In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario, il valore degli indicatori di impatto ovvero di altri indici c.c.d.d. bibliometrici non costituiscono criteri vincolanti per misurare la qualità della produzione scientifica, la quale è rimessa alla diretta valutazione della commissione che è tenuta a considerare tutti gli elementi di giudizio previsti secondo una graduatoria della loro rilevanza.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 16 agosto 2016, n. 4052
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Valutazione pubblicazioni-Indici bibliometrici-C.d. Impact factor
N. 04052/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01490/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1490 del 2014, proposto da [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Vecchione in Napoli, via Umberto I, n. 75;
contro
l’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege alla via Diaz n.11;
nei confronti di
Salvatore Cassese, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
a) del DR/2013/3365 del 24/10/2013 del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli ” [#OMISSIS#] II ” avente ad oggetto ” Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, – per il settore concorsuale 06/131: Medicina Interna — Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia – (codice identificativo — RTD27A2013); b) dei seguenti verbali, con i relativi allegati, della Commissione Giudicatrice: b.1) n. 1 del 4.12.2013; b.2) n. 2 del-1’11.12.2013; b.3) n. 3 del 14.12. 2013; c) del D.R./2013/4185 del 20.12.2013, di ” approvazione degli atti della Commissione giudicatrice preposta alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art.24 comma 3, lett. a), della Legge 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale: 06/131: Medicina Interna – Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia – codice identificativo — R1D27A2013 “; d) dell’eventuale contratto medio tempore stipulato con il dott. Salvatore Cassese; e) di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, conseguenziale e connesso che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente;
nonché per il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a.;
Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
[#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] ha partecipato alla selezione pubblica, per titoli e per colloquio, indetta dall’Università degli Studi di Napoli ” [#OMISSIS#] II ” con decreto rettorale n. 3365 del 24 ottobre 2013, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 06/B1, Medicina Interna — Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia.
All’esito della procedura selettiva, con decreto rettorale n. 4185 del 20 dicembre 2013, sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice e la relativa graduatoria; il Dott. D’[#OMISSIS#] si è collocato al quarto posto, con 75 punti, preceduto dal dott. Salvatore Cassese, primo classificato con 80 punti, dal dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], secondo classificato con 76 punti e dal dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], terzo classificato con 75 punti (quest’ultimo posto in posizione poziore a parità di punteggio in ragione del possesso dei titoli previsti dal bando e della più giovane età).
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Dott. [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] ha agito per l’annullamento degli atti riferiti alla procedura concorsuale in argomento indicati in epigrafe, formulando anche domanda per il risarcimento dei danni subiti per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.
Avverso gli atti gravati la difesa del ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere contestando:
1) quanto alla valutazione dei titoli: a) che il relazione al candidato Cassese la Commissione ha illegittimamente ritenuto di valutare un dottorato di ricerca in corso di svolgimento e, dunque, non ancora conseguito, nonché il titolo di ” Study Designer ” che, tuttavia, non risulta indicato nella domanda di partecipazione del Cassese, compilata in forma telematica sul portale dell’Ateneo, come pure ha proceduto all’attribuzione di 3,5 punti in relazione al diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, sebbene anche tale titolo non fosse stato indicato nella domanda; b) che in relazione al candidato [#OMISSIS#] la Commissione ha illegittimamente valutato il titolo di dottore di ricerca ed un master mai conseguiti, quest’ultimo, peraltro, neanche indicato nella domanda di partecipazione;
2) quanto alle pubblicazioni: a) che il candidato [#OMISSIS#] ha presentato 200 pubblicazioni, numero superiore alle 12 previste quali limite massimo dal bando, con arbitraria selezione da parte del responsabile del procedimento delle 12 (tra le 200) più recenti dal punto di vista temporale da sottoporre a valutazione, criterio, questo, che non è stato neanche rispettato dalla commissione, la quale ha selezionato le prime dodici pubblicazioni indicate nell’elenco, con alterazione della par condicio ed applicazione di parametri valutativi del tutto illogici e irragionevoli; b) che anche le valutazioni espresse sulle produzioni scientifiche del [#OMISSIS#] si palesano viziante da erroneità ed illogicità e formulate in violazione dei criteri di riferimento tenuto conto della rilevanza sotto il profilo della originalità, dell’afferenza e della collocazione editoriale, essendo state altresì trascurante le risultanze degli indici bibliometrici e, in particolare, del c.d. indice h di hirsch in relazione al quale il ricorrente vanta il punteggio maggiore.
L’Ateneo resistente si è costituito in giudizio per resistere al gravame, sviluppando pertinenti ed articolate deduzioni e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza n. 630/2014 è stata rigettata la domanda cautelare, in considerazione della valutata insussistenza dei relativi presupposti.
All’udienza pubblica del 17 maggio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Collegio ritiene preliminarmente di chiarire il quadro normativo di riferimento.
La procedura selettiva in esame, finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 06/B1, Medicina Interna — Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, è stata indetta con decreto del 20 dicembre 2013 ed ha seguito, dunque, la disciplina introdotta dalla legge di riforma n. 240 del 2010.
L’art. 24 della l. n. 240 del 2010 stabilisce, in particolare, che le università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Quanto alle modalità di reclutamento dei ricercatori a contratto, è previsto un sistema di pubblica selezione la cui regolamentazione è rimessa all’autonomia delle università; la legge detta, tuttavia, specifici criteri di indirizzo ai quali le università devono uniformarsi.
Oltre a richiamare i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 241 dell’11 marzo 2005, si prescrive, tra l’altro:
– la pubblicità dei bandi sia in gazzetta ufficiale sia sul sito dell’ateneo, su quello del Ministero e dell’Unione europea, con specificazione del settore disciplinare a cui è destinata la risorsa ed informazioni analitiche sul contenuto del rapporto;
– la previsione di requisiti minimi per la partecipazione alla selezione volti ad assicurare un’astratta propensione allo svolgimento dell’attività (ammissione alla procedura dei possessori del titolo di dottore di ricerca o altro titolo equivalente ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione di soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di I o II fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio);
– valutazione preliminare e motivata dei candidati, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale, finalizzata ad ammettere alla discussione pubblica solo i più meritevoli. Viene espressamente esclusa la possibilità di operare la valutazione comparativa attraverso esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l’adeguatezza della conoscenza della lingua straniera. L’ateneo, inoltre, può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale, inoltre, avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e, in relazione a queste ultime, può esserne prevista la presentazione di un numero massimo da parte di ciascun candidato, comunque non inferiore a dodici .
Il D.M. n. 243 del 2011 ha stabilito criteri e parametri prevedendo che ad una motivata valutazione dei titoli dei candidati deve seguire una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei titoli, debitamente documentati, dei candidati; i titoli vengono dettagliatamente indicati (tra questi, in particolare, il dottorato di ricerca o equipollenti, per i settori interessati la specializzazione medica, attività di formazione e di ricerca, titolarità di brevetti, ecc.). Specifici criteri sono, inoltre, stabiliti per la valutazione della produzione scientifica e ripropongono i consolidati parametri di selezione già individuati dalla disciplina previgente.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, la selezione è riferita alla copertura di un posto da ricercatore di c.d. tipologia a) e, cioè, con contratto di durata triennale prorogabile per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro (D.M. n. 242 del 2011).
Come esposto nella narrativa in fatto, gli esiti della selezione, hanno visto il ricorrente collocato al quarto posto, con 75 punti – preceduto dal dott. Salvatore Cassese, primo classificato con 80 punti, dal dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], secondo classificato con 76 punti e dal dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], terzo classificato con 75 punti (quest’ultimo posto in posizione poziore a parità di punteggio in ragione del possesso dei titoli previsti dal bando e della più giovane età).
Dalla documentazione versata in atti emerge che la valutazione di piena preminenza del candidato vincitore della selezione, Salvatore Cassese, rispetto al ricorrente è stata determinata essenzialmente dal più positivo apprezzamento per la produzione scientifica, secondo i criteri puntualmente predeterminati in conformità alla disciplina di riferimento; mentre, infatti, il ricorrente ha riportato un punteggio complessivo di 43 punti, al Cassese sono stati attribuiti 50 punti, con particolare considerazione non solo per l’originalità ed i risultati di rilievo internazionale conseguiti nonostante la giovane età accademica ma anche alla luce della personalità scientifica tenuto conto della posizione preminente assunta in tutte e dodici le pubblicazioni presentate, sintomatica dell’attitudine a porsi quale guida del gruppo. Per contro, in relazione al ricorrente, la commissione, pure valutando gli ottimi spunti di originalità della produzione scientifica, la complessiva congruenza, la continuità e la collocazione editoriale, ha ritenuto di rilevare un rigore metodologico non elevato in tutti i lavori oggetto di analisi come pure la posizione assunta nel gruppo degli autori, non risultando sempre il principal investigator.
Giova evidenziare che nessuna contestazione è stata mossa dalla difesa del ricorrente al fine di censurare la valutazione espressa dalla commissione con riferimento alla produzione scientifica del candidato vincitore della selezione, la quale, comunque, non presenta profili di irragionevolezza ovvero di arbitrarietà e, anzi, proprio la specificità dei dati e degli elementi presi in considerazione e dettagliati nella documentazione prodotta in giudizio danno ampiamente conto del percorso seguito e degli esiti della selezione.
Si osserva, peraltro, che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), il valore degli indicatori di impatto ovvero di altri indici cc.dd. bibliometrici non costituiscono criteri vincolanti per misurare la qualità della produzione scientifica, la quale è rimessa alla diretta valutazione della commissione che è tenuta a considerare tutti gli elementi di giudizio previsti secondo una graduazione della loro rilevanza.
Le censure articolate dalla difesa del ricorrente con riferimento al candidato Salvatore Cassese si appuntano sulla valutazione dei titoli e del curriculum, con riguardo ai quali la commissione ha espresso, invero, un giudizio più positivo proprio in favore dello stesso ricorrente: quest’ultimo, infatti, ha riportato un punteggio complessivo di 32, mentre il vincitore della selezione un punteggio pari a 30.
Le censure non meritano accoglimento.
Si evidenzia, in primo luogo, che la commissione non è incorsa in alcun errore di valutazione in relazione al dottorato di ricerca; emerge inequivocabilmente in atti, infatti, che la commissione fosse ben consapevole della circostanza che il Dott. Cassese alla data di presentazione della domanda stesse ancora frequentando il dottorato di ricerca e, dunque, non avesse ancora conseguito il relativo titolo; il punteggio in contestazione afferisce ai titoli indicati nell’art. 13 del bando unitariamente considerati che contemplano sia il dottorato di ricerca sia il diploma di specializzazione ed è proprio in relazione al titolo da ultimo indicato che sono stati attribuiti i cinque punti. Ciò risulta, in particolare, dall’allegato 1 al verbale n. 1 del 4 dicembre 2013, dal quale emerge che la commissione non ha previsto un punteggio autonomo ciascuno dei due titoli (dottorato di ricerca e diploma di specializzazione medica) bensì unitario; del pari, emerge dal medesimo verbale il criterio di attribuzione del punteggio individuato nella significatività anche qualitativa (e non solo quantitativa) dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato, con riguardo al quale non sono state articolate specifiche contestazioni, dovendosi, quindi, escludere la possibilità di riconnettere portata dirimente all’elemento quantitativo indicato dalla difesa del ricorrente.
Correttamente e doverosamente la commissione ha, inoltre, valutato e considerato, in conformità alla lex specialis, il titolo di “study designer” indicato dal Cassese tra le esperienze di ricerca clinica nel curriculum prodotto, certificato attraverso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Analoghe considerazioni valgono quanto alla valutazione del titolo riferito al diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, giacché nessuna disposizione imponeva la relativa indicazione nella domanda di partecipazione, essendo stato debitamente incluso dal candidato Salvatore Cassese tra la documentazione prodotta per la selezione.
Ciò a prescindere dalla circostanza che in specie con riferimento al reclutamento dei ricercatori universitari, ferma restando la valutazione dei titoli, assume carattere prioritario e preminente la valutazione del profilo scientifico del candidato, sicché anche in assenza di differente specificazione da parte della commissione opera una tendenziale preferenza del profilo scientifico dei candidati rispetto alla valutazione dei titoli e delle altre attività.
Da quanto sopra esposto consegue l’infondatezza di tutte le contestazioni mosse nei confronti del primo classificato, vincitore della procedura, la cui posizione di preminenza resta, dunque, incontrastata.
Orbene, tenuto conto dell’oggetto della selezione, riferito ad un solo posto da ricercatore, va da sé che tutte le ulteriori deduzioni, concernenti le valutazioni espresse con riferimento agli altri candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria ma che pure non hanno conseguito un risultato utile, risultano carenti sul piano dell’interesse ad agire, stante l’assenza dei caratteri della concretezza e dell’attualità.
Invero, pur emergendo dalla documentazione in atti taluni profili di incongruenza nel percorso logico seguito dalla commissione segnatamente nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche del terzo classificato (in specie con riguardo al criterio della originalità per come evidenziato dalla stessa commissione), alcuna utilità il ricorrente potrebbe trarre da un eventuale accoglimento delle ulteriori deduzioni articolate.
Né al fine di addivenire a diverse conclusioni è possibile attribuire rilievo all’azione risarcitoria pure esperita dal ricorrente, sia alla luce degli esiti del presente giudizio sia tenuto conto della palese infondatezza della domanda, non essendo stata allegata alcuna prova del relativo danno; l’unico documento prodotto, peraltro, è una certificazione medica attestante un forte livello di ansia che, tuttavia, è causalmente correlato al “procastinarsi della definizione della controversia” con l’Università [#OMISSIS#] II e non direttamente con gli esiti della selezione.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Tenuto conto delle peculiarità e della natura della controversia il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Rovis, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bruno, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 16/08/2016