La frequenza al corso di laurea e il sostenimento di esami comportano la stabilizzazione degli effetti dell’ordinanza cautelare con cui i ricorrenti sono stati ammessi a partecipare con riserva e in sovrannumero al corso di laurea a numero chiuso, così da comportare l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 giugno 2016, n. 7077
Graduatoria concorso ammissione corso di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria-Stabilizzazione effetti ordinanza cautelare-Sopravvenuto difetto di interesse
N. 07077/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12106/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12106 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Vita [#OMISSIS#], Gallo [#OMISSIS#] Pio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Boccadutri Mariaclara, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giglione [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Rubino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 118;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Roma, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi di Padova, Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico – Cineca;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giammanco, [#OMISSIS#] Cannistraro;
per l’annullamento
della graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015 a seguito di atto di costituzione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 24.11.1971, n.1199, a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
– con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’annullamento della graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di laurea in medicina, chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2014/2015;
– con l’ordinanza n. 6372/2014 l’ordinanza cautelare è stata accolta e i ricorrenti ammessi a partecipare con riserva e in sovrannumero per la tempestiva frequenza delle lezioni;
– con memoria depositata il 5.2.2016 l’avvocato di parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente stabilizzazione degli effetti dell’ordinanza cautelare giacché i ricorrenti, a seguito della medesima, hanno iniziato a frequentare il corso di laurea e a sostenere gli esami;
Considerato che, quanto rappresentato dalla parte ricorrente fa sì che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, come già avvenuto in plurimi casi da parte della Sezione (tra le molte, la sentenza n. 12514 del 5.11.2015), con il conseguente effetto di stabilizzazione della sua posizione giuridica;
Ritenuto che l’esito in [#OMISSIS#] giustifica la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando l’immatricolazione in soprannumero di parte ricorrente al corso di laurea in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)