Cessata materia del contendere
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 29 marzo 2016, n. 3856
Abilitazione scientifica nazionale-Provvedimento di autotutela–Cessata materia del contendere
N. 03856/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02271/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2271 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Mazzagreco, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicolle Purificati in Roma, Via [#OMISSIS#], 120;
contro
il Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Alfano;
per l’annullamento
inidoneità al conseguimento dell’asn alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/d2 – diritto tributario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria depositata il 10.12.2015 con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa Mazzagreco, ricercatrice universitaria dall’1.11.2008, presso l’Università degli Studi di Palermo ha impugnato il giudizio d’inidoneità al conseguimento dell’ASN per la tornata 2012 per il settore scientifico disciplinare 12/D2 – diritto tributario.
Alla camera di consiglio del 14 aprile 2014 è stata accolta la domanda di sospensione degli atti impugnati, per cui è stata fissata la pubblica udienza per la discussione del merito del ricorso al giorno 13 gennaio 2016.
Con memoria depositata l’11 novembre 2015, la ricorrente ha comunicato:
– che nelle more della decisione il Ministero intimato ha ammesso in autotutela la dott.ssa Mazzagreco all’abilitazione scientifica per la tornata 2013;
– che all’esito della nuova valutazione la stessa ha ottenuto l’abilitazione per il settore di interesse con il voto unanime dei componenti della Commissione d’esame.
Alla luce del pieno conseguimento del bene della vita, la medesima ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe.
In relazione a quanto precede appare evidente come la pretesa della deducente risulti completamente soddisfatta dal Ministero intimato, onde non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)