Il principio del riconoscimento automatico del titolo di laurea, conseguito presso un ateneo di un paese UE a seguito della specifica laurea in odontoiatria, ai sensi dell’art. 21 Direttiva 2005/36/Ce, può essere superato solo in ipotesi particolari ed eccezionali rispetto alle quali si ponga un dubbio relativo alle condizioni minime di formazione. Tali condizioni particolari ed eccezionali devono trovare riscontro motivazionale nel provvedimento di assoggettamento del laureato alla disciplina generale di riconoscimento ed all’applicazione delle prove compensative.
TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 22 gennaio 2016, n. 771
Riconoscimento titolo dottore medico con specializzazione in odontoiatria rilasciato da università straniera (Romania)
N. 00771/2016 REG.PROV.COLL.
N. 07575/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7575 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Graniti, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ariaudo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Marracino in Roma, Via della Panetteria, 15;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo di “doctor medic – in domeniul medicina dentara – specializarea medicina dentara” rilasciato dall’Università “Titu Maiorescu” di Bucarest – Risarcimento danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il provvedimento emesso dal Ministero della Salute – Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle Risorse umane e delle Professioni Sanitarie in data 18 maggio 2011 e notificato il 24 maggio 2011 di diniego di riconoscimento del titolo di “doctor medic”, oltre alla nota in data 19 aprile 2011 di comunicazione dei motivi ostativi al riconoscimento.
Deduce il ricorrente di essersi immatricolato per l’anno accademico 2003/2004 alla Facoltà di Odontoiatria presso l’Università “Titu Maiorescu” di Bucarest e di avere regolarmente terminato il corso di studi in data 8 giugno 2010.
Come indicato nel certificato di abilitazione all’esercizio della professione di odontoiatra serie AMY n. 49, il 25 novembre 2008 il ricorrente si iscriveva all’albo degli odontoiatri, tenuto presso il Collegio dei medici odontoiatri della Romania, con conseguente autorizzazione ad esercitare legalmente la corrispondente professione.
Il 27 dicembre 2010, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 206/2007, chiedeva al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo di “medic dentist” conseguito in Romania ai fini dell’esercizio della professione di odontoiatra in Italia.
In data 19 aprile 2011 l’Amministrazione emetteva un provvedimento di diniego comunicando i motivi ostativi al riconoscimento del titolo.
In data 29 aprile 2011 il dott. Graniti comunicava le proprie osservazioni, in riscontro alla summenzionata nota del Ministero del 19 aprile 2011 e con nota del 18 maggio 2011 il Ministero della Salute reiterava il diniego.
In pendenza del giudizio, in data 12 settembre 2011, con provvedimento n. 29, il Senato Accademico dell’Università Titu Maiorescu, annullava, all’art. 1, punto 14, il Diploma di studio serie A1 n. 0229459 di “doctor medic” rilasciato all’odierno ricorrente.
Il Ministero della Salute, dunque, con nota in data 25 ottobre 2011, integrava il proprio avviso negativo in ordine alla istanza presentata, in quanto relativa ad un titolo di studio successivamente annullato dall’Ateneo che lo aveva rilasciato.
Il dott. Graniti, con nota del 4 novembre 2011, comunicava al Ministero di avere provveduto ad impugnare, dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria romena, il provvedimento con cui l’Università Titu Maiorescu aveva annullato il proprio titolo di studio.
Il Ministero resistente, tuttavia, con nota in data 22 dicembre 2011 confermava il diniego in ordine alla istanza di riconoscimento.
Con sentenza n. 2834 del 21 maggio 2013, passata in giudicato il 12 novembre 2013, il Tribunale di Bucarest accoglieva il ricorso presentato dal dott. Graniti ed annullava la decisione del Senato Accademico dell’Università Titu Maiorescu n. 29 del 12 settembre 2011.
Con lettera a.r. del 20 dicembre 2013 il dott. Graniti chiedeva al Ministero della Salute l’annullamento e/o revoca del provvedimento del 19 aprile 2011, con il quale veniva negato il riconoscimento del titolo Accademico, in virtù della sentenza del Tribunale di Bucarest.
Con lettera a.r. del 20 gennaio 2014, l’odierno ricorrente reiterava la propria richiesta di revisione del provvedimento.
Il Ministero della Salute, con nota prot. N. 0039468 del 19 luglio 2014, dichiarava di prendere atto della nuova situazione di diritto venutasi a creare con il provvedimento dei giudici rumeni, sostenendo, tuttavia, che in base a tale sentenza il titolo in possesso del ricorrente risulterebbe valido ai soli fini dell’esercizio in Romania della professione di odontoiatra.
Con successiva nota del 25 agosto 2014 il Ministero della Salute confermava il diniego di riconoscimento, sostenendo la possibilità di subordinare il riconoscimento del titolo all’applicazione di misure compensative al fine di verificare le conoscenze e competenze del ricorrente.
Con motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati il ricorrente impugnava anche tali note.
Con successiva nota prot. N. 64311 del 20 novembre 2014 – impugnata dal ricorrente con secondi motivi aggiunti – il Ministero della Salute comunicava di avere domandato alla Commissione CE di accordare all’Italia la deroga di cui all’art. 61 della Direttiva 2005/36/CE, al fine di sottoporre tutti i cittadini italiani che hanno beneficiato della abbreviazione del corso di laurea in odontoiatria effettuata dagli Atenei romeni compendiando due anni di studio in uno, ad un esame diretto ad accertare le conoscenze, competenze ed abilità effettive, preannunciando che qualora la Commissione europea avesse accordato la deroga l’Amministrazione avrebbe subordinato il riconoscimento dell’istante al suddetto esame.
Con decreto prot. N. 0037169-P in data 29 luglio 2015 – impugnata dal ricorrente con terzi motivi aggiunti – il Ministero della Salute stabiliva di subordinare il riconoscimento del titolo di diploma del ricorrente in medicina dentaria al compimento, a scelta del richiedente, di un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi ovvero al superamento di una prova attitudinale, sulla base delle determinazioni assunte nella riunione del 14 luglio 2015.
Deduce il ricorrente la illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.
Alla udienza del 1 dicembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente il Collegio dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse le doglianze dedotte dal ricorrente nel ricorso principale, nel ricorso per motivi aggiunti e nel ricorso per secondi motivi aggiunti stante che i provvedimenti gravati sono stati superati e sostituiti dal provvedimento impugnato con i terzi motivi aggiunti.
Osserva il Collegio come l’odierno ricorrente è stato immatricolato per l’anno accademico 2003/2004 – quindi, successivamente al 1 ottobre 2003 – alla Facoltà di Odontoiatria dell’Università Titu Maiorescu di Bucarest ed ha conseguito il titolo di “doctor medic” con il Diploma di licenza serie A1 n. 0229459, che la Direttiva CE del 2005, allegato V, punto 5.3.2. inserisce nell’elenco dei titoli di formazione conformi alle condizioni minime imposte, nel caso di dentisti, dall’art. 34 (Formazione di dentista di base).
Il regime applicabile alla fattispecie in esame, dunque, risulta essere quello di cui all’art. 21 della Direttiva così come recepito con l’art. 31 del D.Lgs. n. 206/2007 (Cfr. Cons. Stato, n. 4272/2015).
Sotto tale profilo, del resto, la stessa Direzione Generale del Mercato interno – Unità E4 – della Commissione Europea, con la comunicazione DGGROWD4 AZS/av del 23 aprile 2015, ha ribadito il principio del riconoscimento automatico di cui all’art. 21 della Direttiva 2005/36 dei titoli di formazione di base di dentista la cui formazione sia iniziata dopo il 1 ottobre 2003 precisando che “il regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali va applicato nei casi in cui il richiedente, anche se la professione è coperta dal sistema di riconoscimento automatico, per motivi particolari ed eccezionali, non soddisfi le condizioni per beneficiarne. Di conseguenza, come stabilito all’articolo 10 della Direttiva, il regime generale di riconoscimento potrebbe essere applicato anche ai dentisti le cui qualifiche non soddisfino le condizioni di una formazione minima e qualora i dentisti non possano beneficiare neanche dei diritti acquisiti. Nell’ambito del regime generale le autorità competenti italiane possono raffrontare la formazione dei dentisti con i loro requisiti nazionali in materia di formazione. Nel caso di differenze sostanziali tra la formazione di base che i dentisti hanno acquisito e i requisiti applicabili in Italia le autorità italiane possono imporre misure compensative prima di riconoscerne la qualifica. Le misure compensative dovrebbero però essere proporzionate e, in particolare, tenere conto della pertinente esperienza professionale dei dentisti” e che “se lo Stato membro ospitante nutrisse ancora dubbi fondati dopo aver ricevuto le citate conferme dallo Stato membro che ha rilasciato la qualifica e la pertinente documentazione del richiedente, esso può trattare la domanda di riconoscimento nel contesto del regime generale o di quello di riconoscimento automatico sulla base delle prove disponibili”.
Sotto tale profilo, dunque, il Collegio rileva che il principio del riconoscimento automatico del titolo di laurea conseguito a seguito della specifica laurea in odontoiatria ai sensi dell’art. 21 della Direttiva 2005/36, può essere superato – come rilevato nella nota della Commissione Europea – solo in ipotesi particolari ed eccezionali rispetto alle quali si ponga un dubbio relativo alle condizioni minime di formazione.
Appare evidente, tuttavia, che tali condizioni particolari ed eccezionali devono trovare riscontro motivazionale nel provvedimento di assoggettamento del laureato alla disciplina generale di riconoscimento ed alla applicazione delle prove compensative.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, l’Amministrazione in alcun modo ha motivato la assenza dei presupposti per il riconoscimento automatico e la conseguente necessità di verificare l’effettiva acquisizione, da parte del ricorrente, delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecniche indispensabili per l’esercizio della professione di odontoiatra, limitandosi a richiamare la nota della Commissione Europea che, tuttavia, come rilevato, non autorizza la automaticità della deroga al riconoscimento automatico dei titoli di odontoiatria ottenuti in Romania da cittadini italiani.
Né, del resto, l’assenza dei presupposti utili al riconoscimento automatico può scaturire dalla frequenza e superamento, nell’anno accademico 2004/2005, del II e III anno e, quindi, dal compimento di due anni di studi in uno e ciò non solo poiché il Ministero rumeno ha chiaramente indicato la legislazione che consentiva il compimento di due anni in uno ma anche in considerazione del fatto che il corso di laurea in odontoiatria nell’Università rumena è articolato in un programma accademico della durata di 6 anni e, dunque, anche a seguito della effettuazione di due anni in uno risulta in ogni caso è stata rispettata la durata minima del corso di studio (5 anni) utile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso principale ed i primi e secondi motivi aggiunti sono improcedibili mentre devono essere accolti i terzi motivi aggiunti con annullamento degli atti impugnati sotto i profili indicati nella motivazione e con assorbimento delle ulteriori censure prospettate.
Deve, al contrario essere rigettata la proposta istanza risarcitoria stante la genericità della sua formulazione in ordine agli elementi costitutivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni impugnate con i terzi motivi aggiunti.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)