TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 27 giugno 2016, n. 1102

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore

Data Documento: 2016-06-27
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 119, comma 5, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, prevede la pubblicazione anticipata del dispositivo in relazione alle materie elencate al comma 1, tra le quali non rientra una controversia in materia di procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 279 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso l’avvocato Claudiahilde Perugini in Firenze, via Masaccio n. 175; 
contro
Università degli Studi di Firenze e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Cantarelli, [#OMISSIS#] Cecconi, [#OMISSIS#] Lambardi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pireddu e [#OMISSIS#] Catarsi; 
per l’esecuzione
della sentenza n. 1207/15 Reg.Prov. Coll. n. 2202/14 Reg. Ric. pronunciata l’8.9.2015 dal T.A.R. Toscana, Sezione Prima, nonché delle sentenze n. 1050/2014 Reg.Prov.Coll. n. 1339/13 Reg. Ric. pronunciata il 16.6.2014 e n. 530/15 Reg.Prov.Coll. n. 2202/14 Reg.Ric. pronunciata il 30.3.2015, entrambe richiamate nella sentenza n. 1207/15 e passate in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università di Firenze e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 il dott. [#OMISSIS#] Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso n. 1339/2013 il dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] impugnava il decreto del 30.7.2013, con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze aveva approvato gli atti della selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 08/D1, “Progettazione Architettonica”, settore scientifico e disciplinare ICAR/14 “Composizione Architettonica e Urbana”, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze, atti che vedevano quale vincitrice la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Questo TAR accoglieva il ricorso ai fini del riesame, con sentenza n. 1050 del 16.6.2014, sotto i seguenti profili:
I) difetto di motivazione circa il giudizio sui titoli del ricorrente e della controinteressata relativi all’attività di relatore in convegni ed ai premi e riconoscimenti per attività di ricerca;
II) difetto di valutazione analitica e quindi di motivazione circa le pubblicazioni indicate dal ricorrente nel curriculum.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze, con decreto del 9.7.2014 (mai pubblicato, secondo il ricorrente), ai fini dell’ottemperanza alla suddetta pronuncia ha riconvocato la Commissione giudicatrice.
La Commissione si è riunita il 7.10.2014 ed ha proceduto alla valutazione dei due candidati, in merito ai suddetti profili del rispettivo curriculum.
Ad esito del rinnovato giudizio essa ha confermato l’elenco degli ammessi alla prova orale, dando atto di avere verificato il minor valore scientifico dei titoli del ricorrente rispetto alla vincitrice della selezione (dottoressa [#OMISSIS#]) ed agli altri candidati.
Il Rettore, con decreto del 28.10.2014, ha approvato gli atti della Commissione (documento n. 10 allegato al ricorso).
La parte istante, ritenuto che l’amministrazione, con il provvedimento sopravvenuto, non avesse adempiuto alla sentenza, ha chiesto con il ricorso n. 2202/2014 una pronuncia di ottemperanza ex art. 112 del d.lgs. n. 104/2010 e, in via subordinata e previa conversione del [#OMISSIS#], l’annullamento del decreto di riconvocazione della Commissione, del verbale datato 7.10.2014 e del decreto del Rettore n. 1010 del 28.10.2014, deducendo varie censure.
Questo TAR, con sentenza n. 530 del 30.3.2015, ha respinto il ricorso per ottemperanza ed ha disposto la prosecuzione della causa con il [#OMISSIS#] ordinario in relazione alla domanda di annullamento.
La conversione del [#OMISSIS#] e, quindi, il giudizio sulla domanda subordinata di annullamento, ha riguardato le doglianze che prospettavano vizi autonomi degli atti sopravvenuti, concernenti sia la rinnovata valutazione della pregressa attività di relatore in congressi, della produzione scientifica e dei premi e riconoscimenti, sia la violazione del bando sotto il profilo del mancato controllo di legittimità del Rettore, dell’indebita valutazione di ulteriori 7 pubblicazioni e del curriculum illustrato della controinteressata, nonché dell’inosservanza degli artt. 3, 6 e 7 del bando medesimo (pagine 25 e 26 della sentenza n. 530 del 30.3.2015).
Questo TAR, con sentenza n. 1207 dell’8.9.2015, ha accolto il ricorso trattato in [#OMISSIS#] ordinario, ritenendo fondate alcune delle censure dedotte, ed ha demandato la rinnovata valutazione dei titoli ad una Commissione esaminatrice in diversa composizione.
Il Ministero dell’Istruzione, in data 6.11.2015, ha proceduto alla nomina della nuova Commissione, confermando però come Presidente la professoressa [#OMISSIS#] Andriani.
Il Ministero, con decreto del 20.11.2015, in dichiarata rettifica del provvedimento di nomina, ha sostituito il predetto commissario Andriani.
La Commissione si è riunita il giorno 14.12.2015, ha preliminarmente evidenziato gli aspetti sottoposti a rinnovata valutazione (attività di relatore in convegni, premi e riconoscimenti, pubblicazioni) ed ha dato atto dell’assenza di cause di astensione e di ricusazione (allegato n. 8 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato).
Essa, nella seduta del 21.12.2015, ha proceduto alla valutazione dei titoli del ricorrente e della controinteressata, confermando il giudizio già espresso dalla precedente Commissione circa la maggior rispondenza del profilo della candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rispetto al ruolo di ricercatore di cui al procedimento selettivo indetto in data 12.12.2012 (allegato n. 9).
Il Rettore dell’Università di Firenze, con decreto del 28.12.2015, ha approvato gli atti della rinnovata procedura.
Il ricorrente è insorto avverso i suddetti atti ai fini dell’ottemperanza alla sentenza n. 1207/2015 ed ha chiesto, in caso di rigetto del ricorso per ottemperanza, la conversione in [#OMISSIS#] ordinario per l’annullamento dell’art. 8 del bando, dei decreti MIUR del 6.11.2015 e del 20.11.2015, dei verbali della Commissione n. 1 del 14.12.2015 e n. 2 del 21.12.2015 e del decreto del Rettore datato 28.12.2015, e per la nomina di nuova Commissione giudicatrice, con condanna, in ogni caso, al risarcimento dei danni.
Alla camera di consiglio del 18 maggio 2016 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l’estromissione dal giudizio.
L’eccezione non ha pregio.
Con il ricorso in esame l’interessato deduce profili di illegittimità ascritti direttamente al Ministero, e non all’Università: è il caso dei vizi riferiti al provvedimento di nomina della nuova Commissione.
Pertanto appare appropriata l’evocazione in giudizio dell’amministrazione eccipiente.
La difesa del ricorrente, agli odierni preliminari, ha chiesto la pubblicazione anticipata del dispositivo della sentenza sul ricorso in epigrafe.
La richiesta non può essere accolta.
L’art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010 prevede la pubblicazione anticipata del dispositivo in relazione alle materia elencate al comma 1, tra le quali non rientra il tipo di controversia in esame.
2. Con la prima censura l’istante deduce che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca avrebbe violato la sentenza n. 1207/2015 in quanto ha confermato quale Presidente della Commissione esaminatrice la professoressa Andriani e non ha osservato il termine di 15 giorni assegnato ai fini della nomina della nuova Commissione.
Il rilievo non ha pregio.
Il primo provvedimento di nomina assunto il 6.11.2015 in dichiarata ottemperanza alla sentenza è stato modificato dal Ministero, il quale si è rideterminato sulla nomina del Presidente della Commissione con decreto del 20.11.2015, emendando così dal vizio di legittimità la disposta nomina. Pertanto la Commissione ha proceduto al rinnovato esame dei titoli in composizione rispondente ai criteri dettati dalla sentenza.
La mancata osservanza del termine fissato per la nomina non vizia di per sé le contestate determinazioni, ma poteva semmai giustificare, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, l’attivazione della tutela avverso il silenzio inadempimento.
3. Con la seconda censura l’istante deduce che la Commissione, nella prima seduta, ha richiamato la sentenza n. 1207/2015, ma non anche la sentenza n. 1050/2014, passata in giudicato, e la sentenza n. 530/2015.
Il rilievo non ha alcun pregio.
Le sentenze n. 1050/14 e 530/15 sono richiamate dalla sentenza n. 1207/2015, cosicchè il richiamo di quest’ultima vale anche come riferimento alle altre due pronunce.
4. Con la prima parte della terza censura il ricorrente, in relazione alla valutazione dei premi e riconoscimenti per attività di ricerca, sostiene che la Commissione era tenuta, in forza della sentenza da ottemperare, ad azzerare il punteggio assegnato alla controinteressata; aggiunge che la Commissione ha valutato premi e riconoscimenti ottenuti da progetti ai quali la dottoressa [#OMISSIS#] ha partecipato quale collaboratrice e non come progettista; l’interessato contesta altresì la valorizzazione del premio riguardante il progetto della piazza di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Novella (rispetto al quale risulta, nella richiamata sentenza, la partecipazione della dottoressa [#OMISSIS#] quale borsista senza responsabilità diretta di progettazione) e la mancata valutazione del premio per tesi di laurea da lui vantato, la cui valutabilità sarebbe stata imposta dalla sentenza.
La doglianza è infondata.
In nessuna sentenza riguardante la controversia in esame è stato introdotto il principio del necessario azzeramento del punteggio dovuto alla dottoressa [#OMISSIS#]. Al contrario, la pronuncia n. 1050/2014 (pagina 19) ha evidenziato che erano stati infine attribuiti a quest’ultima 3 punti per i premi e i riconoscimenti, e tuttavia era mancata qualsiasi motivazione al riguardo, tanto che la Commissione non aveva nemmeno indicato i premi e riconoscimenti evincibili dal curriculum, mentre la pronuncia n. 1207/2015 ha palesato l’illogicità del giudizio svolto sul punto dalla Commissione, la quale ha valutato i premi e riconoscimenti adducendo a motivazione l’attività progettuale dei due candidati.
L’effetto conformativo delle predette sentenze comportava, quindi, una nuova valutazione dei titoli in parte qua, sulla base di motivazione appropriata, riferita ai premi e ai riconoscimenti riportati, e non imponeva in alcun modo l’azzeramento di punteggio.
Orbene, la determinazione contestata con il ricorso in epigrafe (documento n. 9 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato) è specificamente riferita a premi e riconoscimenti ottenuti dal progetto riconducibile al candidato in via esclusiva o quale collaboratore.
La Commissione ha ritenuto apprezzabile, quanto al ricorrente, il progetto di ricerca selezionato nell’ambito del settimo programma quadro di cui alla pagina 5 del curriculum e la classificazione al secondo posto del progetto da lui presentato (insieme ad alcuni collaboratori) per il centro culturale di Olivadi, e quanto alla controinteressata il risultato di varie selezioni di progetti cui la stessa ha partecipato quale collaboratrice alla progettazione, oppure come capogruppo.
In tal modo vi è stata ottemperanza alla sentenza n. 1207/2015 (pagina 32), la quale imponeva un’analisi dei titoli da valutare in relazione al criterio de quo, e cioè un’analisi della parte del curriculum del ricorrente e della controinteressata riferita ai premi ed ai riconoscimenti per attività di ricerca. Invero, tale obbligo di riferimento è stato assolto dalla Commissione giudicatrice, la quale si è soffermata su tutte le attività riportanti un premio alle quali il candidato ha concorso, in via esclusiva o quale collaboratore: ciò in quanto da un lato il criterio di valutazione de quo è dato da “premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”, e dall’altro l’attività di ricerca trova espressione non solo nella progettazione, ma anche nella collaborazione alla progettazione.
Appare quindi in linea con il dictum della sentenza il giudizio della Commissione secondo cui è assimilabile al riconoscimento ottenuto per attività di ricerca la partecipazione al progetto come collaboratore anziché come autore.
5. Con la seconda parte della terza doglianza il ricorrente deduce che la Commissione ha escluso la valutabilità del secondo premio per tesi di laurea a lui attribuito, valutabilità che invece era riconosciuta dalle pronunce n. 1050/14 e 1207/15 (pagina 8 del ricorso).
Il rilievo è infondato.
Tali pronunce si incentrano, in parte qua, sul difetto di motivazione e la Commissione, nella seduta del 21.12.2015, ha dato contezza delle ragioni del proprio giudizio sul punto, rimarcando il fatto che il citato premio non attiene ad attività di ricerca in quanto riferito alla tesi di laurea e colmando così la lacuna motivazionale. Invero, il conseguimento della tesi di laurea attiene alla formazione, più che alla ricerca.
6. Con la terza parte della terza censura (pagine 8 e 9) l’esponente contesta il giudizio positivo sul premio attribuito alla controinteressata quale partecipante al progetto di restauro di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Novella in qualità di progettista.
Il rilievo non è condivisibile.
Per quanto concerne il riferimento, nel giudizio espresso dalla Commissione, al premio per il progetto di restauro di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Novella, occorre considerare che la citata sentenza n. 1207/15 (pagina 43) precisa che “l’arch. [#OMISSIS#] dichiara nel curriculum vitae di avere partecipato al suddetto progetto di restauro quale borsista presso il Comune di Firenze, evidenziando in tal modo di non avere assunto la responsabilità diretta della progettazione, che faceva capo all’arch. Barabesi; l’autodichiarazione è suffragata dall’attestazione dell’arch. Barabesi stesso, che con nota del 29.1.2015 dichiara che l’arch. [#OMISSIS#] in qualità di borsista ha svolto, nell’ambito della ricerca Progetto Piazze, l’attività di progettista del progetto di restauro di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Novella a Firenze e del progetto di un percorso museale cittadino sull’opera di [#OMISSIS#] Brunelleschi”.
Pertanto, è in tal senso giustificato l’attuale riferimento della Commissione al premio per il progetto di restauro di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Novella “al quale la candidata partecipa in qualità di progettista”, partecipazione da intendersi svolta come borsista, senza responsabilità diretta, nell’ambito della ricerca “Progetto Piazze”.
7. Con la quarta parte della terza censura il ricorrente (pagine 9 e 10), nel soffermarsi sul merito della valutazione dei premi e riconoscimenti, contesta la carenza di documentazione, addotta dalla Commissione in relazione al suo titolo sub C (2° posto del progetto presentato nel concorso di progettazione per il centro culturale di Olivadi); aggiunge che, in relazione al titolo sub C della controinteressata (3° posto nel concorso internazionale per la nuova sede IUAV a San [#OMISSIS#]), dalle tavole di concorso risulta che il ruolo di quest’ultima era di progettista e architetto (e non di collaboratrice alla progettazione), due titoli che nell’occasione in realtà non possedeva e che non poteva vantare.
La doglianza è infondata.
Il titolo sub C del ricorrente è stato esplicitamente valutato come assimilabile al riconoscimento ottenuto per ricerca progettuale, nonostante la riscontrata carenza di documentazione, carenza che quindi non ha influito sul giudizio positivo espresso dalla Commissione sul punto.
Quanto al titolo sub C della controinteressata, la sentenza n. 1207/15 (pagina 40) ha precisato che non occorre l’iscrizione all’albo degli architetti laddove, come nel caso del predetto titolo, si tratti di concorsi volti a premiare il migliore progetto, e non di affidamenti di progetti che il committente vuole realizzare, e trattandosi di collaborazioni. Pertanto correttamente, in linea con le indicazioni offerte dalla sentenza da ottemperare, la Commissione di gara fa riferimento alla classificazione al 3° posto nel concorso internazionale per la nuova sede IUAV a San [#OMISSIS#] cui la candidata partecipa quale collaboratrice alla progettazione e disegnatrice con lo Studio Archea.
8. Con la prima parte del quarto motivo, riguardante la valutazione della produzione scientifica dei due candidati, il ricorrente deduce che la sentenza n. 1207/15, laddove ha ritenuto erronea la valutazione delle pubblicazioni n. 1, 4 e 5 della controinteressata, è stata violata, e che in relazione a ciò sarebbero da decurtare 8 punti attribuiti alla stessa.
Il Collegio osserva che la richiamata sentenza evidenziava, quanto alla dedotta inosservanza dei criteri preventivi di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, il difetto di motivazione e la contraddittorietà, in quanto la Commissione esaminatrice da un lato aveva rilevato, senza ulteriore specificazione, che per la quasi totalità, e non per tutte le pubblicazioni della controinteressata, era riconoscibile l’apporto individuale della stessa, e dall’altro in sede di colloquio aveva riconosciuto un punteggio per ciascuna pubblicazione della dottoressa [#OMISSIS#], nell’implicito presupposto che per tutte le pubblicazioni (e non per la quasi totalità) era stato infine ritenuto riconoscibile l’apporto individuale; al tempo stesso la citata sentenza evidenziava incidentalmente elementi oggettivi che deponevano per la non chiara riconoscibilità dell’opera individuale quanto alle pubblicazioni n. 1, 4 e 5. In particolare la sentenza precisava sia che le opere collettanee possono essere oggetto di valutazione in quanto i contributi dei singoli autori risultino scindibili e individuabili, cosicchè l’apporto del candidato sia autonomamente apprezzabile, sia che deve essere data motivazione dell’accertamento dell’autonomo apporto individuale alla pubblicazione, e concludeva che “nel caso di specie la mancata esternazione da parte della Commissione dei parametri logici seguiti per determinare detto apporto vizia le operazioni di valutazione delle pubblicazioni, essendo molte di esse redatte in collaborazione”.
Alla stregua delle pagine 34, 35, 36 e 37 della sentenza, la nuova Commissione era tenuta a valutare, sulla base di motivazione analitica, le pubblicazioni dei due candidati ed a dare contezza degli eventuali indici di riconoscimento dell’apporto individuale riscontrati nelle pubblicazioni collettive vantate dalla controinteressata.
Orbene, in relazione alle citate pubblicazioni n. 1, 4 e 5 della controinteressata la Commissione non adduce alcuna argomentazione, al di là di quanto già considerato dal TAR con la sentenza n. 1207/15, in ordine all’indice di riconoscimento dell’apporto individuale. Peraltro, in particolare, le varie pagine sparse della pubblicazione n. 1 (da ultimo depositata in giudizio come documento n. 13 dall’amministrazione) che sarebbero riconducibili alla dottoressa [#OMISSIS#], indicate dalla difesa dell’Università (memoria difensiva depositata il 14.4.2016), costituiscono parti indistinte di paragrafi, le quali non presentano caratteri di scindibilità e autonoma riconoscibilità e la cui elencazione da parte dell’Avvocatura dello Stato comunque non può valere ad integrare la motivazione in parte qua della decisione dell’organo collegiale.
Occorre tuttavia considerare che il giudizio complessivo comparato espresso dalla Commissione esaminatrice in ordine alla produzione scientifica dei due candidati evidenzia un maggior apprezzamento per i titoli della controinteressata a prescindere dalle citate pubblicazioni n. 1, 4 e 5.
Invero, dalla valutazione analitica comparativa sulle 12 pubblicazioni presenti nel curriculum emerge che la maggiore apprezzabilità dell’opera della dottoressa [#OMISSIS#] scaturisce dalle punte di originalità riscontrate soprattutto nelle pubblicazioni n. 9 e 10, a firma della sola candidata, fermi restando l’originalità e il rigore metodologico riconosciuti relativamente alle pubblicazioni n. 3, 6, 7, 8 e la rilevanza scientifica riconosciuta alle pubblicazioni n. 11 e 12, a fronte della valutazione delle opere di [#OMISSIS#], che la Commissione ritiene nel loro complesso non connotate da riconoscibile originalità e maggiormente riferite allo specifico campo disciplinare del recupero (in particolare, dalla valutazione analitica risulta che in un minor numero di pubblicazioni dell’esponente -4- sono stati riscontrati caratteri di originalità).
Altro elemento di differenziazione enfatizzato dalla Commissione esaminatrice è costituito dalla piena rilevanza editoriale, che a suo giudizio riguarda tutte le pubblicazioni della controinteressata e solo 6 pubblicazioni del ricorrente. In due pubblicazioni di quest’ultimo è stata peraltro riscontrata una [#OMISSIS#] meramente didattico – divulgativa.
In definitiva, anche a prescindere dalle pubblicazioni della controinteressata n. 1, 4 e 5, non viene meno il presupposto del giudizio comparativo espresso sulle pubblicazioni dalla Commissione.
9. Con la seconda parte del quarto motivo l’istante deduce che la Commissione ha indebitamente valutato anche il saggio di cui alla pubblicazione n. 12 di [#OMISSIS#], che doveva essere ignorato in quanto indicato dal curriculum tra le “altre pubblicazioni”.
Il Collegio osserva che tale rilievo non può essere vagliato in sede di giudizio di ottemperanza.
Trattasi infatti di questione attinente a vizio proprio della determinazione sopravvenuta, estraneo al giudizio espresso nella sentenza da ottemperare, talchè in relazione alla predetta censura non è prospettabile alcuna violazione o elusione della sentenza, ma vale la regola della conversione nel [#OMISSIS#] ordinario. Infatti, lo strumento dell’ottemperanza non può essere utilizzato per introdurre in giudizio questioni indipendenti dal giudicato, ossia tali da costituire oggetto di autonoma controversia.
La stessa considerazione si attaglia alla denunciata disparità di trattamento rispetto alle pubblicazioni n. 8, 10, 11 e 12 di [#OMISSIS#], alla contestata collocazione delle pubblicazioni della dottoressa [#OMISSIS#] nella classe di rivista scientifica A anziché B ed alla contestazione sul giudizio di “rilevanza editoriale parziale” espresso dalla Commissione in relazione alle pubblicazioni del ricorrente n. 4, 8, 9, 10, 11 e 12.
10. Con altra parte del quarto rilievo (pagina 18) l’istante deduce che il giudizio analitico comparativo non rispecchia la rilevanza anche internazionale di alcuni prodotti della sua ricerca, rimarca il fatto che per 4 delle sue pubblicazioni (le n. 1, 2, 4 e 9) la Commissione coglie l’originalità, e denuncia come contraddittorio il riferimento della Commissione stessa allo sbilanciamento della produzione del ricorrente verso il campo disciplinare del recupero.
Anche tale doglianza profila un vizio autonomo della determinazione della nuova Commissione, estraneo al giudizio di ottemperanza, con la conseguenza che la sua trattazione si attaglia al ricorso ordinario anziché a quello di ottemperanza.
11. Il ricorrente lamenta altresì (pagina 17) la mancata rilevazione, da parte della Commissione, dei parametri quantitativi e qualitativi riconducibili al di lui profilo, già rilevati nella sentenza n. 1050/14 laddove accoglieva la censura relativa al difetto di motivazione in ordine alla sua produzione scientifica.
La censura non ha pregio.
In relazione alla censura del ricorrente in punto di valutazione della produzione scientifica (pagina 8 della richiamata sentenza n. 1050/14) questo TAR ha rilevato che effettivamente l’amministrazione non aveva svolto alcun esame analitico e non aveva dato contezza dell’applicazione dei criteri di giudizio predefiniti dall’art. 3, comma 2, del D.M. n. 243/2011 (pagina 19 della sentenza stessa).
Orbene, da un lato la precedente Commissione, in sede di esecuzione della citata pronuncia n. 1050/14, ha colmato l’originario difetto di motivazione per come accertato con la pronuncia stessa (si veda la pagina 23 della sentenza di ottemperanza n. 530/15), dall’altro la sua determinazione risultava inficiata dall’inosservanza dei puntuali criteri preventivi di valutazione delle pubblicazioni scientifiche (si veda la sentenza n. 1207/15). In particolare, questo TAR ha da ultimo rilevato da un lato che la Commissione non aveva precisato quali delle pubblicazioni vantate dalla controinteressata avessero rilevanza scientifica e non aveva indicato per quali di esse fosse riconoscibile l’apporto individuale, dall’altro che non era dato comprendere, in relazione al ricorrente, quali pubblicazioni fossero qualificabili di “scarsa rilevanza scientifica” e quali invece di “rilevanza scientifica certa” (si veda la chiara indicazione di cui alle pagine da 34 a 37 della sentenza n. 1207/15).
Orbene, la nuova Commissione ha soppesato e valutato analiticamente ognuna delle 12 pubblicazioni indicate dai candidati nell’apposito elenco (le uniche valutabili), ha dato contezza dell’applicazione di ciascuno dei criteri riportati nel verbale di riunione telematica n. 1 del 26.3.2013, ha specificato quali pubblicazioni avessero rilevanza scientifica e quali no, ed ha espresso il proprio giudizio sulla riconoscibilità di ciascun apporto individuale, assolvendo all’obbligo di analitica motivazione anche per quanto riguarda i parametri relativi al profilo di [#OMISSIS#].
12. Con l’ultima parte del motivo di gravame riferito alla valutazione delle pubblicazioni (pagine 20 e 21) il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 6 del bando, relativo al criterio di valutazione sub a, sull’assunto che la Commissione avrebbe tralasciato l’analisi della rilevanza di ciascuna pubblicazione, da distinguere dalla rilevanza scientifica di cui al criterio c, non avendo la Commissione verificato la consistenza delle pubblicazioni in base al numero di pagine.
Valgono al riguardo le considerazioni sopra espresse sulla conversione del [#OMISSIS#], trattandosi di censura non ascrivibile ad una violazione o elusione della sentenza da ottemperare.
13. Con la quinta censura (pagine 21 e 22), riguardante la valutazione dell’attività di relatore in convegni, il ricorrente deduce che la sentenza n. 1207/15 non prevede la ripetizione del giudizio nei confronti della controinteressata e che tuttavia l’organo collegiale da un lato ha esteso la propria valutazione a titoli vantati da quest’ultima estranei a tale criterio e dall’altro ha rinnovato il giudizio sull’unico vero titolo di [#OMISSIS#] (relazione “Esercizio della sezione e progetto“ al convegno “[#OMISSIS#] dopo [#OMISSIS#]”).
La doglianza è infondata.
La precedente Commissione esaminatrice, in esecuzione della sentenza n. 1050/14, aveva rimarcato l’eccellenza del convegno scientifico curato dalla dottoressa [#OMISSIS#] (“[#OMISSIS#] dopo [#OMISSIS#]”).
Tale lusinghiero giudizio è stato confermato dalla nuova Commissione, adducendo a motivazione la significatività scientifica dell’evento, la partecipazione di personalità di chiara fama, il riscontro accademico, la risonanza culturale e comunicativa.
La valutazione dell’organizzazione dei convegni annuali “Identità dell’architettura italiana”, nel riprendere un riferimento originariamente espresso dalla prima Commissione esaminatrice (si veda il verbale del maggio 2013), non viene presentata come decisiva, ma si limita ad arricchire la motivazione sul giudizio nei confronti della dottoressa [#OMISSIS#] quanto al criterio in questione, e perciò non viola la sentenza in epigrafe.
Invero, l’elemento decisivo nella comparazione tra i due candidati è dato dal particolare apprezzamento espresso dalla Commissione relativamente al convegno “[#OMISSIS#] dopo [#OMISSIS#]”.
In relazione ai titoli del ricorrente attinenti all’attività di relatore, il dictum giudiziale imponeva innanzitutto di esternare la valutazione sul convegno “Le parole del castello”; coerentemente la Commissione ha motivato il proprio giudizio sul punto, palesando l’impossibilità di valutare nel merito la rilevanza della partecipazione del deducente in difetto di indicazioni (che l’interessato avrebbe dovuto fornire) sul ruolo da lui rivestito. In secondo luogo la sentenza imponeva la valutazione della partecipazione ai convegni sul sesto e settimo premio di laurea riguardanti l’architettura fortificata: coerentemente con l’effetto conformativo della pronuncia la Commissione ha precisato che essi si collocano nell’ambito dell’iter formativo didattico, sono ripetitivi e che non è stata precisata la partecipazione di studiosi, la loro rilevanza e la relativa circolazione editoriale, ritenendoli quindi non equiparabili a convegni scientifici e colmando il precedente deficit motivazionale.
In tale contesto l’attività di relatore del ricorrente, pur considerando anche il titolo relativo a “Tirana, contemporaneità sospesa”, è stata motivatamente ritenuta di minor pregio rispetto a quella vantata dalla controinteressata, per il cui particolare apprezzamento è valso, stando al giudizio analiticamente espresso dalla Commissione, il solo convegno “[#OMISSIS#] dopo [#OMISSIS#]”.
14. Con altra parte del quinto mezzo (pagina 23, punto 3.b) l’esponente deduce la violazione della sentenza nella parte in cui (pagina 29) questa fa riferimento a pubblicazioni (n. 16 e 19) elencate nel curriculum dal dottor [#OMISSIS#] quali elementi da considerare ai fini dell’accertamento del rilievo dei convegni sul sesto e sul settimo premio di laurea; in particolare, egli evidenzia che la sentenza n. 1207/15 ha annullato la valutazione sulla non chiara rilevanza dei citati convegni a fronte di pubblicazioni, indicate nel curriculum, che li descrivono o recensiscono (articoli n. 16, 17, 18, 19 e saggio n. 10).
Il rilievo non è condivisibile.
La richiamata sentenza, in parte qua, ha evidenziato che l’accertamento del rilievo dei predetti convegni avrebbe dovuto muovere dall’esame dei contenuti delle pubblicazioni n. 16 e 19 del dottor [#OMISSIS#].
Orbene, la Commissione basa il proprio giudizio di irrilevanza dei due convegni sulla natura ad essi propria (esiti conclusivi di iter formativo didattico) e sul fatto che le pubblicazioni n. 16 e 19 (oltre alle n. 17 e 18 invocate nel ricorso), la cui intitolazione è riferita ai convegni medesimi, pur essendo state citate nel curriculum, non sono state allegate alla domanda di concorso (rendendosi in tal modo impossibile un’analisi del contenuto delle stesse ai fini del giudizio sui convegni), mentre la pubblicazione n. 10 (saggio rivista di classe B) richiamata nel ricorso n. 2202/14, non dà indicazione sui contenuti del convegno cui fa riferimento il titolo. A quest’ultimo riguardo, il Collegio osserva che effettivamente dalla lettura del predetto saggio (si veda il documento n. 28 depositato in giudizio dal deducente) non trapelano indicazioni utili sul convegno stesso.
In tal modo la Commissione ha rinnovato l’attività istruttoria giustificando la contestata valutazione dei due convegni alla stregua dei parametri indicati nel dictum giudiziale.
15. Nell’ambito della quinta censura (pagina 24) il ricorrente sostiene, sulla base della pagina 5 del curriculum e della pubblicazione n. 10 (documento n. 28), che sarebbe infondato il richiamo della Commissione alla ripetitività dell’evento, all’assenza di indicazioni circa la partecipazione di studiosi ed allo svolgersi dei due convegni all’interno degli esiti conclusivi dell’iter formativo (lauree).
La doglianza è infondata.
La sentenza n. 1207/15 ha ritenuto che potessero costituire un elemento orientativo, ai fini del giudizio di rilevanza dei due convegni, le pubblicazioni n. 16 e 19, il cui titolo si richiama ai convegni stessi; e tuttavia la Commissione non ha potuto vagliare il contenuto di esse, essendosi il ricorrente limitato ad indicarne gli estremi nel curriculum.
La pubblicazione n. 10, citata nella censura dedotta col ricorso n. 2202/14, in realtà non è stata menzionata da questo TAR nel giudizio di