N. 02043/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03499/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3499 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] Riina, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Marchese C.F. MRCGLN81H47G273Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, viale Campania N.46;
contro
Università degli Studi di Palermo non costituito in giudizio;
nei confronti di
Chiara Fazzini, [#OMISSIS#] Giordano non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del verbale dell’esame di specializzazione in TFA A037 sostenuto in data 29.07.2015 dal Dott. [#OMISSIS#] Riina, con il punteggio finale complessivo di 95/100, ritirato in copia conforme all’originale in data 3.09.2015 (Doc. All. 1);
– E di ogni altro atto consequenziale e connesso.
NONCHE’ PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 luglio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante esponeva che, essendo stata bandita dal Ministero dell’Istruzione la partecipazione alla scuola di TFA, l’Ateneo di Palermo bandiva la partecipazione alla prova scritta ed orale, fornendo solo in data 11 novembre 2014 le modalità in cui si sarebbe svolta la prova. Affermava che in data 26 novembre 2014 a seguito dell’esecuzione della prova orale, aveva depositato i propri titoli e che tuttavia la graduatoria veniva stilata senza tenere in alcuna considerazione la media dei voti ottenuti dal candidato durante il percorso di laurea triennale, ma soltanto la media ottenuta dal candidato durante la laurea magistrale, conferendo 4 punti come punteggio massimo a chi avesse ottenuto una media pari a 30 trentesimi, 3 punti a chi, come l’odierno ricorrente, avesse ottenuto una media pari a 29 trentesimi.
Esponeva, ancora, che solo in data 24 giugno 2015 veniva emanato un decreto rettorale in merito alla valutazione finale dei candidati che lasciava alla P.A. la discrezionalità di includere anche la media ottenuta dagli studenti durante il corso di laurea triennale.
A seguito dell’esame orale, il ricorrente veniva a conoscenza della media ponderata che era stata applicata alla propria valutazione, risultante dai voti conseguiti non soltanto durante la laurea magistrale ma anche triennale, determinando così per lo stesso un punteggio pari a 95/100.
Si doleva, dunque, del risultato raggiunto, poiché ove la commissione invece avesse valutato esclusivamente la media ottenuta dal candidato durante la laurea magistrale, così come era stato precedentemente dichiarato, avrebbe un punteggio pari a 30 e quindi avrebbe avuto accesso ad alcune fasce di punteggio per concorsi ed abilitazioni che invece in questo modo gli sono state precluse.
Pertanto proponeva ricorso avverso gli atti sopra menzionati con un unico articolato motivo di gravame: Violazione di legge ed abuso di potere ex art. l L. 241 del 1990. – Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui
all’ art. 97 Cost. – Perdita di chance.
L’Amministrazione non si costituiva.
All’udienza di discussione del 27 luglio 2016, la causa era trattenuta in decisione.
II – Osserva il Collegio che il ricorso è palesemente infondato.
Infatti, in disparte ogni considerazione in ordine all’ammissibilità del ricorso per la mancata tempestiva impugnazione del decreto rettorale sopra richiamato in fatto, va rilevato che il ricorrente non dà alcuna prova – perché del resto non sarebbe possibile (rimanendo semmai allo stesso l’unica scelta di non partecipare all’esame) della circostanza che l’eventuale comunicazione del criterio di valutazione dei titoli in epoca precedente avrebbe in qualche modo influito sull’esito dell’esame e sulla valutazione, nonché sulla posizione in graduatoria.
Le sintetiche considerazioni sopra svolte sono sufficienti – in ragione dei principi di economia processuale di cui al c.p.a. – ai fini della reiezione del gravame sia in ordine alla pretesa impugnatoria che a quella risarcitoria.
Nulla è dovuto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere
Pubblicato il 16/08/2016
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 16 agosto 2016, n. 2043
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Data Documento: 2016-08-16
Area:
Giurisprudenza
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