organo di valutazione;
6) Eccesso di potere per inidoneità dei verbali, che non recherebbero l’orario di chiusura delle sedute;
7) Violazione dell’art. 16 L. 2402010 e degli articoli 3 e 5 DPR n. 2222011, poiché la Commissione avrebbe operato una commistione indebita tra le operazioni relative all’abilitazione di prima fascia e quelle relative all’abilitazione di seconda fascia;
8) Ancora illegittimità in sede di verbalizzazione delle operazioni, sotto vari profili (modalità di convocazione delle adunanze, mancata documentazione di attività, mancata o tardiva sottoscrizione dei verbali, mancata allegazione di documentazione essenziale);
9) Mancata collegialità nelle attività di valutazione dei 448 candidati;
10) “Illegalità sostanziale: carente deposito previo dei giudizi individuali”, in quanto non consterebbe la data di deposito del giudizio individuale da parte di ogni commissario;
11) “Illegalità sostanziale: carente o incerta approvazione (collegiale) dei giudizi (collegiali) – Intima contraddizione ed illogicità”, in quanto il verbale di approvazione dei giudizi sarebbe stato inviato in via telematica al prof. [#OMISSIS#] dopo la sua pubblicazione;
12) Illogicità, arbitrarietà, carente apprezzamento dei presupposti, insufficiente valutazione analitica, insufficiente valutazione, sotto svariati profili, del giudizio collegiale e dei singoli giudizi individuali;
13) Eccesso di potere per carente applicazione di criteri uniformi rispetto ad altri candidati.
4. – Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, senza depositare tuttavia memorie difensive.
5. – In vista della pubblica udienza di trattazione del ricorso nel merito, parte ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, nella quale ha illustrato i motivi d’impugnazione.
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2014 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. – Come è noto, nella disamina dei motivi di ricorso il giudice amministrativo deve dare priorità a quelli dal cui accoglimento può derivare un effetto pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente (Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2013 n. 2837), secondo il principio dispositivo.
Nel caso di specie, l’eventuale vizio di composizione della Commissione, attenendo alla specifica competenza tecnica (di uno) dei suoi componenti, varrebbe a viziare in radice il giudizio di merito espresso dall’organo collegiale, e, in sede conformativa, risulterebbe pienamente satisfattivo per gli interessi del ricorrente, in vista del risultato -espressamente richiesto nelle conclusioni del ricorso- costituito dall’integrale rinnovazione della valutazione mediante commissione in diversa composizione.
2. – Va dunque esaminata la censura che riguarda la formazione della Commissione giudicatrice mediante il membro straniero, in tesi non dotato di qualificazione adeguata al settore relativo al diritto privato – 12A1.
Essa è fondata, e va accolta con valore assorbente sul resto.
Come già enunciato nella sentenza di questa Sezione n. 1086514 del 29 ottobre 2014, in base all’art.16, comma 3, f – h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011, è prescritta la corrispondenza tra il settore concorsuale per il quale si chiede l’abilitazione e quello relativo ai Commissari.
Tuttavia il componente OCSE della Commissione di valutazione, prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], risulta Professore di diritto mercantile (commerciale) presso l’Università di Valencia.
Pertanto, dal momento che il diritto commerciale rientra nel macrosettore 12/B “diritto commerciale, della navigazione e del lavoro”, settore concorsuale 12/B1 “diritto commerciale e della navigazione”, il membro OCSE insegna una materia non solo estranea al settore concorsuale in esame 12/A1 “diritto privato”, ma anche al macrosettore 12/A “diritto privato” (cfr. D.M. n.336 del 2011).
Risultano quindi violate le predette norme di cui all’art.16, comma 3, f – h della Legge n.240 del 2010 ed all’art.6, commi 2, 7 del D.P.R. n.222 del 2011, in quanto il Prof. [#OMISSIS#] non poteva far parte della suddetta Commissione.
In conclusione, trattandosi di collegio perfetto, col necessario apporto dunque di tutti i componenti, ovvero di un quorum strutturale pari ai componenti predetti, il giudizio emesso risulta viziato.
3. – In conclusione il ricorso è fondato, e va accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato, assorbito quant’altro.
Ai sensi dell’art. 34, comma I, lettera e) del c.p.a., il Collegio dispone che la nomina di cinque nuovi commissari secondo i criteri desumibili dalla motivazione, i quali potranno operare alla luce dei criteri e dei parametri già posti; incombenza che potrà essere agevolmente svolta in relazione alla già intervenuta predisposizione della lista di possibili commissari da sorteggiare per la procedura in questione, ai sensi delle lettere i) ed h) dell’art. 16 comma III della L. 2402010, salva l’acquisizione del parere pro veritate in caso di necessità.
4. – Le spese possono essere compensate, atteso il mancato rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali (art. 3 comma II in combinato disposto con l’art. 26 comma I c.p.a.) da parte del ricorrente (il ricorso consta infatti di ben ottanta pagine).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)