N. 00971/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03651/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3651 del 2012, proposto da:
[#OMISSIS#] DECIMO, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cuma n. 28;
contro
SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;
per l’accertamento
del diritto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto in qualità di collaboratore tecnico e di funzionario tecnico dal 1° febbraio 1990 al 16 ottobre 2003, nonché per la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento degli emolumenti arretrati, compresi interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Dell’Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in trattazione, il ricorrente espone di aver prestato servizio come collaboratore tecnico (dal 1° febbraio 1990 al 30 giugno 1994) e poi come funzionario tecnico (dal 1° luglio 1994 al 16 ottobre 2003) con più di tre anni di attività di ricerca presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (d’ora in seguito per brevità “SUN”), di essere stato inquadrato in ruolo come ricercatore confermato con decorrenza 20 ottobre 2003 e di aver quindi chiesto, con istanza presentata il 1° luglio 2008 una volta pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 6 giugno 2008, il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo svolto dal 1990 al 2003.
Il medesimo, lamentando di aver ottenuto sull’istanza prima un preavviso di rigetto con nota rettorale prot. n. 34449 del 23 ottobre 2008 e successivamente un diniego definitivo con nota rettorale prot. n. 17694 del 15 giugno 2012, domanda l’accertamento del diritto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, degli anni di servizio pre-ruolo prestati in qualità di collaboratore tecnico e di funzionario tecnico dal 1° febbraio 1990 al 16 ottobre 2003, nonché la condanna della SUN al pagamento degli emolumenti arretrati, compresi interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e sino al soddisfo.
L’università intimata, costituitasi in giudizio, conclude nella propria memoria difensiva per l’irricevibilità e per l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 9 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nella presente controversia parte ricorrente contesta il diniego di riconoscimento del servizio pre-ruolo opposto dalla SUN, deducendo la violazione dell’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, nonché l’eccesso di potere sotto svariati profili.
2. Il Collegio premette che l’esposizione in fatto trova conferma nelle emergenze processuali (cfr. in particolare certificati di servizio allegati al ricorso) e che la vicenda giuridica riguarda l’effettiva portata pratica della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 6 giugno 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 382/1980 nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione (in ruolo) nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività di servizio effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
3. Ciò chiarito, deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità del gravame formulata dalla difesa erariale, costruita intorno all’assunto che il ricorrente avrebbe prestato acquiescenza alla nota rettorale prot. n. 34449 del 23 ottobre 2008, a lui notificata il 24 ottobre 2008, con la quale l’amministrazione si sarebbe già pronunciata negativamente in ordine all’istanza in questione. Pertanto, secondo tale prospettazione, la suddetta nota, assurgendo già a provvedimento definitivo, avrebbe dovuto essere impugnata entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuta notifica, con conseguente tardività del gravame.
L’eccezione merita di essere disattesa.
A prescindere dal rilievo che la nota rettorale in parola è stata qualificata dalla stessa amministrazione, al momento della sua emanazione, come mero preavviso di rigetto (comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990) e non come provvedimento definitivo, il Collegio si limita ad osservare, in via assorbente, che poiché la controversia riguarda situazioni giuridiche aventi natura di diritto soggettivo, non può predicarsi alcuna acquiescenza alla nota con cui l’università abbia riscontrato negativamente l’istanza di riconoscimento dei servizi pregressi, trattandosi di mero atto di natura paritetica (in termini, cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 4 febbraio 2013 n. 705 e 20 dicembre 2010 n. 27663); invero, a fronte di un diritto attribuito da una precisa norma di legge in materia di status e di carriera di pubblici dipendenti, non può trovare applicazione l’istituto dell’acquiescenza, ma occorre eventualmente la rinuncia esplicita (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, 21 gennaio 1984 n. 59).
4. In dettaglio, parte ricorrente insta essenzialmente per l’accertamento del diritto al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, degli anni di servizio pre-ruolo prestati in qualità di collaboratore tecnico e di funzionario tecnico nel periodo ricompreso tra il 1° febbraio 1990 e il 16 ottobre 2003, con conseguente richiesta di condanna per gli arretrati, ritenendo destituita di fondamento la tesi dell’amministrazione, posta a base del diniego, della mancata presentazione dell’istanza entro il termine decadenziale di un anno dall’immissione in ruolo, termine previsto dall’art. 103, comma 4, del d.P.R. n. 382/1980.
5. Va innanzitutto sgombrato il campo dall’eccezione di decadenza sollevata dalla difesa erariale, che ripercorre la tesi sposata dall’amministrazione nell’atto di diniego e che non trova alcun convincente fondamento nella legge.
5.1 Se è vero che il quarto comma dell’art. 103 cit. stabilisce che “il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo”, per un consolidato indirizzo interpretativo, condiviso dalla Sezione (cfr. 11 giugno 2014 n. 3221, 4 febbraio 2013 n.705 e 20 dicembre 2010 n. 27663) e da cui non vi è ragione per discostarsi, il termine previsto dalla norma non ha natura perentoria, “essendo in contrario senso decisivo considerare che il legislatore delegato non ha ripetuto l’espressione “a pena di decadenza”, contenuta nella precedente normativa, che è stata abrogata per incompatibilità” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 ottobre 2011 n. 5668, 27 luglio 2011 n. 4494 e 3 febbraio 2004 n. 328; il riferimento è all’abrogato art. 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311).
Invero, la giurisprudenza ha chiarito il rilievo da attribuire al termine annuale previsto dall’art. 103, quarto comma, precisando quanto segue: “in ragione della eterogeneità dei servizi valutabili e delle Amministrazioni con cui i docenti hanno intrattenuto i rapporti di lavoro, in deroga ai principi generali il legislatore delegato ha previsto l’onere per il professore di curare l’esibizione all’Università della relativa documentazione. Fin quando il professore non presenta la domanda con la relativa documentazione, non è configurabile un suo credito, né può sussistere un inadempimento dell’Università che, a titolo provvisorio, non può che corrispondere il solo trattamento economico predeterminato dalla normativa e inerente alla qualifica. A seguito della acquisizione della documentazione, l’Università deve poi rideterminare lo stipendio spettante per la valutazione dei servizi pre-ruolo e deve corrispondere le differenze retributive, integrando gli emolumenti nel frattempo erogati a titolo provvisorio, con la prescritta decorrenza. Ciò comporta che, finché non adempia l’onere previsto dal quarto comma dell’art. 103, per il professore si producono le seguenti conseguenze sfavorevoli: – comincia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, per i singoli ratei mensili; – per il periodo che precede la domanda e per gli emolumenti arretrati non prescritti, l’inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto comporta che non è ravvisabile un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi (Cfr. Sez. V, 9 maggio 2000, n. 2647; Sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1224; Sez. IV, 1° ottobre 1991, n. 756)” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 328/2004 cit.; nei medesimi termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4494/2011 cit. e 6 maggio 2013 n. 2412).
6. In secondo luogo, deve essere parimenti disattesa l’eccezione di prescrizione opposta dalla difesa erariale, in via subordinata, in relazione sia all’anzianità pregressa sia agli emolumenti arretrati, così riassumibile: a) anzianità pregressa: “considerato che l’indicata domanda interruttiva della prescrizione è stata prodotta dal ricorrente con istanza del 2.7.2008, la prescrizione del diritto per il ricorrente è ampiamente maturata almeno relativamente al periodo 1.2.1990/1.7.1998”; b) emolumenti arretrati: “considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è stato proposto con istanza del 2.7.2008, il ricorrente non può avanzare alcuna pretesa economica in ordine al periodo 1.2.1990 – 1.7.2003, sul quale è intervenuta la prescrizione”.
6.1 Infatti, poiché la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo avanzata ai sensi del citato art. 103, in difetto di espressa previsione contraria, è assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni di cui all’art. 2946 c.c., e poiché le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 27663/2010 cit.), l’istanza (interruttiva) del ricorrente, presentata il 1° luglio 2008, come pure la domanda giudiziale in esame risultano ampiamente proposte nel rispetto di entrambi i termini di prescrizione, non potendo evidentemente la prescrizione decorrere prima dell’immissione in ruolo quale ricercatore confermato, avvenuta in data 20 ottobre 2003, ossia prima che il diritto alla ricostruzione di carriera e quello connesso alle relative differenze retributive possano essere fatti valere (cfr. art. 2935 c.c.).
7. Entrando nello specifico delle questioni di merito, è appena il caso di notare che per giurisprudenza ormai consolidata, anche di questa Sezione (cfr. ex multis, nn. 3221/2014, 705/2013 e 27663/2010 citt.), la figura del funzionario tecnico è equiparabile a quella del tecnico laureato, trattandosi di una mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata “tecnico laureato”; pertanto, anche il funzionario tecnico rientra nell’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, la quale deve ritenersi tassativa ai fini del riconoscimento del servizio utile, ma è suscettibile di un’interpretazione logica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5668/2011 e n. 2412/2013 citt.).
7.1 Invece a diversa conclusione deve giungersi, in adesione alla puntuale eccezione della difesa erariale, per quanto riguarda la figura professionale del collaboratore tecnico, facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013 n.2412), che ha evidenziato come le considerazioni valide per la figura professionale del funzionario tecnico non siano estensibili con riferimento alla figura professionale del collaboratore tecnico, per la quale il d.P.C.M. 24 settembre 1981 prevede una diversa qualifica (la settima).
7.2 Difatti, in relazione alla diversa qualifica funzionale di collaboratore tecnico (al di là del mero dato formale dell’iscrizione nell’ambito dei cc.dd. “ruoli tecnici”), non sussistono quelle ragioni di sostanziale continuità e contiguità con le attività di insegnamento e di ricerca che sono alla base della richiamata sentenza costituzionale e, poi, dell’avvio di procedure di reclutamento a carattere riservato, nell’ambito delle quali l’iscrizione nei ruoli tecnici e lo svolgimento per un certo tempo di attività di ricerca giustificava la previsione di forme agevolate di transito nei ruoli dei ricercatori universitari. In particolare ha rilevanza la considerazione che, al di là del nomen e del diverso livello di inquadramento, il d.P.C.M. 24 settembre 1981 enuclea un insieme di mansioni e compiti che sono propri dei diversi profili, dai quali è dato riscontrare la differenza del contenuto e del grado di professionalità delle mansioni proprie, rispettivamente, del tecnico laureato e del collaboratore tecnico.
7.3 Così, se si pone mente ai profili professionali descritti nel suddetto decreto sulle “declaratorie”, con riguardo all’ottava qualifica, al profilo di funzionario tecnico, accessibile solo mediante laurea specifica, appartengono, tra l’altro, astronomi, tecnici laureati, conservatori di musei, curatori di orti botanici, agronomi, ricercatori degli osservatori e tecnici che siano addetti a programmi di ricerca di base o finalizzata in grado di utilizzare con autonomia strumenti, tecniche e procedure, nonché compiti di addetto a programmi di ricerca di base o finalizzata, oppure compiti organizzativi in rapporto a programmi sperimentali o a programmi di produzioni con responsabilità su operatori di qualifiche inferiori. Invece, con riguardo alla settima qualifica, è proprio del profilo di collaboratore tecnico lo svolgimento di funzioni tecniche di collaborazione, in particolare nei programmi di didattica e di ricerca; a tale diversità di attività tipiche – che specificano, per il collaboratore tecnico, il ruolo appunto di collaborazione tecnica nella ricerca proprio della settima qualifica, di contro all’autonomia che è propria dell’ottava qualifica del tecnico laureato – va riferita la riconoscibilità o meno dei servizi prestati nel ruolo tecnico.
La Corte Costituzionale ha più volte affermato, infatti, che “il criterio funzionale è il solo idoneo a rendere omogeneo, sotto il denominatore comune delle funzioni, il trattamento economico del personale” e che “ad identità di funzioni non può che corrispondere pari trattamento economico” (Corte Cost., 12 giugno 1991 n. 277), riconoscendo così la legittimità costituzionale di quelle scelte legislative tese a razionalizzare e uniformare situazioni ordinamentali formalmente distinte ma in realtà caratterizzate da omogeneità di funzioni (Corte Cost., 17 marzo 1998 n. 63 e 23 dicembre 1993, n. 455; Consiglio di Stato, Sez. II, parere 22 novembre 2000, n. 921).
7.4 Del resto, l’equiparazione affermata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008 riposa sulla considerazione della sostanziale omogeneità, riconosciuta anche dalla legge n. 4/1999, dei compiti di ricerca affidati ai tecnici laureati (con tre anni di ricerca) rispetto a quelli propri del ricercatore: omogeneità tale da rendere costituzionalmente non giustificato il diverso trattamento che la disposizione riservava ai tecnici laureati diventati ricercatori, rispetto a quello di cui godevano i tecnici laureati diventati professori. La medesima sentenza ha però avvertito che le funzioni dei tecnici laureati – di ausilio ai docenti e di gestione dei laboratori – sono diverse da quelle dei ricercatori; inoltre ha più volte affermato, anche recentemente, che “nonostante una certa assimilazione dei rispettivi compiti, rimane l’essenziale differenziazione tra le due categorie (ordinanze n. 160 del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002)”, e che “la previsione di un meccanismo di transito agevolato da un ruolo all’altro, come il concorso riservato, non è di per sé sufficiente a colmare queste differenze”.
7.5 In definitiva, ai fini dell’infondatezza della pretesa relativa al riconoscimento dei servizi prestati in qualità di collaboratore tecnico, rileva che, se l’omogeneità delle attività tipiche inerenti ai compiti di ricerca costituisce la ratio della continuità tra i servizi considerati (e la conseguente parità di trattamento economico) del funzionario tecnico e del ricercatore, rimane confermata la sostanziale non equiparabilità tra le figure del collaboratore, anche se laureato, e il funzionario: per quanto siano accomunate dall’appartenenza al ruolo tecnico, rimangono pur sempre distinte le caratteristiche dei compiti propri di ciascuna di esse, con specifico riguardo al campo della ricerca.
Solo il servizio reso nella qualifica di tecnico laureato (ora funzionario tecnico) può essere considerato ai fini che qui interessano equivalente a quello del ricercatore, poiché in base alla declaratoria sopra riportata per questa figura è evidente – a differenza di quanto succede per il collaboratore tecnico –l’attinenza specifica allo svolgimento autonomo di compiti di ricerca e di sperimentazione, tale da giustificare una continuità di carriera nella nuova veste professionale assunta in esito al concorso riservato.
8. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto con riferimento alla pretesa concernente il servizio pre-ruolo prestato in qualità di funzionario tecnico, mentre non merita accoglimento per quanto riguarda la pretesa di riconoscimento del servizio prestato in qualità di collaboratore tecnico.
Pertanto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del d.P.R. n. 382/1980, degli anni di servizio prestati in qualità di funzionario tecnico, e precisamente del periodo dal 1° luglio 1994 al 16 ottobre 2003.
L’amministrazione resistente va anche condannata al pagamento delle differenze retributive dovute a far tempo dalla data della nomina del ricorrente quale ricercatore confermato, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento (1° luglio 2008) sino al soddisfo.
8.1 Sussistono giusti e particolari motivi, attese le oscillazioni della giurisprudenza sulle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del d.P.R. n. 382/80, degli anni di servizio prestati in qualità di funzionario tecnico, e precisamente del periodo dal 1° luglio 1994 al 16 ottobre 2003, e condanna la Seconda Università degli Studi di Napoli al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovutegli a far data dalla nomina quale ricercatore confermato, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal 1° luglio 2008 sino al soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] Guarracino, Consigliere
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)