TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 giugno 2016, n. 7082

Graduatoria nazionale di merito ammissione ai corsi di specializzazione medicina-Motivazione per relationem tramite rinvio in toto ad altra decisione

Data Documento: 2016-06-20
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 07082/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] Muscarella, [#OMISSIS#] Turpini, [#OMISSIS#] Muscianisi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cartillone, rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Studio Legale [#OMISSIS#] & Partners, in Roma, Via San [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47;
contro
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Siena, l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Messina, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
il Cineca;
nei confronti di
Mariachiara Simioni, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fares, [#OMISSIS#] Vallelonga, [#OMISSIS#] Ciccarello;
per l’annullamento previa sospensiva
della graduatoria nazionale di merito per l’ammissione alla scuola di specializzazione di medicina a.a. 2013/2014 nonché per il risarcimento dei danni;
del D.M. 8.8.2014 n. 612 ove interpretato nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le “specifiche graduatorie di Scuola” in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la “prima” delle opzioni prescelte;
del bando di concorso D.M. 8.8.2014 n. 612, nella parte in cui non indica la gradazione obbligatoria e preventiva delle Scuole di specializzazione prescelte così da poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle “specifiche graduatorie di Scuola” indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre;
del D.M. 30.6.2014 n. 105 ove interpretato nel senso che vi sia un obbligo di gradazione delle scuole prescelte;
per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università, della Ricerca e dell’Università degli Studi di Pavia, dell’Università degli Studi di Siena, dell’Università degli Studi di Palermo e di Università degli Studi di Milano, dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università degli Studi di Messina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugnava la graduatoria nazionale di merito per l’ammissione ai corsi di specializzazione di medicina e chirurgia per l’anno accademico 2013/2014;
Rilevato, altresì, che:
– con ordinanza n. 1659/2015 del 14.4.2015 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, con sospensione degli atti impugnati;
– il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2668/2015 del 17.6.2015, ha confermato l’ordinanza del giudice di I grado anche con riferimento alla condanna alle spese dell’amministrazione portandole da euro 750,00 a 1.000,00;
Considerato che, sulla base dell’orientamento della sezione nella specifica materia, il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito (cfr. , nei termini, TAR Lazio, Roma, sez. III bis, n. 6441/2015 del 12 marzo 2015 e 7855/2015 del 4 giugno 2015);
Ritenuto che debba essere confermata la condanna alle spese del giudizio della parte soccombente, come già avvenuto nella fase cautelare (I e II grado);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la previsione del bando e i provvedimenti emessi sulla base della stessa e conferma l’iscrizione di parte ricorrente al corso di specializzazione richiesto come prima opzione.
Condanna l’amministrazione al pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)