N. 09069/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09574/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9574 del 2015, proposto da:
Salvatore Giampa’, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. BNTMHL76T24H501F e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. DLESNT79H09F158V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, Via S. [#OMISSIS#] D’Aquino n. 47;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Cineca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Catricala’ C.F. CTRNTN52B07C352T, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LPNDMN61T10H501V e [#OMISSIS#] Sbrana C.F. SBRFNC69S62L117U, con domicilio eletto presso lo Studio di Avvocati [#OMISSIS#] Catricala’ & Partners, in Roma, Via Vittoria Colonna n. 40;
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche a.a. 2014/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Cineca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente ha impugnato, con il ricorso in trattazione, il provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi per avere confermato ma non caricato sul sito informatico dell’amministrazione nel termine ultimo di cui al bando relativo la propria domanda di partecipazione alla predetta procedura;
Considerato che, con l’ordinanza n. 4271/2015, è stata accolta l’istanza di sospensione incidentale dell’esecutività del provvedimento impugnato ai fini dell’ammissione con riserva di parte ricorrente alla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi;
Considerato che, in sede di trattazione orale del merito del ricorso alla pubblica udienza del 9.6.2016, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che non sussiste più l’interesse alla trattazione nel merito del ricorso stesso atteso che la parte, in virtù della predetta ordinanza, ha potuto effettivamente partecipare alle prove di cui alla richiamata procedura e ha, quindi, conseguito il bene perseguito con il ricorso in trattazione;
Considerato che, pertanto, il Collegio non può se non prendere atto della predetta circostanza ai fini della declatoria dell’improcedibilità del ricorso;
Considerato che, anche avuto riguardo alla circostanza di cui sopra, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 04/08/2016
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 4 agosto 2016, n. 9069
Esclusione dalla procedura selettiva per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche-Impossibilità di accettare domande compilate ma non trasmesse secondo la procedura informatica prevista nel bando-Ricorso improcedibile per difetto di interesse
Data Documento: 2016-08-04
Area:
Giurisprudenza
Contenuto sentenza