TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 23 febbraio 2016, n. 68

Diniego di abilitazione all'insegnamento-Impugnazione congiunta atto normativo presupposto-Competenza

Data Documento: 2016-02-23
Area: Giurisprudenza
Massima

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice del processo amministrativo, la competenza territoriale in primo grado è divenuta inderogabile. In applicazione del criterio dell’ambito territoriale dell’efficacia del provvedimento impugnato, il tribunale territorialmente competente è quello alla cui circoscrizione si riferiscono gli effetti diretti dell’atto, del provvedimento, dell’accordo o del comportamento posto in essere dalla p.a. Tuttavia, dispone l’art 13, comma 4 bis, c.p.a.: “La competenza relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”.

In caso di un’impugnazione simultanea di un atto generale ad efficacia sull’intero territorio nazionale (nel caso di specie, Decreto del capo dipartimento per l’istruzione del MIUR) e di un atto applicativo ad efficacia territoriale circoscritta (nel caso di specie, diniego di abilitazione all’insegnamento adottato da un’università), un eventuale annullamento dell’atto applicativo si produrrebbe come necessaria conseguenza della cognizione dei vizi che investono l’atto normativo presupposto, con la conseguenza che la competenza a conoscere della questione spetta al T.A.R. Lazio – Roma, ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4 bis, c.p.a.

Contenuto sentenza

N. 00068/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2015, proposto da: 
[#OMISSIS#] Trojer, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Bonomini, con domicilio eletto presso il suo studio legale in Bolzano, corso della Libertà 50/11; 
contro
Libera Università di Bolzano, in persone del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo [#OMISSIS#], con domicilio eletto lo studio dello stesso in Bolzano, largo Kolping, 2;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio eletto presso la stessa in Trento, largo Porta Nuova 9; 
per l’annullamento
1) del verbale dell’esame finale del percorso abilitante speciale dd.16.3.2015 relativo all’esame finale della dott.ssa Trojer [#OMISSIS#] per la classe di concorso A096, con il quale la commissione esaminatrice non ha conferito l’abilitazione all’insegnamento alla ricorrente, e del medesimo verbale nella parte in cui stabilisce che l’esame finale è superato se il candidato ottiene almeno 18/30 nonché, per quanto occorrer debba e possa
2) del Decreto del capo dipartimento per l’istruzione del MIUR dd. 22.11.2013 n.45 limitatamente a quanto contenuto nell’allegato A) art. 4, nella parte in cui prevede nella valutazione dell’esame finale un minimo di punti 18, e art. 6 nella parte in cui esclude la ripetibilità del percorso abilitante;
3) dell’art. 10, punti 1, 2 e 4 del regolamento didattico del percorso abilitante speciale per la scuola secondaria di primo e secondo grado della liberauniversità di Bolzano emanato con decreto del Presidente del Consiglio dell’università n. 32 dd. 10.12.2013;
4) dell’art. 5 comma 4 del regolamento dell’esame finale del percorso abilitante speciale per la scuola secondaria di primo e secondo grado della facoltà di Scienze della formazione della Libera università di Bolzano approvato con delibera del Senato accademico n. 54 del 11.6.2014, nonché di ogni ulteriore atto precedente presupposto infraprocedimentale e conseguente nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere l’abilitazione per l’insegnamento nella classe 96/A o subordinatamente a ripetere l’esame finale con altra commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Libera Università di Bolzano e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 la consigliere avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 19 maggio 2015 e depositato in data 9 giugno successivo, la ricorrente ha impugnato il verbale della prova finale per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (classe di abilitazione A096 (Tedesco seconda lingua negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana) datato 16.03.2015, con cui la Commissione esaminatrice non ha abilitato la ricorrente all’insegnamento, con la correlata esclusione dai percorsi abilitativi speciali.
Va premesso che la ricorrente, al fine di conseguire l’abilitazione all’insegnamento, si è iscritta, nell’anno accademico 2014/2015, al Percorso Abilitante Speciale per la Classe concorsuale A096 tenuto presso la Libera Università di Bolzano. Al termine della sessione relativa agli esami di profitto, tutti superati positivamente, la ricorrente è stata ammessa a sostenere l’esame di abilitazione all’insegnamento, consistente nella redazione, nell’illustrazione e nella discussione di un elaborato originale. Tuttavia, pur avendo la ricorrente conseguito 62/70 punti (punteggio minimo 42/70) per la media ponderata degli esami di profitto, essendo la valutazione dell’esame finale pari a soli 10/30 punti, ossia inferiore al punteggio minimo richiesto di 18/30, la Commissione ha proclamato la ricorrente medesima non idonea. La valutazione finale del tirocinio, pari a 72/100, ossia superiore al minimo previsto pari a 60/100 non era infatti suffiente a consentire il supermento dell’esame a causa del mancato raggiungimento del punteggio minimo nell’esame finale.
Assumendo l’illegittimità della negata abilitazione è stato proposto il presente ricorso, a sostegno del quale sono state dedotte, in primo luogo, le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 dell’allegato A) del Decreto Dipartimentale dell’Istruzione n. 45/2013 nella parte in cui prevede nella valutazione dell’esame finale un minimo di punti 18, e l’art. 6 nella parte in cui esclude la ripetibilità del percorso abilitante. Analoghe censure venivano mosse al Regolamento didattico del percorso abilitante speciale per la scuola secondaria di primo e di secondo grado della LiberaUniversità di Bolzano, emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dell’Università n. 32 dd. 10.12.2014 e al Regolamento dell’esame finale del percorso abilitante speciale per la scuola secondaria di primo e di secondo grado della Facoltà di Scienze della Formazione della LiberaUniversità di Bolzano, approvato con delibera del Senato accademico n. 54 dell’11.06.2014.
Giova precisare che il D.M. dd. 10.09.2010 n. 249, che istituiva i PAS (Percorso Abilitativi Speciali) è stato integrato dal D.M. dd. 25.03.2013 n. 81, che ha introdotto la tabella 11bis, come allegato al predetto DM 249/2010, mentre il Decreto del Capo del Dipartimento per l’Istruzione dd. 25.03.2013 n. 45 e i regolamenti LUB (quello didattico relativo al percorso abilitante speciale e quello dell’esame finale) costituiscono provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al D.M. 249/2010.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Libera Università di Bolzano ed entrambi hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il Ministero, inoltre, ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, essendo stato impugnato un atto a carattere normativo-regolamentare assunto da un organo centrale con efficacia su tutto il territorio nazionale nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stati impugnati atti adottati e rientranti nell’esclusiva potestà della Libera Università di Bolzano.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memoria (anche di replica) e la difesa della resistente ha depositato ordinanza del Tar Lazio (Sezione 3.bis) n. 3423/2015, nella quale, su analoga vicenda il Tribunale del Lazio ha ribadito la propria competenza territoriale.
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio ritiene di dover valutare la sussistenza della propria competenza territoriale, in ordine alla presente controversia.
Va premesso che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, la competenza territoriale in primo grado è divenuta inderogabile. In applicazione del criterio dell’ambito territoriale dell’efficacia del provvedimento impugnato, il tribunale territorialmente competente è quello alla cui circoscrizione si riferiscono gli effetti diretti dell’atto, del provvedimento, dell’accordo o del comportamento posto in essere dalla P.A. Tuttavia, dispone l’art 13, co. 4bis c.p.a.: “La competenza relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”.
Il presente giudizio è incentrato sulla contestuale impugnazione tanto dei provvedimenti della Libera Università di Bolzano con cui la ricorrente in seguito alla partecipazione ai “Percorsi Speciali Abilitanti” (P.A.S.), non è stata dichiarata idonea all’insegnamento, quanto dei presupposti atti normativi e generali e, in particolare, del Decreto del Dipartimento dell’Istruzione n. 45/2013, ove fissa un voto minimo (18/30) anche per l’esame finale ed esclude la ripetibilità del percorso abilitante.
Dunque, nella fattispecie siamo in presenza di un’impugnazione simultanea di un atto generale ad efficacia sull’intero territorio nazionale e di un atto applicativo ad efficacia territoriale circoscritta. Considerato che è stato chiesto espressamente l’annullamento, in parte qua, dell’atto generale (Decreto del Dipartimento dell’Istruzione n. 45/2013), un eventuale annullamento dell’atto applicativo si produrebbe come necessaria conseguenza della cognizione dei vizi che investono l’atto normativo presupposto con la conseguenza che la competenza a conoscere della questione spetta, ai sensi dei commi 3 e 4bis dell’art. 13 del cod. proc. amm. al T.A.R. Lazio – Roma.
A ciò va aggiunto, che con ordinanza n. 3423/2015 il T.A.R. Lazio, in analoga vicenda, ha già ribadito la propria competenza.
In conseguenza di tutto ciò, va rimessa al giudice competente ogni valutazione sulla vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del cod. proc. amm., dichiara il proprio difetto di competenza territoriale a conoscere del presente giudizio, essendo il ricorso in epigrafe devoluto alla competenza del T.A.R. Lazio – Roma, innanzi al quale la controversia può essere riassunta nel termine previsto dal quarto comma della richiamata disposizione.
Spese della presente fase di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Del Gaudio, Presidente
[#OMISSIS#] Falk [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)