La figura dell’assegnista di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, l. 27 dicembre 1997, n. 449, è del tutto equiparabile a quello dei titolari di borsa di studio menzionati nell’articolo 7 l. 21 febbraio 1980, n. 28, in quanto la categoria degli assegnisti di ricerca rappresenta un’evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le università e le istituzioni di ricerca vigenti all’epoca dell’entrata in vigore del d.P.R. 25 novembre 1980, n. 382, dovendosi pertanto ritenere sussistente in capo al ricercatore confermato il diritto al riconoscimento, ad ogni effetto di legge, di carattere giuridico ed economico, del servizio pregresso svolto come assegnista di ricerca, nonché il diritto alle differenze retributive tra quanto dovuto a seguito del predetto riconoscimento, e quanto effettivamente percepito, con decorrenza dal momento della conferma nel ruolo dei ricercatori.
TAR Marche, Ancona, Sez. I, 15 aprile 2016, n. 233
Riconoscimento servizi pre-ruolo assegnista di ricerca
N. 00233/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2012, proposto da:
Socci [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Pellegrini, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Ancona, Via [#OMISSIS#], 8;
contro
Università degli Studi di Macerata, n.c.;
per l’accertamento
del diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. 11.07.1980 n. 362, a far tempo dalla data di inquadramento del ricorrente nella fascia dei ricercatori universitari confermati (1 marzo 2009);
e per la condanna
dell’Università di Macerata alla corresponsione delle corrispondenti differenze retributive dovute per il periodo considerato, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, a far data dalla domanda e sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente è in possesso della qualifica di ricercatore confermato presso l’Università di Macerata, con decorrenza dall’1.3.2009, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica Economica – facoltà di Scienze della Formazione (decreto rettorale n. 941/2009).
Inizialmente era stato nominato, con decorrenza dall’1.3.2006, ricercatore universitario per il medesimo settore (decreto rettorale n. 315/2006 del 28 febbraio 2006).
In data 14 settembre 2009, quindi successivamente alla sua conferma in ruolo, lo stesso ha presentato domanda di riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio militare (svolto dal 24 luglio 1997 al 23 luglio 1998) e del servizio prestato quale assegnista di ricerca per un periodo di tre anni e tre mesi.
In parziale accoglimento dell’istanza, con decreto rettorale n. 1058 del 16 ottobre 2009, l’Università di Macerata ha riconosciuto utile il solo periodo prestato per il servizio militare e nulla ha disposto riguardo al resto, nonostante i solleciti dell’interessato.
Di qui il presente ricorso, con cui il ricorrente contesta l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, censurandolo sotto distinti profili, e chiede la declaratoria del proprio diritto a vedersi riconosciuto, ai fini della ricostruzione della carriera, anche il periodo di servizio svolto come assegnista di ricerca.
L’Università degli Studi di Macerata non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
II. L’art. 103, comma 3, del DPR n. 382/1980 stabilisce che “ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente”.
In ordine all’equiparabilità del titolo di assegnista di ricerca ex art. 51 della legge n. 449/1997 alle categorie contemplate nell’art. 103, la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. II, parere 22 ottobre 2015, n. 2851; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11.1.2012, n. 102), da cui il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi, ha affermato che “la figura dell’assegnista di ricerca ai sensi dell’articolo 51, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è del tutto equiparabile a quello dei titolari di borsa di studio menzionati nell’articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in quanto la categoria degli assegnisti di ricerca rappresenta un’evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le università e le istituzioni di ricerca vigenti all’epoca dell’entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1980, n. 382, dovendosi pertanto ritenere sussistente in capo al ricercatore confermato il diritto al riconoscimento, ad ogni effetto di legge, di carattere giuridico ed economico, del servizio pregresso svolto come assegnista di ricerca, nonché il diritto alle differenze retributive tra quanto dovuto a seguito del predetto riconoscimento, e quanto effettivamente percepito, con decorrenza dal momento della conferma nel ruolo dei ricercatori” (nello stesso senso, T.A.R. Trento (Trentino-Alto Adige), sez. I, 7 marzo 2013, n. 77).
In particolare, è stato osservato che l’art. 7, comma 8, lett. e), della legge n. 28/1980 equipara, ai fini considerati, borse ed assegni di ricerca, consentendo l’inquadramento nella qualifica di ricercatore dei titolari di borse o assegni di formazione comunque denominati, sempreché le borse e gli assegni siano istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, e che siano assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.
Il generico richiamo “a qualsiasi borsa o assegno di formazione” consente, quindi, di estendere il riconoscimento anche a figure non espressamente individuate dal D.P.R. n. 382/1980 (come quella degli assegnisti di ricerca, identificata dall’articolo 51, comma 7, della legge 449/1997), purché chiaramente riconducibili alla fattispecie esaminata.
Del resto, sebbene l’elenco dei servizi riconoscibili abbia carattere tassativo, tuttavia, il principio di tassatività va interpretato ed applicato in senso dinamico ed evolutivo; il servizio svolto dal ricorrente, infatti, non poteva essere preso in considerazione dal legislatore del 1980, in quanto trattasi di figura istituita successivamente. L’elenco dei servizi riconoscibili di cui all’art. 103 del DPR n. 382/1980, pertanto, non può non adeguarsi ai mutamenti di legislazione intervenuti dopo la sua entrata in vigore, anche per un ovvio principio di parità di trattamento e di uniformità del regime giuridico tra le tipologie di categorie elencate nella predetta norma rispetto a nuove categorie che abbiano avuto origine dalla trasformazione di quelle esistenti nel 1980 e prese espressamente in considerazione dallo stesso art. 103 cit. (Consiglio di Stato, n. 102/2012, cit.).
Il ricorrente, quindi, in qualità ricercatore confermato, si trova nelle condizioni di applicabilità della disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 103 del D.P.R. n. 382/1980 e 7, comma 8, lett. e) della legge n. 28/1980, sicchè gli vanno riconosciuti, ai fini della carriera, tutti i servizi elencati nella norma che siano stati dallo stesso effettivamente prestati, tra cui rientra sicuramente quello di assegnista di ricerca.
III. Per tali ragioni, il ricorso è fondato e va accolto; per l’effetto, va affermato il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto in qualità di assegnista di ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche per un periodo di tre anni e tre mesi ai fini della ricostruzione della carriera, con ogni conseguenza rispetto al trattamento economico spettante.
Sulle differenze retributive dovute vanno calcolati gli interessi legali dalla data della proposizione della domanda di riconoscimento sino al soddisfo. Trattandosi di crediti retributivi maturati dopo il 31 dicembre 1994, non è dovuta la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ex artt. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
IV. Avuto riguardo alla natura della controversia e alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone come in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)