TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 gennaio 2016, n. 918

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Giudizio di merito-Obbligo di motivazione

Data Documento: 2016-01-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane-dato rilevante ma non decisivo-, risulta preminente il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica dei candidati, ex art. 5 del d.m. 7 giugno 2012, n. 76.

Contenuto sentenza

N. 00918/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05731/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5731 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [#OMISSIS#] Bellacosa, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Angelo [#OMISSIS#] in Roma, Via Principessa [#OMISSIS#], 2; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANVUR, Commissione di valutazione, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Caterini, Cristiano [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gambardella, [#OMISSIS#] Tordini Cagli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Amarelli, [#OMISSIS#] Amati, [#OMISSIS#] Argirò, [#OMISSIS#] Bellagamba, [#OMISSIS#] Borgogno, [#OMISSIS#] Bottalico, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cingari, [#OMISSIS#] Consulich, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Goisis, [#OMISSIS#] Masera, [#OMISSIS#] Novella Masullo, [#OMISSIS#] Meloni, [#OMISSIS#] Nisco, [#OMISSIS#] Notaro, [#OMISSIS#] Paonessa, [#OMISSIS#] Putinati, [#OMISSIS#] Salcuni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Scoletta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Venafro, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Andricciola, [#OMISSIS#] Valsecchi, con domicilio eletto presso Massimo [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Tigano e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Cola di [#OMISSIS#], 180;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fronza, [#OMISSIS#] Grandi, [#OMISSIS#] Grotto, [#OMISSIS#] Lanza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Menghini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pasculli, [#OMISSIS#] Paterniti, [#OMISSIS#] Roiati, [#OMISSIS#] Siracusa, [#OMISSIS#] Strano Ligato, [#OMISSIS#] Terracina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Collica, [#OMISSIS#] Pierdonati, rappresentati e difesi dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Giovanni [#OMISSIS#] da Palestrina, 19; 
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/G1 “diritto penale”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ANVUR e della Commissione di valutazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Sigg.ri [#OMISSIS#] Caterini, Cristiano [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gambardella, [#OMISSIS#] Tordini Cagli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Amarelli, [#OMISSIS#] Amati, [#OMISSIS#] Argirò, [#OMISSIS#] Bellagamba, [#OMISSIS#] Borgogno, [#OMISSIS#] Bottalico, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cingari, [#OMISSIS#] Consulich, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Goisis, [#OMISSIS#] Masera, [#OMISSIS#] Novella Masullo, [#OMISSIS#] Meloni, [#OMISSIS#] Nisco, [#OMISSIS#] Notaro, [#OMISSIS#] Paonessa, [#OMISSIS#] Putinati, [#OMISSIS#] Salcuni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Scoletta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Venafro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Sigg.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fronza, [#OMISSIS#] Grandi, [#OMISSIS#] Grotto, [#OMISSIS#] Lanza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Menghini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pasculli, [#OMISSIS#] Paterniti, [#OMISSIS#] Roiati, [#OMISSIS#] Siracusa, [#OMISSIS#] Strano Ligato, [#OMISSIS#] Terracina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Collica, [#OMISSIS#] Pierdonati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] Bellacosa, Ricercatore presso la LUISS, impugnava il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di II fascia, settore concorsuale 12/G1 “diritto penale”, tornata 2012, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, deducendo la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, degli artt.1, 3, 4, 5, 6, 8, 11 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.1, commi 389, 394 della Legge n.228 del 2012, degli artt.3, 5, 6 del D.M. n.76 del 2012, dell’art.4 del D.D. n.222 del 2012, della circolare ministeriale n.754 del 2013 e della nota del 27 maggio 2013 nonché l’eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e per sviamento.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che erano illegittimi gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione, con particolare riferimento ai DD.P.C.M. 19 giugno 2013 e 26 settembre 2013 e ai DD.DD. n.181 del 2012, n.1263 del 2013 e n.1767 del 2013; che inoltre non erano state rispettate le previsioni di legge sui criteri di qualificazione dei commissari e che il Presidente della Commissione, Prof. [#OMISSIS#] Musco, non superando le “mediane”, non era in possesso dei suddetti requisiti; che vi erano state altresì carenze procedimentali sulle verbalizzazioni e sulle modalità di intervento dei commissari ai lavori; che ancora trattavasi di procedura abilitativa e non concorsuale e che non era stato debitamente considerato il superamento da parte dell’interessato di una mediana su tre; che i criteri fissati dalla Commissione, nel richiedere almeno tre pubblicazioni, tra cui una a carattere monografico, di livello eccellente o buono, si discostavano illegittimamente dalla disciplina di settore, non venendo per giunta motivate le deroghe e le integrazioni alla stessa; che in subordine era da considerare illegittimo il D.M. n.76 del 2012, laddove consentiva all’Organo valutativo il suindicato margine di manovra sui criteri; che in ogni caso il giudizio era carente di motivazione su titoli e pubblicazioni, che le valutazioni dei singoli commissari erano contraddittorie, che la valutazione collegiale difettava di sintesi, che le pubblicazioni erano state considerate di livello buono o accettabile e dunque in modo positivo; che i giudizi erano comunque censurabili nel merito.
Veniva inoltre dedotta l’illegittimità derivata dell’art.6, commi 3, 4 del D.P.R. n.222 del 2011, dell’art.8 e dell’all.B, nn.6, 7 del D.M. n.76 del 2012 dall’art.16, comma 3f,h,m della Legge n.240 del 2010, per contrasto dello stesso con gli artt.3, 33, commi 1-6, 34, commi 3, 4, 51, 54, comma 2, 97, 98 Cost., essendo preclusa la partecipazione per il candidato non abilitato alle tornate del successivo biennio.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ANVUR e la Commissione di valutazione si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con note d’udienza il ricorrente ribadiva i propri assunti.
Con ordinanza n.5034 del 2014 il Tribunale respingeva la domanda cautelare presentata dall’interessato.
Con motivi aggiunti il ricorrente ribadiva la carenza dei requisiti di legge come commissario in capo al Prof. Musco.
Con ulteriore memoria l’Amministrazione deduceva in [#OMISSIS#] l’irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività e nel merito l’infondatezza degli stessi.
Con successiva ordinanza n.181 del 2015 la Sezione fissava l’udienza, ex art.55, comma 10 c.p.a., per la definizione della controversia.
Con misura presidenziale n.8388 del 2015 era ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati valutati per la II fascia del settore concorsuale in argomento, cui veniva fornito quindi riscontro.
I Sigg.ri [#OMISSIS#] Caterini, Cristiano [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gambardella, [#OMISSIS#] Tordini Cagli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Amarelli, [#OMISSIS#] Amati, [#OMISSIS#] Argirò, [#OMISSIS#] Bellagamba, [#OMISSIS#] Borgogno, [#OMISSIS#] Bottalico, Giovanni [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cingari, [#OMISSIS#] Consulich, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Goisis, [#OMISSIS#] Masera, [#OMISSIS#] Novella Masullo, [#OMISSIS#] Meloni, [#OMISSIS#] Nisco, [#OMISSIS#] Notaro, [#OMISSIS#] Paonessa, [#OMISSIS#] Putinati, [#OMISSIS#] Salcuni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Scoletta, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Venafro e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, censurandolo nel merito.
I Sigg.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fronza, [#OMISSIS#] Grandi, [#OMISSIS#] Grotto, [#OMISSIS#] Lanza, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Menghini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pasculli, [#OMISSIS#] Paterniti, [#OMISSIS#] Roiati, [#OMISSIS#] Siracusa, [#OMISSIS#] Strano Ligato, [#OMISSIS#] Terracina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Collica, [#OMISSIS#] Pierdonati si costituivano di contro per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Con ulteriori memorie e repliche le parti ribadivano i rispettivi assunti.
Nell’udienza del 21 ottobre 2015, nel corso della quale il legale dei controinteressati deduceva in [#OMISSIS#] l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti alla procedura per la I fascia ed il difensore del ricorrente ribatteva che trattavasi, per la II e la I fascia, di due procedure ben distinte, per di più a carattere abilitativo e non concorsuale, la causa veniva discussa anche nel merito e quindi trattenuta in decisione.
Va in primo luogo respinta l’eccezione di [#OMISSIS#] di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti alla procedura per la I fascia, atteso che in ogni caso trattasi, per la II fascia in esame rispetto alla I, di procedimento ben distinto, in base alla disciplina di settore, per presupposti ed effetti di abilitazione.
Nel merito il gravame è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non idoneità impugnato.
Invero va precisato in primo luogo che gli atti di proroga del termine di conclusione dei lavori della Commissione di valutazione risultano avere fondamento normativo, secondo quanto emerge dalla piana lettura combinata degli articoli 16 della Legge n.240 del 2010, 8 del D.P.R. n.222 del 2011, 1, commi 389, 394 della Legge n.228 del 2012 nonché pienamente giustificati alla luce della complessità della procedura, per la prima volta attivata, del numero dei settori concorsuali e delle domande degli aspiranti all’abilitazione, non essendo stata possibile la sua conclusione nei tempi originariamente previsti (cfr. TAR Lazio, III, n.9403 e n.11500 del 2014); che inoltre ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo (cfr. all.A, B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.11500 del 2014).
Nondimeno è necessario in ogni caso evidenziare che trattasi di procedura abilitativa per titoli e pubblicazioni scientifiche, ex art.16, comma 3a della Legge n.240 del 2010; che la Commissione di valutazione, pur dando conto del possesso dei titoli dell’interessato (in particolare tra l’altro per l’attività di ricerca), in base ai criteri dalla stessa prefissati decideva di non dar loro preminenza, non fornendo adeguata e congrua motivazione sul punto, ai sensi dell’art.6, comma 5 del D.M. n.76 del 2012 (cfr. all.1, 2, 4 al ricorso e TAR Lazio, III, n.6283 del 2015).
Occorre ancora rilevare che il ricorrente sulla sua produzione scientifica conseguiva in prevalenza giudizi di “accettabile” (cfr. all.2 al ricorso), a cui la disciplina di settore attribuisce un accezione positiva, ex all.D del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.3967 del 2015); che la Commissione nondimeno riteneva indispensabile ai fini abilitativi, come criterio, “intendendo rimarcare l’assoluta [#OMISSIS#] dell’elemento qualitativo […] rispetto a quello quantitativo”, la pubblicazione di almeno tre lavori da ritenersi di livello eccellente o buono (cfr. ancora all.4 al ricorso); che tuttavia il suddetto criterio appare irragionevole, tenuto conto della natura abilitativa, come suindicato, della procedura in esame e dei giudizi in ogni caso per lo più positivi espressi dalla Commissione sulle predette pubblicazioni, secondo quanto previsto nell’all.D del D.M. n.76 del 2012, oltre che dunque immotivato, ex art.6, comma 5 del D.M. n.76 del 2012, essendo stata riconosciuta la [#OMISSIS#] qualitativa dei lavori (cfr. del pari, TAR Lazio, III, n.6283 del 2015).
L’Amministrazione dovrà quindi procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure anche contenute nei motivi aggiunti.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in favore del ricorrente, seguono la soccombenza dell’Amministrazione e vengono compensate per il resto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5731/2014 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre a IVA e CPA come per legge; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Corsaro, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)